Approda nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2022 la legge di conversione del decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022). Tra le varie disposizioni, l’articolo 11-bis, commi 3 e 4 del D.L. n. 4/2020 (Sostegni -Ter) convertito con la Legge 28 marzo 2022 n. 25, prevede che, in materia di spese di giustizia amministrativa, sono adottate, nei limiti dei fondi disponibili nel relativo bilancio ed effettivamente non utilizzati, misure straordinarie per la riduzione dell’arretrato e per l’incentivazione della produttività. La norma inserisce il comma 1-bis all’art. 16 dell’All. 2 del D.Lgs. n. 104/2010.
Invero, il comma 3 dell’articolo 11-bis del D.L. n. 4/2020, introdotto dal Senato, interviene sulle norme di attuazione del Codice del processo amministrativo per riconoscere un incentivo economico al personale amministrativo della Giustizia amministrativa che concorre al raggiungimento degli obiettivi di smaltimento dell’arretrato previsti dal PNRR. Si dispone, inoltre, una maggiorazione dell’indennità di amministrazione a favore del personale non dirigenziale della Ragioneria generale dello Stato impegnato nelle funzioni istituzionali connesse al monitoraggio, rendicontazione e audit del PNRR, nonché per le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile. In particolare, la disposizione interviene sulle norme di attuazione del Codice del processo amministrativo (allegato n. 2 del D.Lgs. n. 104 del 2010), integrando l’articolo 16, relativo alle misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività.
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Attualmente, l'art. 16 comma 1 prevede che l'adozione di misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività debba essere effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa previa delibera dello stesso Consiglio. La copertura di tali misure è realizzata con i fondi effettivamente disponibili nel bilancio della Giustizia amministrativa. L'ultimo bilancio di previsione, approvato nella seduta del 14 gennaio 2022, prevede uno stanziamento di 1.510.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
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Con l'inserimento del comma 1-
bis (all'
art. 16 dell'All. 2 del D.Lgs. n. 104/2010), il Legislatore riconosce misure straordinarie a favore del personale amministrativo non dirigenziale della Giustizia amministrativa che abbia
contribuito ai progetti di abbattimento dell'arretrato inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'arretrato deve essere valutato in base ai parametri stabiliti dal Segretario generale della Giustizia amministrativa all'inizio di ogni anno.
Inoltre, il comma 4 dell'
articolo 11-bis del D.L. n. 4/2022, inserito nel corso dell'esame al Senato, dispone una
maggiorazione dell'indennità di amministrazione a favore del personale non dirigenziale della Ragioneria generale dello Stato impegnato nelle funzioni istituzionali connesse al monitoraggio, rendicontazione e audit del PNRR, nonché per le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile.
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Gli uffici destinatari, l'ammontare della misura e i criteri di attribuzione delle predette maggiorazioni, nel limite di spesa di 6,5 milioni di annui a decorrere dal 2022, saranno definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per l'anno 2022, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
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