
Il tetto normativamente individuato può essere superato solo per gli interessi e la rivalutazione monetaria nelle ipotesi di ingiustificato ritardo nell'adempimento dell'obbligo risarcitorio.
Svolgimento del processo
1. - Con atto di citazione in appello notificato nel febbraio del 2012, AC, AG I GG, MRG e GG, in proprio e in qualità di eredi di GG (attore deceduto nelle more del giudizio) e di FG, interponevano gravame, dinanzi alla Corte d'appello di Salerno, avverso la sentenza resa dal Tribunale di Nocera Inferiore con cui era stata dichiarata inammissibile la domanda
proposta nei confronti di AC, della compagnia assicuratrice Y assicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa (L.c.a.), nonché della X Assicurazioni S.p.A. (quale impresa designata, ex lege, dal Fondo di Garanzia alle Vittime della Strada, alla liquidazione dei sinistri della Y S.p.A. in L.C.A.), al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del decesso del congiunto FG , in data 5 aprile 1992, in occasione del sinistro stradale verificatosi a seguito della perdita di controllo della moto, procedente ad elevatissima velocità, condotta da CC e di proprietà di AC, su cui il medesimo G viaggiava come terzo trasportato.
1.1. - Si costituiva in giudizio soltanto la Y S.p.A. in L.c.a., la quale insisteva per il rigetto del gravame.
1 2. - L'adita Corte territoriale, con sentenza resa pubblica il 26 marzo 2019, ascritta a CC la responsabilità nella causazione del sinistro, accoglieva il gravame interposto dagli appellanti predetti e, per l'effetto, condannava, in solido tra loro, AC e X Assicurazioni S.p.A., quale impresa designata dal F.G.V.S., a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, al pagamento della somma di euro 310.400,00 in favore di AC, della somma di euro 194.000,00 in favore di ciascuno dei restanti attori - G, MR, G ed AG -, nonché della somma di euro 310.400,00, in favore di tutti gli attori, per le rispettive quote, quali eredi di GG, deceduto nel corso del giudizio; somme liquidate "all'attualità, entro il massimale di polizza, riferito a ognuno dei predetti congiunti" e che andavano "devalutate al momento del sinistro e maggiorate degli interessi compensativi al tasso legale sugli importi anno per anno rivalutati, dal sinistro alla pubblicazione della sentenza".
2. - Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso X S.p.A., quale impresa designata dal F.G.V.S., affidando le sorti dell'impugnazione a due motivi. Resistono con controricorso AC, A, G, MR e GG, in proprio e quali eredi di G e FG. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati Y Assicurazioni S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa, e AC. I controricorrenti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1. - Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 21, ultimo capoverso, della legge n. 990 del 1969 applicabile, ratione temporis, al tempo di verificazione del sinistro siccome occorso nel 1992, non avendo la Corte territoriale liquidato il danno entro il massimale di polizza previsto dalla Tabella "A" indicata dal citato art. 21, che all'epoca ammontava ad euro 774.685,35, in quanto, facendo ricorso alle Tabelle pubblicate dall'Osservatorio civile presso il Tribunale di Milano, liquidava, per sorte ed interessi compensativi, ad AC la somma di euro 643.666,72 e a ciascuno degli altri attori la somma di euro 442.520,86.
2. - Con il secondo mezzo è dedotta ai sensi dell'art 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 25 della predetta legge n. 990 del 1969, per non aver la Corte territoriale, da una parte, dichiarato nei confronti della Y, in l.c.a. l'esistenza del risarcimento e, dall'altra, reso la condanna opponibile all'impresa designata nei limiti del massimale tabellare vigente all'epoca del sinistro, così di consentire a quest'ultima di limitare il pagamento a detto massimale e agli aventi titolo di insinuarsi al passivo della l.c.a.
3. - Giova dar conto, in via preliminare, della infondatezza delle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dai controricorrenti.
3.1. - Quanto alla prima eccezione - che deduce essere questione nuova in questa sede, e pertanto inammissibile, quella del superamento o meno del massimale minimo di legge che venga proposta dalla parte rimasta contumace nei gradi di merito - giova rammentare, anzitutto, che il soccombente rimasto contumace nel giudizio di merito può proporre ricorso per Cassazione nei confronti della sentenza al fine di far valere gli eventuali errori del giudice a quo, senza necessità di proporre istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 294 c.p.c., atteso che tale istituto attiene esclusivamente alle attività difensive, istruttorie e p ol:5atorie, mentre la novità delle questioni sollevate con i motivi di ricorso attiene solo all'ammissibilità di questi ultimi e non del ricorso (Cass. n. 1063/2005). Ciò premesso, è principio consolidato (Cass. n. 7247/2006; Cass. n. 22893/2012; Cass. n. 11552/2013; Cass. n. 16148/2019; Cass. n. 1168/2020) che, in tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella fattispecie disciplinata dagli artt. 19 e 21 della legge n, 990 del 1969, il diritto del danneggiato al risarcimento nasce, per volontà di legge, limitato, con la conseguenza che il relativo limite del massimale, entro il quale è tenuta la compagnia designata, non rappresentando un mero elemento impeditivo od estintivo, ma valendo per l'appunto a configurare e a delimitare normativamente il suddetto diritto, è rilevabile, anche d'ufficio, dal giudice e deve essere riferito alla tabella vigente al momento in cui il danno si è verificato. In tal senso, i decreti con i quali sono stati modificati i limiti dei massimali di legge indicati nella allegata tabella "A", richiamata dal citato art. 21, hanno natura di atti normativi, sebbene non di rango primario, e, quindi, si presumono noti al giudice e non hanno bisogno di essere provati dalla parte interessata. Dunque, nella specie, viene in rilievo una questione giuridica che ben può essere esaminata in questa sede di legittimità, giacché rilevabile d'ufficio e non implicante un accertamento di fatto, comportando soltanto la verifica della correttezza del giudizio di sussunzione dei fatti già accertati dal giudice di merito (la misura del risarcimento riconosciuto agli attori) nella norma giuridica che regola la fattispecie costitutiva del diritto azionato dagli attori.
3.2. - Anche l'ulteriore eccezione di inammissibilità - con la quale si deduce la violazione del principio di autosufficienza del ricorso, in quanto "la ricorrente si è limitata a trascrivere l'ultimo capoverso della norma considerata violata" e tanto impedirebbe a questa Corte "di valutare la conformità a diritto de la decisione gravata senza accedere direttamente agli atti del fascicolo processuale, e in particolare, dell'articolata motivazione con la quale i giudici di appello hanno deciso la controversia" - è palesemente destituita di fondamento. A tal riguardo, è sufficiente ricordare che la latitudine del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione insiste sugli atti e documenti processuali del giudizio di merito su cui si fonda il ricorso, non, invero, sulle norme di legge la cui conoscenza da parte del giudice trova fondamento nel principio iura novit curia (tra le molte, Cass. n. 19360/2018), là dove, inoltre, la società X fornisce, in ricorso, chiara ed esaustiva sintesi della motivazione della sentenza impugnata nella parte oggetto di denuncia in questa sede.
4. - I motivi, che possono essere congiuntamente scrutinati in quanto connessi, sono fondati.
4.1. - Questa Corte ha già precisato che in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, qualora l'assicuratore sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il danno risarcibile dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, anche se lo stesso sta in giudizio per il tramite del suo rappresentante ex lege, costituito dall'impresa designata (come nella specie) o cessionaria, resta assoggettato al limite fissato dall'art. 21, ultimo comma, della legge n. 990 del 1969, in forza del rinvio a detta norma operato dall'art. 4 del d.l. n. 576 del 1978, convertito nella legge n. 738 del 1978, cioè ai cosiddetti "massimali minimi di legge", indicati nella tabella A allegata alla citata legge n. 990 del 1969, con gli adeguamenti disposti dai decreti emanati, con il procedimento di cui all'art. 9, comma secondo, della medesima legge n. 990, fino alla data della verificazione del sinistro ed a quella data vigenti, restando, viceversa, esclusa l'operatività retroattiva di eventuali decreti di adeguamento intervenuti dopo quella data (Cass. n. 7247/2006). Il limite del massimale minimo di legge così individuato può, tuttavia, essere superato in ipotesi di ingiustificato ritardo nell'adempimento dell'obbligo risarcitorio gravante sul Fondo di Garanzia nei confronti del danneggiato (cosiddetta mala gestio impropria) e con riferimento a quanto risulti dovuto per interessi legali e rivalutazione monetaria, decorrenti dalla scadenza del termine previsto - quale spatium deliberandi - dall'art. 22 della legge n. 990 del 1990 (norma, applicabile ratione temporis, oggi sostituita dall'art. 145 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), che si identifica con quello della costituzione in mora (tra le altre: Cass. n. 7247/2006, Cass. n. 23870/2006 e Cass. n. 15900/2014). Va, difatti, rammentato che, nell'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile da circolazione dei veicoli, la circostanza che l'obbligazione a carico dell'assicuratore nei confronti del danneggiato abbia natura di debito di valuta, come tale assoggettato al principio
Nominalistico e destinato, pertanto, a determinarsi entro il limite del massimale di polizza ovvero in quello di legge (nella fattispecie disciplinata, ratione temporis, dagli artt. 19 e 21 della legge n, 990 del 1969), non esclude che la somma liquidata possa superare il massimale in relazione agli interessi e alla rivalutazione monetaria dovuti dall'assicuratore - che ritardi ingiustificatamente il pagamento - secondo le condizioni previste dal primo e secondo comma dell'art. 1224 c.c., ferma restando, peraltro, la necessità che in tale operazione si abbia sempre riguardo al massimale convenuto dalle parti o a quello minimo di legge vigente alla data del sinistro, essendo irrilevanti eventuali variazioni successive (Cass. n. 14199/2014).
2.2.2. - Nella specie, ai sensi della Tabella A, richiamata da l'art. 21 della legge n. 990 del 1969, all'epoca del sinistro (5 aprile 1992) il massimale catastrofale (in base al d.P.R. 9/2/1990) era di lire 1.500.000.000 e dunque di euro 774.685,35. La liquidazione operata dalla Corte di appello [cfr. p. 8 della sentenza impugnata: euro 310.400,00 in favore di AC, euro 194.000,00 in favore di ciascuno dei restanti attori – G, MR G ed AG nonché euro 310.400,00, in favore di tutti gli attori, per le rispettive quote, quali eredi di GG , deceduto nel corso del giudizio; somme liquidate "all'attualità, entro il massimale di polizza, riferito a ognuno dei predetti congiunti" e che andavano "devalutate al momento del sinistro e maggiorate degli interessi compensativi al tasso legale sugli importi anno per anno rivalutati, dal sinistro alla pubblicazione della sentenza"] risulta, quindi, superiore al massimale di legge anzidetto ed effettuata in contrasto con i principi sopra enunciati.
3 - Il ricorso va, dunque, accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, che nel liquidare il risarcimento danni spettanti agli attori si atterrà ai principi sopra enunciati. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.