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29 marzo 2022
L’invio di sms per ottenere il consenso ai fini di attività di marketing si considera “comunicazione commerciale”

Poiché la finalità alla quale è collegato il consenso richiesto per il trattamento concorre a qualificare il trattamento stesso. Illegittima, dunque, la comunicazione telefonica quando il consenso non sia stato precedentemente prestato.

La Redazione

Il Garante Privacy, sulla base di una segnalazione proveniente da privati, aveva vietato alla compagnia telefonica l'ulteriore trattamento dei dati personali degli utenti per finalità promozionali volte ad acquisire il loro consenso all'effettuazione di attività di marketing.
Il Tribunale di Roma accoglieva il gravame proposto dalla compagnia telefonica, dunque il...

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