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21 marzo 2022
Il regolamento condominiale può assegnare ad alcuni condomini un posto auto nel cortile comune?

Per la Cassazione, l'assegnazione parziale sottrae ad alcuni condomini l'utilizzazione del bene a tutti comune e crea i presupposti per l'acquisto da parte del condomino, che usa la cosa comune “animo domini”, della relativa proprietà a titolo di usucapione.

La Redazione

L'attuale ricorrente impugnava dinanzi al Tribunale di Teramo due delibere del Condominio con cui l'assemblea aveva stabilito, alla stregua del regolamento di condominio, l'assegnazione individuale e non nominativa dei posti auto nel cortile condominiale in favore dei soli proprietari delle unità abitative dell'edificio. In tal modo, venivano esclusi dal godimento dell'area i condomini proprietari dei locali commerciali.
A seguito di rigetto della domanda, parte soccombente avanzava gravame davanti alla Corte territoriale, la quale confermava il rigetto della pretesa ritenendo che l'assemblea avesse soltanto disciplinato la ripartizione dello spazio da assegnare ai condomini titolari di appartamento, senza incidere sul diritto di condominio degli altri partecipanti, limitandosi a dare esecuzione al regolamento condominiale che prevedeva la destinazione a parcheggio del cortile.
La controversia giunge in Cassazione, dove il ricorrente deduceva che il regolamento condominiale non intendeva assegnare ai condomini proprietari degli appartamenti l'uso esclusivo ed a tempo indeterminato dei posti auto, ma si limitava a definire la destinazione a parcheggio ed a riconoscere il diritto dei condomini di parcheggiarvi la propria autovettura. Nella stessa sede, lamentava inoltre l'illegittimità delle deliberazioni assembleari impugnate, evidenziando che l'attribuzione dell'uso esclusivo avrebbe prodotto i presupposti dell'acquisto per usucapione.

Con la sentenza n. 9069 del 21 marzo 2022, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e afferma e il seguente principio di diritto: «Né il regolamento di condominio in senso proprio, né una deliberazione organizzativa approvata dall'assemblea possono validamente disporre, come avvenuto nella specie, l'assegnazione nominativa, in via esclusiva e per un tempo indefinito, a favore di singoli condomini – nella specie, i soli proprietari degli appartamenti, con esclusione dei proprietari dei locali commerciali – di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio della loro autovettura, in quanto tale assegnazione parziale, da un lato, sottrae ad alcuni condomini l'utilizzazione del bene a tutti comune, ex art. 1117 c.c., e, dall'altro, crea i presupposti per l'acquisto da parte del condomino, che usi la cosa comune “animo domini”, della relativa proprietà a titolo di usucapione, attraverso l'esercizio del possesso esclusivo dell'area».

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