In tal vicenda, il condominio istante aveva ottenuto il contributo statale per i lavori di riparazione e ripristino a causa degli eventi sismici del 2009. A seguito degli ulteriori eventi sismici del 2016, al fine di intervenire ulteriormente sull'edificio, l'assemblea condominiale aveva valutato di procedere ad un intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio e di accedere alle detrazioni della disciplina del Superbonus.
Ebbene, con il presente interpello n. 134 del 21 marzo 2022, l'istante ha posto al Fisco l'interrogativo sulla cumulabilità tra il Superbonus e il contributo pubblico per la ricostruzione post sisma.
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Il comma 1-ter dell'articolo 119 del Decreto Rilancio dispone che «Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 [per interventi di efficienza energetica] spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione». Il successivo comma 4-quater del medesimo articolo 119, inserito dall'articolo 1, comma 66, lett. h), Legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021, prevede che «Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 [per interventi antisismici] spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione».
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Secondo il Fisco con la risoluzione n. 28/E del 2021 è stato generalizzato il principio in base al quale, in presenza di contributi concessi ai sensi delle ordinanze commissariali a seguito di eventi sismici, è possibile fruire anche delle detrazioni, sia pure limitatamente alle spese eccedenti i contributi stessi, ed è stato chiarito che il diritto al Superbonus non viene meno anche nell'ipotesi di interventi realizzati su un immobile per il quale, in precedenza, sono stati concessi contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione di edifici privati danneggiati a seguito di eventi sismici.
In particolare con la citata risoluzione n. 28/E del 2021, è stato, pertanto, chiarito che il Superbonus spetta:
- a fronte dello stesso intervento, solo con riferimento alle eventuali spese agevolabili eccedenti il contributo concesso;
- nel caso di interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici già effettuati e finanziati con contributi pubblici, con riferimento alle spese agevolabili sostenute per le opere di "ulteriore" consolidamento dei medesimi edifici [anche a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione degli stessi, riconducibili ad interventi di "ristrutturazione edilizia" di cui all'articolo 3, comma 1, lett. d) del Testo unico dell'edilizia].
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In tale ultimo caso, la detrazione spetta, nei limiti massimi previsti dalla norma, con riferimento alle spese sostenute per le predette opere dalle quali non vanno sottratti i contributi ricevuti per gli interventi di riparazione o ricostruzione.
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In conclusione, alla luce delle considerazioni innanzi esposte, il Fisco ha ritenuto possibile fruire del Superbonus a condizione che tale intervento consenta il conseguimento dei
limiti prestazionali richiesti dalla norma agevolativa avendo come riferimento lo stato dell'edificio prima dell'inizio dei lavori per i quali si accederà alla predetta detrazione.