Rito sommario civile ex articolo 702-bis del Codice di procedura civile, con rinvio a quello speciale previsto per gli onorari dell'avvocato, per l'opposizione di merito e rito penale per la fase successiva del ricorso di legittimità.
Durante un processo penale veniva dichiarata inammissibile l'opposizione proposta dall'imputato avverso il decreto che gli negava l'accesso al gratuito patrocinio a spese dello stato, poiché secondo il Tribunale il mezzo di impugnazione utilizzato non era previsto da nessuna disposizione legislativa. Nello specifico, l'atto era stato notificato via PEC, fermo restando che...
Svolgimento del processo
1.11 Tribunale di Milano con ordinanza del 19-25 gennaio 2021 ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nell'interesse di G.P. avverso il decreto del 2 luglio 2020 con il quale il Tribunale di Milano ha rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che era stata avanzata il 1° luglio 2020 da P., imputato in un processo penale.
2. Appare opportuno premettere, per una migliore comprensione della vicenda, che la motivazione dell'ordinanza del 19-25 gennaio 2021 è articolata nei seguenti passaggi: si dà atto che l'opposizione in questione è stata inoltrata tramite posta elettronica certificata da parte del difensore di Prevet2; si evidenzia che il mezzo prescelto non è previsto dagli artt. 582-583 cod. proc. pen. come valido strumento per proporre impugnazione; si sottolinea che la disciplina derogatoria, prevista per fare fronte alle difficoltà derivanti dalla situazione sanitaria, è stata introdotta solo con decreto legge del 28 ottobre 2020, n. 137 (recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", in G.U. n. 269 del 28 ottobre 2020), convertito in legge n. 173 del 10 dicembre 2020; si conclude nel senso che la modifica in questione non può avere efficacia retroattiva, mentre l'atto di impugnazione in esame è stato presentato sicuramente prima del 12 agosto 2020, data in cui il Presidente del Tribunale ha assegnato il ricorso.
3. Ciò posto, ricorrono per la cassazione dell'ordinanza sia G.P., tramite il Difensore di fiducia, Avv. A.P. del Foro di Monza, sia l'Avv. A.P. in proprio, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo, con cui denunziano violazione e falsa applicazioni di legge, sotto plurimi profili: dell'art. 99, comma 4, del d.P.R. n. 115 del 2002, in riferimento all'art. 360 cod. proc. civ.; dell'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002 in riferimento all'art. 702-bis cod. proc. civ.; e dell'art. 14 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (recante "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69").I ricorrenti premettono di avere il 4 agosto 2020 impugnato il decreto reiettivo del 2 luglio 2020 tramite iscrizione a ruolo direttamente effettuata dal Difensore mediante deposito telematico (sistema polis web), secondo le modalità stabilite dal Dirigente amministrativo e dal Magistrato coordinatore del settore civile del Tribunale di Milano con nota del 1° febbraio 2019 e come espressamente indicato dal Direttore dell'ufficio del ruolo generale tramite posta elettronica (e-mail del 24 gennaio 2020), sicché il fascicolo, nato come telematico, è stato "scaricato" dalla Cancelleria civile del Tribunale di Milano e poi dalla stessa trasmesso alla Sezione penale, ove il giudice designato ha fissato udienza camerale ai sensi dell'art. 702-bis cod. proc. civ. Ciò posto, i ricorrenti, per così dire, "rivendicano" la correttezza del percorso civilistico seguito sia perché il comma 3 dell'art. 99 del d.P.R. 115 del 2002 richiama il processo speciale previsto per gli onorari di avvocato, che è quello indicato dagli artt. 14-15 del d. lgs. n. 150 del 2011, con rinvio al rito sommario di cognizione disciplinato dall'art. 702-bis cod. proc. civ., sia perché comunque a ciò indotto dal funzionario responsabile dell'Ufficio del ruolo generale del Tribunale, che con e-mail (allegata al ricorso) ha comunicato al Difensore, testualmente, che "Il Tribunale di Milano ha disposto che il deposito di tutti gli atti deve avvenire esclusivamente in modalità telematica, anche ove tale modalità non sia prevista". Dopo avere sottolineato che il decidente ha confuso tra deposito tramite posta elettronica certificata, da un lato, e iscrizione a ruolo tramite polis web, dall'altro, e che si tratta di sistemi del tutto diversi, si evidenzia come, seppure i procedimenti di cui all'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002 siano da trattarsi da parte del giudice penale, il relativo procedimento introduttivo resta quello di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, dovendo, quindi, trovare applicazione l'art. 702-bis cod. proc. civ., come del resto precisato nei provvedimenti organizzativi del 1° e del 19 febbraio 2019 del Coordinatore del settore civile del Tribunale di Milano e del Dirigente amministrativo dell'Ufficio (documenti allegati al ricorso), non senza trascurare che - e significativamente - lo stesso Giudice ha seguito per le due udienze tenute (del 26 novembre 2020 e del 15 gennaio 2021) proprio la procedura di cui all'art. 702-bis cod. proc. civ. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, che si reputa gravemente lesiva del diritto di difesa.
4.11 P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 16 novembre 2021 ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Motivi della decisione
1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni.
2. Appare necessario prendere le mosse dalla nota sentenza delle Sezioni Unite penali n. 25 del 24/11/1999, conf. giurisdiz. in proc. D., Rv. 214693, secondo cui «La cognizione dei ricorsi avverso i decreti emessi nel procedimento penale o in quello penale militare in materia di rigetto dell'istanza di ammissione, revoca o modificazione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, nonché di liquidazione dei compensi professionali, spetta al giudice penale collegiale (tribunale o corte d'appello) - individuato in base al criterio di appartenenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato - il quale decide, secondo la speciale procedura prevista dall'art. 29 della legge n. 794 del 1942, con ordinanza suscettibile di ricorso per cassazione, da trattare e decidere in base alle regole procedurali proprie del rito penale. (Fattispecie relativa a conflitto di giurisdizione sollevato da tribunale militare nei confronti del tribunale civile che aveva deciso sul ricorso proposto da difensore avverso provvedimento del g.i.p. militare di liquidazione dei compensi professionali in suo favore»). Si tratta di pronunzia ancora attuale, pur nel mutato quadro di riferimento (prima: legge 30 luglio 1990, n. 217, recante "Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti"; ora: d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", artt. 74 e ss.): e ad essa occorre dare continuità, pur con le puntualizzazioni che si rendono necessarie e di cui si dirà.
3. Numerose sentenze di legittimità successive alla richiamata decisione a Sezioni Unite hanno affrontato il tema del rito da applicarsi al ricorso di legittimità in tema di provvedimenti emessi in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Se ne richiamano alcune, in ordine cronologico, dalle più risalenti. Secondo Sez. 6, n. 3003 del 18/10/2000, dep. 2001, P., Rv. 217804, «Il ricorso avverso il decreto di liquidazione dei compensi al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 12 Legge 30 luglio 1990, n. 217, introduce un procedimento incidentale a cui sono applicabili tutte le regole del processo penale e, fra queste, anche quella che prescrive la necessaria rappresentanza da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. (Nella specie è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato, per proprio conto e nel proprio interesse, da un avvocato non cassazionista)». Si tratta di decisione resa in un caso di ricorso per cassazione avverso decreto di liquidazione dei compensi al Difensore di persona ammessa al patrocinio a spese_ dello Stato: si è affermata l'applicabilità al ricorso di legittimità delle regole del codice di rito penale. Nello stesso senso, entrato in vigore il d.P.R. n. 115 del 2002, Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, M., Rv. 265793: «Nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale, per cui il ricorso in cassazione avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione alla revoca del gratuito patrocinio deve essere presentato mediante deposito presso la cancelleria del giudice che. ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi degli artt. 582 - 583 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso in quanto notificato alle controparti entro il termine di legge ma non depositato presso la cancelleria del giudice competente)»; alla p. 3 della relativa motivazione si afferma che, «ancorché le questioni afferenti alla materia del gratuito patrocinio possano avere anche implicazioni di carattere civile, si applicano, per il ricorso in cassazione, le norme del codice di rito penale, con la conseguenza che l'atto deve essere presentato, nei termini di legge, nella Cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, a cura del quale viene fatto pervenire presso gli Uffici della Corte di cassazione». Il principio è stato recentemente ribadito, sostanzialmente in termini, da Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, C., Rv. 275571: «Nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale, per cui il ricorso in cassazione avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione alla revoca del gratuito patrocinio deve essere presentato mediante deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., senza che abbia efficacia sanante la richiesta a quest'ultimo di inoltro del fascicolo processuale alla cancelleria della Corte di cassazione. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso in quanto notificato alle controparti entro il termine di legge ma non depositato presso la cancelleria del giudice competente)».
4. In tema di disciplina dell'opposizione, si rinviene il precedente di Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018, dep. 2019, M., Rv. 274908, secondo cui «E' abnorme il provvedimento con cui il Presidente del Tribunale abbia disposto la trasmissione al giudice civile dell'opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell'ambito di un procedimento penale, in quanto tale opposizione, a differenza di quella al decreto di liquidazione del compenso al custode o all'ausiliario del giudice, va proposta al giudice penale stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale, e il provvedimento del Presidente del Tribunale comporta l'impossibilità di proseguire il procedimento nelle forme previste dalla legge», con ampia motivazione, parzialmente ripresa da Sez. 4, n. 43227 del 25/09/2019, Attanasio, non mass. Il fondamento giustificativo di entrambe tali pronunzie è da farsi risalire proprio alla puntualizzazione, contenuta nella motivazione (cfr. punti nn. 7-9) di Sez. U, n. 25 del 24/11/1999, conf. giurisdiz. in proc. D., cit., ove si osserva che la cognizione dei ricorsi avverso i decreti emessi nel procedimento penale in materia di rigetto dell'istanza di ammissione, revoca o modificazione del patrocinio a spese d llo Stato spetta al giudice penale, che decide però - si noti - secondo la speciale procedura civilistica (allora) prevista dall'art. 29 della legge n. 794 del 1942. Nella motivazione di ulteriore, recente, sentenza di Sez. 4, n. 4640 del 08/11/2019, dep. 2020, B.N., non mass., a fini chiarificativi si riprendono (sub nn. 1.2. del "considerato in diritto", p. 4-5) gli argomenti svolti nelle due sentenze da ultimo richiamate (Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018, dep. 2019, M., cit., e Sez. 4, n. 43227 del 25/09/2019, Attanasio, cit.). In particolare: «Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, da cui non vi è ragione di discostarsi, [...] occorre distinguere tra le controversie sui compensi, nelle quali primeggia il rilievo della natura squisitamente civilistica, patrimoniale della causa, dalle controversie su/l'ammissione alla fruizione al diritto alla difesa gratuita ed alla revoca di tali atti, nelle quali, "pur non difettando certamente un profilo patrimoniale, acquista un importante peso il fatto che il diritto di cui si discute si riverbera in primo luogo sull'effettivo esercizio del diritto di difesa nel processo penale. In tale ambito, dunque, appare razionale ritenere che il carattere accessorie della controversia rispetto al processo penale debba orientare ad attingere, fin dove possibile, ai principi ed alle regole dell'ordinamento penale" (così nella motivazione, sub punto n. 2 dei "motivi della decisione", di Sez. 4, n. 12491 del 2/3/2011, Esposito, Rv. 250134- 01; più recentemente, v. Sez. 4, n. 18697 del 21/3/2018, M. e altro, Rv. 273254-01, punto n. 1 del "considerato in diritto"; v. altresì Sez. 4, n. 43227 del 25/09/2019, A., non mass., al punto n. 2 del "considerato in diritto"). Tale distinzione (come si sottolinea nella motivazione di Sez. 4, n. 1223 del 16/10/20198, dep. 2019, M., Rv. 274908-01 e si ribadisce in quella della già richiamata decisione di Sez. 4, n. 43227 del 25/09/2019, A., non mass.) è fatta propria anche dalla giurisprudenza civile della S.C., per la quale l'opposizione alla revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta nel procedimento penale, va proposta alle Sezioni penali della Corte di cassazione, contrariamente all'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi al custode e agli ausiliari dei magistrati e ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale (così, infatti, Sez. 1, ordinanza interlocutoria n. 6840 del 24/03/2011, G., Rv. 617366-01, la cui massima ufficiale recita: "In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'opposizione alla revoca del decreto di ammissione al suddetto patrocinio, disposta nel procedimento penale, va proposta alle sezioni penali della Corte di cassazione, contrariamente all'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi al custode e agli ausiliari dei magistrati e ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale (Nella specie, la S.C. ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione ad una sezione penale della stessa Corte)"). Deve essere, quindi, ulteriormente ribadito che il procedimento previsto dall'art. 99 del d.p.r. n. 115 del 2002 è assoggettato alle regole del procedimento penale, sia pure nei limiti derivanti dalla previsione dell'innesto del rito previsto per gli onorari di avvocato (in conformità a quanto ritenuto in motivazione dalle già citate sentenze di Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018, M., Rv. 274901-01, sub n. 3.1. del "considerato in diritto", e Sez. 4, n. 43227 del 25/09/2019, A., non mass., sub n. 2 del "considerato in diritto")»). Ebbene, l'affermazione, da ultimo richiamata, secondo cui "il procedimento previsto dall'art. 99 del d.p.r. n. 115 del 2002 è assoggettato alle regole del procedimento penale, sia pure nei limiti derivanti dalla previsione dell'innesto del rito previsto per gli onorari di avvocato", merita di essere ulteriormente precisata, partendo dal caso in esame.
5. Il quesito che l'impugnazione pone è se il procedimento relativo al ricorso al Presidente dell'Ufficio giudiziario avverso il provvedimento con cui è stata rigettata l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia disciplinato o meno nelle forme del "processo [...] speciale previsto per gli onorari di avvocato", richiamato dall'art. 99, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002 e, quindi, secondo quanto prescritto dall'art. 702-bis cod. proc. civ.
5.1.A tale domanda il Tribunale nell'ordinanza impugnata ha offerto risposta negativa, ritenendo che l'opposizione avverso decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio debba essere proposta nelle forme penali.
5.2. L'assunto non è condivisibile. Posto che sull'istanza di ammissione al patrocinio, il Giudice che procede decide pacificamente senza formalità, de plano, le alternative astrattamente praticabili sono due: a) o applicare il rito penale a tutto il procedimento impugnatorio in materia di patrocinio a spese dello Stato (con le precisazioni che si rinvengono nella ampia motivazione della richiamata pronunzia di Sez. U, n. 25 del 24/11/1999, conf. giurisdiz. in proc. D., resa, come si è visto, nel previgente sistema di cui alla legge n. 219 del 1990); b) ovvero seguire il rito sommario civile di cui all'art. 702-bis cod. proc. civ. per l'opposizione di merito, con applicazione, poi, delle regole penali per quanto riguarda il ricor50 di legittimità (essendovi sullo specifico punto consolidati precedenti della S.C.).
5.3. La risposta corretta da offrirsi, seppure disarmonica, è la seconda, risultando insuperabile il richiamo testuale da parte del legislatore (art. 99, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002) al "processo [...] speciale previsto per gli onorari di avvocato", e non già, come pure avrebbe potuto, ma non ha fatto, alle regole sul procedimento in camera di consiglio in materia penale ex artt. 127 o 666 cod. proc. pen. Dunque, la soluzione che consente di coordinare la richiamata previsione testuale, cui non può attribuirsi significato diverso da quello testuale, con i principi affermati e ribaditi a più riprese dalla Corte di legittimità è quella di ritenere disciplinata dalle forme del rito sommario di cognizione ex art. 702-bis· cod. proc. civ. (per effetto del rinvio operato dall'art. 99, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, al processo speciale per gli onorari di Avvocato) la fase di opposizione che si svolge innanzi al Giudice (penale) di merito e, invece, regolata dal codice di rito penale quella, successiva, del ricorso di legittimità. Rimane, in effetti, una vistosa discrasia, che probabilmente è all'origine dei non rari ricorsi alla S.C., che però non appare di ·tala portata da far dubitare della legittimità costituzionale della complessiva disciplina: tale discrasia, del resto, era stata già presa in considerazione dalle Sezioni Unite penali, che avevano sottolineato l'anomalo ricorso da parte del legislatore, per disciplinare l'opposizione, a regole processualcivilistiche, con «disarmonica pretermissione di ogni riferimento, nonostante l'innesto del procedimento incidentale nell'alveo di un procedimento principale, alla disciplina offerta dagli artt. 127 e 666 c.p.p. per la procedura camerale tipica del rito penale [...]» (così in motivazione, sub n. 7, di Sez. U, n. 25 del 24/11/1999, conf. giurisdiz. in proc. D., cit.), ma era stata dal massimo Consesso giurisdizionale ritenuta superabile, con valutazione che non si ha motivo di ritenere non più valida.
6. Consegue l'annullamento, da pronunciarsi senza rinvio, del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti per il prosieguo al Tribunale di Milano, che, per le ragioni esposte, dovrà applicare alla fase della opposizione al decreto di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato il rito sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis cod. proc. civ., a partire dalla doverosa valutazione circa la ritualità degli atti introduttivi; l'eventuale successivo ricorso per cassazione, invece, sarà disciplinato dal codice di rito penale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per il prosieguo.