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30 marzo 2022
Sostegni-ter: sospensione dei versamenti a favore delle attività chiuse
Vengono sospesi i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione le cui attività sono vietate o sospese ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Decreto Legge 24 dicembre 2021 numero 221, secondo le modifiche effettuate nel corso dell'esame al Senato, fino al 31 marzo 2022.
La Redazione
Tra le varie disposizioni, l'articolo 1 del D.L. n. 4/2020 (Sostegni -Ter) convertito con la legge 28 marzo 2022 n. 25, rifinanzia il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse (articolo 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73) per 20 milioni di euro per l'anno 2022.

precisazione

Il rifinanziamento è destinato al ristoro a favore delle attività chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2021 n. 221, che ha disposto la sospensione dal 25 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022 delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Il comma 2, al fine di sostenere i soggetti che svolgono le sopra citate attività, prevede per il mese di gennaio 2022 la sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui rispettivamente agli articoli 23 e 24 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale IRPEF, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta
 
Il comma 3 chiarisce che i versamenti sospesi ai sensi del comma 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, secondo la modifica effettuata nel corso dell'esame in sede referente, entro il 16 ottobre 2022 (anziché il 16 settembre, come previsto dal testo originario del decreto-legge) e comunque non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 

precisazione

Come sottolineato dal Dossier del Senato del 21 marzo 2022 (D.L. 4/2022A.C. 3522 Parte II – Profili finanziari) le norme stabiliscono la sospensione dei seguenti versamenti in favore delle imprese e lavoratori autonomi che fino al 31 gennaio 2022 non esercitano la loro attività ai sensi dell'art. 6, co. 2, del D.L. n. 221/2021:
  1. ritenute alla fonte e trattenute operate in qualità di sostituto d'imposta, con termine di versamento entro marzo 2022;
  2. imposta sul valore aggiunto (IVA) con scadenza entro il mese di marzo 2022.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.