I soggetti possono valutare di revocare, anche parzialmente, una rivalutazione fiscale di beni di impresa già effettuata e, di conseguenza, rendere l'operazione neutrale dal punto di vista civilistico, eliminandone gli effetti dal bilancio.
Tra le varie disposizioni, l'art. 3, comma 3-
bis del D.L. n. 4/2020 (Sostegni-
Ter) convertito con la
Legge 28 marzo 2022 n. 25, introdotto al Senato, aggiunge un nuovo comma 624-
bis nella
Legge di bilancio 2022. Con le modifiche disposte si consente ai soggetti i quali scelgono di
revocare, anche parzialmente, una
rivalutazione fiscale di
beni di impresa già effettuata, di rendere l'operazione neutrale dal punto di vista civilistico, eliminandone gli effetti dal bilancio.
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624-bis. «I soggetti che esercitano la facoltà prevista dal comma 624 del presente articolo possono eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 110 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126. Nelle note al bilancio è fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall'esercizio della revoca».
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In particolare, il comma 624 della Legge di bilancio 2022 consente di revocare in tutto o in parte una già effettuata rivalutazione, con compensazione o rimborso delle somme versate a titolo di imposte sostitutive. Più in dettaglio, la norma consente la revoca, anche parziale, dell'applicazione della disciplina fiscale della rivalutazione (di cui al richiamato articolo 110) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo (1° gennaio 2022) hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive.
Dunque, la revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione in
F24 (ai sensi dell'
art. 17 del D.Lgs del 9 luglio 1997 n. 241) dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
In conclusione, per effetto delle modifiche effettuate nel corso dell'esame in Senato, con il un nuovo comma 624-
bis nella Legge di bilancio 2022, i soggetti possono scegliere di revocare, anche parzialmente, una rivalutazione già effettuata, di rendere l'operazione neutrale dal punto di vista economico-patrimoniale anche ai fini civilistici come conseguenza della decisione assunta sotto il profilo fiscale. Di conseguenza, si permette di
eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'
art. 110 del D.L. 14 agosto 2020.
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Come sottolineato dal Dossier del Senato del 21 marzo 2022 (D.L. 4/2022A.C. 3522 Parte II – Profili finanziari), la disposizione non interviene né sulla disciplina fiscale della rivalutazione né sulla revoca della stessa, normate nei commi 622, 623 e 624 dell'art. 1 della L. n. 234 del 2021. La norma ha carattere esclusivamente ordinamentale e non produce effetti né in termini di gettito né sui saldi di finanza pubblica.
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