Ciò che conta, infatti, non è tanto la possibilità di continuare ad essere contattati dai clienti già acquisiti, quanto il fatto di non poter essere contattati da una nuova clientela.
La Corte d'Appello di Milano confermava la decisione del Giudice di prime cure, rigettando la domanda risarcitoria avanzata dall'odierna ricorrente contro una compagnia telefonica con riferimento all'inadempimento contrattuale per mancato inserimento del numero di telefono del proprio studio legale negli elenchi telefonici da 2011 a 2013.
Alla base della...
Svolgimento del processo
- che M.S. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2615/20, del 16 ottobre 2020, della Corte di Appello di Milano, che - respingendone il gravame esperito avverso la sentenza n. 1558/19, del 7 febbraio 2019 del Tribunale di Milano - ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria dalla stessa proposta nei confronti della società V. S.p.a., in relazione all'inadempimento contrattuale per mancato inserimento del numero di telefono del proprio studio legale negli elenchi telefonici degli anni 2011/2012 e 2012/2013;
- che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce che l'adito Tribunale milanese respingeva la domanda risarcitoria, ritenendo insussistente sia "la prova del nesso di causalità tra la riduzione del fatturato" (relativo all'attività professionale del legale) "e il mancato inserimento nell'elenco" del suo recapito telefonico, sia del danno all'immagine", pure lamentato dalla parte attrice;
- che esperito gravame dall'attrice soccombente, il giudice di appello confermava il rigetto della domanda risarcitoria;
- che avverso la sentenza della Corte ambrosiana ricorre per cassazione la S., sulla base - come detto - di tre motivi;
- che il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e/ o falsa applicazione degli artt. 1218, 1226, 2056, 2697 e 2727 cod. civ. che, in particolare, il primo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il nesso causale tra il (pur) riscontrato inadempimento della società di telefonia e il danno patrimoniale lamentato dal legale, in particolare affermando che la flessione del reddito, verificatasi nel 2011 (essendo lo stesso passato ad € 3.905,00, a fronte di € 15.919,00 del precedente anno 2010), non sarebbe da ascrivere al contegno di V., visto che "fino alla «avanzata seconda metà»" dell'anno in questione, ovvero "fino alla diffusione degli elenchi 2011 /2012, il nominativo dell'Avvocato compagnia";
- che il medesimo motivo censura, inoltre, l'affermazione della Corte territoriale secondo cui, sempre in relazione all'anno 2011, non sarebbe "possibile evincere quale fosse la quota di reddito derivante dall'attività professionale" (rispetto ad altre di cui non viene negata l'esistenza), e ciò per la "parziale e incompleta documentazione fiscale prodotta";
- che il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - ancora "violazione e falsa applicazione" degli artt. 1218, 2697, 2727, 1226 e 2056 cod. civ., nonché degli artt. 1321, 1325 e 1372 cod. civ.;
- che in questo caso si censura l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui, essendo lo studio legale della ricorrente situato in un Comune di appena tredicimila abitanti, la mancata inserzione del suo nominativo nell'elenco telefonico non sarebbe stata ostativa alla possibilità di contrattarla;
- che, così ragionando, la Corte territoriale avrebbe disatteso il pr1nc1p10 secondo cui il danno ipotizzabile "in subiecta materia" è da ravvisare "non nella perdita di un vantaggio economico, ma nella perdita definitiva della possibilità di conseguirlo", potendo, inoltre, essere liquidato anche in via equitativa;
- che il terzo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ. - "violazione e/ o falsa applicazione" degli artt. 1218, 1223, 1226, 2056, 2697 cod. civ., oltre ad omessa e, comunque, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;
- che esso investe l'affermazione della Corte milanese secondo cui, essendo il danno all'immagine "categoria giuridico-concettuale diversa da quella del danno patrimoniale", tale pregiudizio richiedeva "specifica allegazione";
- che ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, V., chiedendo dichiararsi la stessa inammissibile o comunque non fondata;
- che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bù cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 7 dicembre 2021;
- che V. ha depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni.
Motivi della decisione
- che il ricorso va accolto, per quanto di ragione;
- che ritiene, infatti, questo collegio che le considerazioni svolte nella proposta del consigliere relatore non risultino superate dai rilievi espressi dalla controricorrente nella memoria ex art. 380, bis, comma 2, cod. proc. civ.;
- che i primi due motivi di ricorso - da scrutinarsi congiuntamente, data la loro connessione sono fondati;
- che con riferimento a fattispecie analoga a quella presente questa Corte ha affermato che "ciò che rileva in caso di mancato o inesatto inserimento nell'elenco telefonico non è tanto la possibilità di continuare ad essere contattati da clienti già acquisiti, quanto il fatto di non poter essere contattati da nuova clientela, rispetto alla quale nessuna prova della «perdita» può essere pretesa, se non in termini di «possibilità» e perdita di chance, suscettibile anch'essa di valutazione equitativa" (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 8 giugno 2018, n. 14916, Rv. 649303-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 3, sent. 4 agosto 2017, n. 19497, non massimata), non mancandosi pure di precisare che tale diritto ha, "in tutta evidenza, maggiore pregnanza allorquando l’udienza telefonica afferisca ad un'attività professionale o commerciale" (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 14916 del 2018, cit., nello stesso senso già Cass. Sez. 3, sent. 3 agosto 2017, n. 19342, Rv. 646013-01);
- che, d'altra parte, l'esito del rigetto domanda risarcitoria neppure potrebbe giustificarsi sulla circostanza - valorizzata, invece, dalla sentenza impugnata - costituita dalla "parziale e incompleta documentazione fiscale prodotta" dalla già attrice, visto che secondo questa Corte l'esistenza del danno non "può essere negata per il solo fatto [...] che non siano stati depositati documenti fiscali a dimostrazione del decremento reddituale", visto che "tale omissione può certamente incidere sulla liquidazione del risarcimento, ma non consente di escludere che un danno vi sia comunque stato e che possa essere liquidato in via equitativa" (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 14916 del 2018, cit., in precedenza anche Cass. Sez. 3, sent. n. 19497 del 2017, cit.);
- che neppure, poi, è corretto dare rilievo alla circostanza – come sostenuto dalla controricorrente nella propria memoria, richiamandosi a quanto affermato, in particolare, dal primo giudice - che nell'anno 2012, in costanza del mancato inserimento del suo nominativo negli elenchi telefonici, il reddito dell'Avvocato S. avrebbe addirittura conosciuto una netta ripresa (rispetto all'anno precedente);
- che essendo, nella specie, il pregiudizio economico lamentato un danno da "perdita di chance", e dunque da lucro cessante, nulla esclude che - in presenza, invece, dell'inserimento del nominativo del legale negli elenchi telefonici - il suo reddito da attività di lavoro autonomo potesse conoscere un'ancora maggiore ripresa, se è vero che la "la perdita di chance" si sostanzia nel "sacrificio della possibilità di un risultato migliore" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28993, Rv. 655791-01, con affermazione che sebbene compiuta in ambito di responsabilità da inadempimento di obbligazioni di "facere” professionale - è suscettibile di applicazione generale);
- che, infine, neppure vale richiamarsi - come ha fatto, nuovamente, la controricorrente nella propria memoria - al principio secondo cui la liquidazione equitativa del danno esige la "prova certa e concreta" della sua ricorrenza;
- che il riferimento a tale (pur corretto) principio non tiene conto, nuovamente, della peculiarità della presente fattispecie;
- che nella specie rileva un danno, quello da perdita di chance, che - come detto - "consiste non nella perdita di un vantaggio economico, ma nella perdita definitiva della possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito" (o, come nella specie, l'inadempimento) "ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale", dal momento che "il concetto di chance postula una incertezza del risultato sperato", e "non di certo la sua certezza" (da ultimo Cass. Sez. 3, sent. 7 ottobre 2021, n. 27287, Rv. 662414-02);
- che, in altri termini, "l'ineludibile incertezza" si pone come connotato, per così dire, consustanziale alla "chance", rilevando cioè sul piano propriamente "eventistico", e non eziologico della fattispecie (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 28993 del 2019, cit.);
- che il terzo motivo, invece, non è fondato;
- che la ricorrente mostra, infatti, di considerare (o meglio, di aver considerato innanzi ai giudici di merito) il danno all'immagine come un sostanziale "doppione" di quello da perdita della possibilità di conseguire clientela, affermando che il "danno all'immagine" di cui ella ha chiesto il ristoro "è riconducibile al pregiudizio arrecato alla sua reputazione professionale (per non essere presente il suo nominativo negli elenchi telefonici), in quanto causativo di sviamento della propria clientela";
- che ne consegue, pertanto, che ove l'allora attrice avesse inteso conseguire il ristoro di un "quid pluris”, rispetto al danno da sviamento di clientela, avrebbe dovuto, appunto, soddisfare l'onere di allegazione, ancor prima che quello di prova, ciò che non risulta aver fatto;
- che il ricorso, pertanto, merita accoglimento solo quanto ai motivi primo e secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, per la decisione, alla luce dei principi dianzi enunciati, sul merito della controversia, oltre che sulle spese anche del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, per la decisione sul merito, oltre che sulle spese anche del presente giudizio.