Svolgimento del processo / Motivi della decisione
1. P.A. presentava ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. perché fosse ordinato alla Banca M.S. S.p.a. il rilascio di copia degli estratti conto e scalari relativi al rapporto di conto corrente di cui era titolare e venisse fissata, ex art. 614-bis cod. proc. civ., una somma di denaro, a titolo di penale, da versare in caso di ritardo. L’istituto di credito, nel costituirsi in giudizio, provvedeva al deposito della documentazione richiesta. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza del 26 aprile 2016, dichiarava cessata la materia del contendere rispetto alla domanda di rilascio della documentazione bancaria richiesta, rigettava la domanda di emanazione di una condanna nei confronti della Banca M.S. ai sensi dell’art. 614-bis cod. proc. civ. e compensava integralmente le spese di lite fra le parti.
2. La Corte d’appello di Napoli, a seguito dell’impugnazione presentata da P.A., dopo aver rilevato che l’appellante si doleva dell’intervenuta compensazione delle spese di lite, osservava che la A. aveva presentato due domande, rispetto alle quali era risultata per l’una (concernente il suo diritto ad ottenere la documentazione bancaria richiesta) vittoriosa, per l’altra (relativa alla condanna ex art. 614-bis cod. proc. civ.) soccombente. Riteneva, pertanto, che la parziale soccombenza giustificasse l’integrale compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale e, di conseguenza, rigettava l’impugnazione e condannava l’appellante alla rifusione delle spese del grado.
3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 14 luglio 2020, ha proposto ricorso P.A. prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso la Banca M.S. S.p.a.. Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ..
4. Il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 1, n. 4, e 112 cod. proc. civ. e la conseguente nullità della decisione impugnata, in quanto la Corte distrettuale, a fronte di un motivo di appello con cui si lamentava l’errore in cui era incorso il giudice di primo grado, laddove aveva compensato le spese di lite ritenendo non meritevole di accoglimento la richiesta di applicazione della misura di coercizione indiretta prevista dall’art. 614-bis cod. proc. civ., ha omesso di pronunciarsi a questo proposito e, comunque, ha omesso di fornire una motivazione che spiegasse compiutamente le ragioni per cui la doglianza non era condivisibile e doveva essere rigettata. La motivazione della decisione impugnata risultava inoltre – aggiunge la ricorrente – contraddittoria, perché, dopo aver riconosciuto la A. come parte vittoriosa rispetto al diritto a ottenere il rilascio della documentazione bancaria, in ragione dell’adempimento tardivo della controparte, individuava la medesima come soccombente in relazione alla richiesta, collegata e conseguente, di applicazione della misura di coercizione indiretta.
5. Il motivo è fondato. La Corte d’appello ha ritenuto che l’appellante si fosse limitata a dolersi dell’avvenuta compensazione delle spese di lite e, in questa limitata prospettiva, ha registrato l’esito del primo giudizio rispetto alle due domande proposte, reputando di conseguenza corretta l’avvenuta compensazione delle spese di lite. La portata dell’impugnazione proposta, invece, era più ampia, perché intendeva investire non solo la regolazione delle spese di lite, ma anche il rigetto della domanda di emanazione della condanna ex art. 614-bis cod. proc. civ. e, con esso, la ragione che il primo giudice aveva individuato per ravvisare una reciproca soccombenza. Sul punto la Corte di merito ha omesso di pronunciarsi, intendendo erroneamente non compresa all’interno del gravame la parte della decisione impugnata che aveva ritenuto l’art. 614-bis cod. proc. civ. non applicabile al processo di cognizione e limitando l’ambito dell’impugnazione alla sola regolazione delle spese di lite. L’assenza di una qualsiasi statuizione sulla parte dell’appello che investiva il presupposto fondante la regolazione delle spese di lite comporta la mancanza di una decisione su un punto dell’impugnazione e la conseguente nullità della decisione impugnata, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ..
6. Rimane assorbito il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 614-bis, 91 e 92 cod. proc. civ. perché la Corte d’appello ha ritenuto soccombente la ricorrente rispetto alla richiesta di applicazione della misura di coercizione indiretta prevista dall’art. 614-bis cod. proc. civ., regolando le spese di lite sulla base di tale statuizione.
7. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può decidere nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., prendendo in esame il profilo di impugnazione trascurato dalla Corte distrettuale. A questo proposito è sufficiente rilevare che la misura di coercizione indiretta di cui all’art.614-bis cod. proc. civ. è provvedimento accessorio alla condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, come rende palese l’incipit della norma. Di conseguenza, il rilascio della documentazione richiesta in corso di causa e la correlata declaratoria di cessazione della materia del contendere comportavano l’assorbimento della domanda ex art. 614-bis cod. proc. civ., divenuta oramai inutile in presenza di un adempimento spontaneo. La banca, quindi, doveva essere individuata come unica soccombente nell’ambito del giudizio di primo grado, dato che non sussisteva la situazione di reciproca soccombenza che la Corte di merito ha addotto al fine di compensare per intero le spese di lite. Pertanto, in riforma dell’ordinanza pronunziata ex art. 702-ter cod. proc. civ. dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 26 aprile 2016, la domanda della A. di emanazione di una misura di coercizione indiretta deve essere dichiarata assorbita, a seguito della cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda principale. Ne discende la necessaria riforma della regolazione delle spese di lite disposta in primo grado. L'accoglimento del ricorso e la decisione dello stesso nel merito comportano, ai sensi dell’art. 385, comma 2, cod. proc. civ., la condanna dell’odierna controricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute da P.A. nei due gradi di merito del giudizio e in questa sede di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, in riforma dell’ordinanza pronunziata ex art. 702-ter cod. proc. civ. dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 26 aprile 2016, dichiara assorbita la domanda di emanazione di una misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis cod. proc. civ. presentata da P.A., a seguito della cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda principale, e revoca la statuizione di integrale compensazione delle spese del giudizio di primo grado. Condanna Banca M.S. S.p.a. al rimborso delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 1.000, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%, delle spese del giudizio di appello, che liquida in € 1.200, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%, e delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 2.700, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.