La presenza in loco di un operatore della Polizia locale non è di per sé sufficiente per attestare l'idoneità tecnica dell'apparecchio di rilevazione.
Svolgimento del processo
1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, accogliendo l'appello presentato dal Comune X, ha rigettato l'impugnazione proposta da BR avverso il verbale di accertamento di violazione del codice della strada elevato ai suoi danni.
1.2. Il tribunale, in particolare, dopo aver affermato che le apparecchiature utilizzate per la rilevazione della velocità possono essere omologate ovvero, in via alternativa, approvate e che mentre in presenza dell'omologazione le risultanze delle rilevazioni fanno piena prova circa il superamento dei limiti, in caso di approvazione, invece, è necessaria la presenza in sito del personale della polizia che attesti l'avvenuto superamento dei limiti di velocità così come rilevato dall'apparecchiatura approvata, ha rilevato, quanto al caso in esame: - innanzitutto, che l'accertamento della violazione era stato compiuto alla presenza in sito dell'operatore della polizia locale, così come attestato nel verbale di installazione ed uso dell'apparato di misurazione della velocità; - in secondo luogo, che l'apparecchio utilizzato, benché non omologato, era stato approvato dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ritenendo che, in forza di tali risultanze, l'impugnazione proposta avverso il verbale dovesse essere, per l'effetto, rigettata.
2.1. BR, con ricorso notificato il 23/12/2020, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.
2.2. Il Comune X ha resistito con controricorso nel quale ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso per difetto di una valida procura difensiva.
Motivi della decisione
3.1. Con l'unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell'art. 142 del codice della strada, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l'impugnazione proposta doveva essere rigettata sul rilievo che l'accertamento della violazione era stato compiuto alla presenza sul posto dell'operatore della polizia locale, così come attestato nel verbale di installazione ed uso dell'apparato di misurazione della velocità, e che l'apparecchio utilizzato, benché non omologato, era stato approvato dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3.2. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, il tribunale non ha considerato che la presenza in loco dell'agente non ha alcuna interferenza circa l'idoneità tecnica dello strumento utilizzato non potendo aggiungere alcunché circa l'affidabilità e la corretta funzionalità tecnica dello strumento che rileva la velocità dei veicoli. Ciò che rileva, in effetti, è unicamente che l'inosservanza dei limiti di velocità sia accertata a mezzo di apparecchiature debitamente omologate
4.1. Il ricorso, intanto, è ammissibile. Non rileva, invero, il fatto che la procura difensiva rilasciata del ricorrente rechi l'indicazione di una sentenza diversa rispetto a quella effettivamente impugnata una volta che la stessa sia, come nel caso in esame, materialmente congiunta al ricorso per cassazione e la sentenza effettivamente impugnata sia stata depositata in copia autentica.
4.2. Il ricorso, poi, è, nel merito, fondato. Questa Corte, in effetti, ha già avuto modo di rilevare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 113 del 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del codice della strada "nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura", ed ha, in conseguenza, ritenuto che, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, com'è avvenuto nella specie, il giudice di merito è tenuto ad accertare se l'apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura (Cass. n. 533 del 2018). In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, pertanto, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi; in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento (Cass. n. 14597 del 2021). Le apparecchiature di misurazione della velocità, invero, devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro funzionamento e l'effettuazione di tali controlli (che vanno eseguiti a prescindere dal fatto che l'apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi) dev'essere dimostrata o attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità, non potendo essere provata con altri mezzi di attestazione o dimostrazione del loro corretto funzionamento (Cass. n. 10463 del 2020).
5. Il ricorso dev'essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Alessandria che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Alessandria che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.