Gli Ermellini delineano i confini dell'articolo 322-bis c.p.p., affermando che esso non trova applicazione per tutti quei provvedimenti aventi natura sostanzialmente amministrativa.
Il Tribunale di Cosenza dichiarava inammissibile l'appello ai sensi dell'
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza deliberata in data 13/10/2021, il Tribunale di Cosenza ha dichiarato inammissibile - in quanto proposto avverso provvedimento non impugnabile - l'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. proposto nell'interesse di F.T. e P.T. avverso l'ordinanza n. 3114/21 RCC emessa il 17/09/2021 dal Tribunale di Cosenza, con la quale era stata rigettata la richiesta di esecuzione di accertamenti tecnici ai sensi dell'art. 233, comma 1-bis, cod. proc. pen. sulla porzione di Piazza (omissis) ancora sottoposta a sequestro preventivo. Nella prospettazione degli appellanti, avendo il Tribunale autorizzato lavori di consolidamento sulle travi portanti relativamente alla porzione della Piazza ancora in sequestro, sulla base di una consulenza tecnica del Comune di Cosenza, potenziale persona offesa, il proprio interesse all'espletamento di una consulenza risulterebbe evidente, in quanto, per un verso, i delitti di falso contestati sarebbero stati funzionali, nella prospettiva accusatoria, a nascondere i difetti strutturali riconducibili all'operato degli imputati e, per altro verso, essi avrebbero interesse a difendersi, con l'ausilio dei propri consulenti, prima che gli interventi di consolidamento autorizzati possano modificare irreversibilmente lo stato delle strutture sottoposte a sequestro. A sostegno della decisione di inammissibilità, l'ordinanza impugnata tra l'altro, richiama Sez. 5, n. 17349 del 21/11/2012, dep. 2013, B., Rv. 256280, secondo cui non è impugnabile il provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 233, comma 1-bis, cod. proc. pen., con il quale il giudice rigetti la richiesta dell'imputato di autorizzare il proprio consulente tecnico ad esaminare il corpo del reato.
2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Cosenza del 13/10/2021 hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto e attraverso il difensore Avv. F.S., F.T. e P.T., denunciando, nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., inosservanza degli artt. 233, comma 1-bis, 322-bis cod. proc. pen., art. 24 Cost., art. 6 Cedu. Erroneamente il tribunale del riesame ha motivato l'inammissibilità dell'appello cautelare richiamando la sentenza n. 17349 del 2012 della Corte di cassazione (peraltro espressiva di un orientamento recentemente superato), che si riferisce a una richiesta di accesso ex art. 327-bis cod. proc. pen. al corpo del reato e, dunque, a un sequestro probatorio, laddove nel caso di specie, in relazione al sequestro preventivo, è prevista la tutela di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen., che sancisce l'appellabilità delle ordinanze in materia di sequestro preventivo e fa riferimento a qualsiasi questione relativa alla misura, sicché restano inoppugnabili solo le ordinanze attinenti alla gestione dei beni sequestrati, che non incidono né sulla consistenza del bene, né su alcun diritto soggettivo della parte. L'esigenza della richiesta, accolta dal Tribunale di Cosenza, di accertamenti tecnici trae origine dalla consulenza tecnica depositata dal Comune di Cosenza con la quale, all'esito di una serie di rilievi, accertamenti e prove sperimentali sulle travi in acciaio della porzione di Piazza (omissis) ancora sottoposta a sequestro, si concludeva per la necessità di un intervento finalizzato a ripristinare i coefficienti di sicurezza sulle travi in acciaio. In considerazione del fatto che i ricorrenti sono imputati di una serie di falsi ideologici, in virtù di quanto accertato dall'Amministrazione comunale e recepito dal Tribunale si rendevano necessari rilievi che valessero, in ipotesi, a smentire le conclusioni dei consulenti del Comune, che, confermando nella sostanza la fondatezza delle imputazioni, si riflettevano sull'impianto probatorio del processo. La richiesta del 15/09/2021 si poneva in esecuzione/prosecuzione del provvedimento del Tribunale di Cosenza del 24/08/2021 con il quale i ricorrenti erano già stati autorizzati a eseguire i rilievi richiesti, inderogabilmente prima dei lavori di consolidamento già autorizzati, con l'unico divieto di procedere ad accertamenti che potessero comportare qualsiasi alterazione dello stato dei luoghi o intralciare il compimento delle opere di consolidamento. Tuttavia, a fronte dell'indicazione della tipologia degli accertamenti individuati dal consulente tecnico dei ricorrenti, il Tribunale, richiamando la precedente posizione assunta con provvedimento del 06/08/2021, ha rigettato l'istanza. Erroneamente l'ordinanza impugnata non ha considerato che l'ordinanza 3114/21 è in materia di sequestro preventivo, appellabile ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen.
3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione F.L. ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Il difensore dei ricorrenti Avv. F.S. ha concluso nel senso dell'accoglimento dei ricorsi.
Motivi della decisione
1. I ricorsi devono essere accolti.
2. Nel definire il significato della nozione «ordinanze in materia di sequestro preventivo», che delimita l'oggetto dell'appello previsto dall'art. 322-bis cod. proc. pen., la giurisprudenza di legittimità ha, in primo luogo, fatto riferimento ai provvedimenti che comunque operano in tema di misura cautelare reale, ad esclusione di quelli con cui la misura stessa viene disposta, costituendo la disposizione citata una norma di chiusura che consente l'appello contro tutti i provvedimenti in materia di sequestro preventivo non soggetti a riesame ex art. 322 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 2811 del 30/10/1998, Venere, Rv. 212172). Più in particolare, la disposizione di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen., che prevede la generale appellabilità delle ordinanze adottate in materia, non trova applicazione per quei provvedimenti, aventi natura sostanzialmente amministrativa, che intervengono nella fase dell'esecuzione della misura cautelare e che si concretizzano in provvedimenti di autorizzazione al compimento di atti giuridici di natura privatistica concernenti le vicende e la gestione ordinaria dei beni sequestrati sottoposti ad amministrazione, nonché la nomina o la revoca del custode (Sez. 3, n. 39181 del 28/05/2014, R., Rv. 260381); in altri termini, mentre «tra le "ordinanze in materia di sequestro preventivo" verso le quali è esperibile l'appello previsto dall'art. 322-bis, devono essere incluse quelle con le quali il custode dei beni sequestrati venga autorizzato a compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione», «fra gli atti aventi natura amministrativa, riconducibili alla categoria dell'ordinaria amministrazione devono essere compresi, oltre alla nomina e revoca del custode dell'amministratore, tutti quegli atti che non riguardano direttamente la consistenza o la sopravvivenza del bene, così da non incidere su posizioni di diritto soggettivo della parte» (Sez. 5, n. 18777 del 18/12/2014, dep. 2015, G., Rv. 263674). In questa prospettiva, l'impugnabilità attraverso il rimedio delineato dall'art. 322-bis cod. proc. pen. è stata riconosciuta al provvedimento del giudice di vendita dei beni sottoposti a sequestro preventivo (Sez. 3, n. 36064 del 07/07/2009, I., Rv. 244608; conf. Sez. 3, n. 42114 del 18/04/2019, M., Rv. 277056), così come al provvedimento di rigetto della richiesta di autorizzazione all'utilizzo dell'autovettura in sequestro (Sez. 1, n. 45562 del 15/09/2015, A., Rv. 265375). Più in generale, l'appellabilità ex art. 322-bis cod. proc. pen. è stata riconosciuta ai provvedimenti che, esorbitando dalla mera gestione del bene sequestrato e comportando una modifica del vincolo cautelare, non possono essere considerati atti di natura sostanzialmente amministrativa (Sez. 3, n. 261 del 01/12/2017, dep. 2018, A., Rv. 272295).
3. La casistica messa in luce dalle pronunce di legittimità richiamate fa registrare, da una parte, la riconducibilità alla nozione di «ordinanze in materia di sequestro preventivo» di quelle destinate a incidere su posizioni di diritto soggettivo della parte, posizione in concreto individuate sul piano dei diritti patrimoniali (la vendita del bene sottoposto a sequestro, l'autorizzazione al suo utilizzo). Il provvedimento impugnato dinanzi al Tribunale di Cosenza riguardava, come si è visto, la richiesta di esecuzione di accertamenti tecnici ai sensi dell'art. 233, comma 1-bis, cod. proc. pen. su determinate cose sequestrate; si trattava, dunque, di un'ordinanza reiettiva destinata a incidere sull'esercizio del diritto di difesa degli imputati, sicché un'evidente istanza di coerenza sistematica non può precludere l'impugnabilità riconosciuta a provvedimenti che incidono su diritto patrimoniale. D'altra parte, non rientrano nel novero delle ordinanze in materia di sequestro preventivo appellabili a norma dell'art. 322-bis cod. proc. pen. quelle di natura sostanzialmente amministrativa; sotto questo profilo, deve escludersi che il provvedimento di rigetto dell'istanza di esame della res assoggettata a sequestro preventivo abbia natura amministrativa, trattandosi di provvedimento di natura processuale, posto che l'art. 233, comma 1-bis, cod. proc. pen. È «destinato a regolare la particolare situazione processuale della consulenza tecnica disposta fuori del caso di perizia e dunque con il preciso scopo di non pregiudicare il successivo eventuale esperimento di quest'ultima», introducendo «una facoltà per il difensore di chiedere l'autorizzazione al Pubblico ministero o al giudice (secondo la fase) di far esaminare dal proprio consulente "le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano"» (Sez. 1, n. 52872 del 12/10/2018 Rv. 27505801-4).
4. La natura schiettamente processuale del meccanismo delineato dall'art. 233, comma 1-bis, cod. proc. pen. e la sua inerenza all'esercizio del diritto di difesa (in buona sostanza rilevata anche dal P.G. presso questa Corte) convergono nella direzione dell'inclusione del provvedimento reiettivo della relativa istanza tra le «ordinanze in materia di sequestro preventivo» assoggettate all'appello di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen. Non contrasta con la soluzione accolta Sez. 5, n. 17349 del 21/11/2012, dep. 2013, Barba, Rv. 256280 (richiamata dal provvedimento impugnato), che, anche a prescindere dal rilievo della diversa fattispecie su cui è intervenuta (rigetto di istanza ex art. 327-bis cod. proc. pen.), si è pronunciata non già su un appello proposto ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., ma sull'impugnazione del provvedimento reiettivo dell'istanza di autorizzazione, sicché ha sviluppato il proprio argomentare senza alcun riferimento all'oggetto dell'appello di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen. e, quindi, senza interrogarsi sulla nozione di «ordinanze in materia di sequestro preventivo» che delinea l'oggetto di quel mezzo di impugnazione.
5. Pertanto, poiché, in conclusione, l'ordinanza che rigetta la richiesta di esecuzione di accertamenti ex art. 233, comma 1-bis, cod. proc. pen. è appellabile a norma dell'art. 322-bis cod. proc. pen., l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Cosenza per lo svolgimento dell'appello cautelare.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Cosenza.