Il GUP dichiarava nulla la richiesta di rinvio a giudizio e disponeva la restituzione degli atti per la rinnovazione, poiché all'imputato non era stato garantito l'accesso alla Segreteria del PM nei termini per l'espletamento delle istanze difensiva, fatto che comportava la violazione del diritto di difesa.
Il Procuratore...
Svolgimento del processo
1. Il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Avellino ricorre per l'annullamento dell'ordinanza, del 5 ottobre 2021, pronunciata in sede di udienza preliminare, con la quale il Giudice aveva dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio con restituzione degli atti al Pubblico Ministero per la rinnovazione dell'atto nulla.
2. A sostegno dell'impugnazione deduce l'abnormità dell'ordinanza in quanto pronunciata in difetto dei presupposti, di cui agli artt. 416-417 cod.proc.pen., per la dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e comportante una indebita regressione del procedimento penale alla fase precedente. Quand'anche il giudice avesse voluto accogliere l'istanza difensiva, essa era comunque priva di pregio in quanto l'esercizio delle facoltà difensive era stato garantito all'imputato. Il Giudice, in assenza delle ipotesi tassative di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, non avrebbe potuto disporre la regressione del procedimento nella fase precedente.
3. Il Procuratore ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
4. Il ricorso non è fondato. Il Pubblico Ministero ha impugnato per abnormità il provvedimento del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Avellino che, investito dell'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per violazione del diritto di difesa derivante dal mancato accesso al fascicolo processuale a seguito della notificazione dell'avviso ex art. 415 bis cod.proc.pen. secondo le disposizioni dettate per prevenire il contagio Covid, che non avevano consentito l'accesso alla Segreteria del Pubblico Ministero nei termini per l'espletamento delle istanze difensiva, ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e disposto la restituzione degli atti al P.M. per la rinnovazione dell'atto nullo. Come osservato dal Sostituto Procuratore generale nella requisitoria scritta, il provvedimento impugnato, errato in diritto e, dunque, illegittimo, non è, tuttavia, abnorme. Come è noto la categoria dell'abnormità è stata elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza in correlazione con il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione. Da qui l'esigenza di consentire un rimedio impugnatorio, pur formalmente non previsto, allorquando l'atto esorbiti dal modello legale e sia affetto da anomalie genetiche o funzionali, al fine di assicurare comunque il controllo sulla legalità del procedere della giurisdizione. In altri termini, nella categoria della abnormità sono stati ricondotti tutti quegli atti connotati da evenienze patologiche di macroscopica consistenza, tali da non essere inquadrabili negli schemi tipici normativi (Sezioni Unite n. 25957 del 26/03/2009, P.M. in proc. Toni ed altro, Rv. 243590). Le stesse Sezioni Unite di questa Corte hanno recepito siffatti enunciati, giungendo ad affermare che deve ritenersi abnorme non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo, in linea di principio, manifestazione di legittimo potere, si esplichi, tuttavia, al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Si è così affermato che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (cfr. Sez. U. n. 17/98 del 10/12/1997, B., Rv. 209603; Sez. U., n. 26/00 del 24/11/1999, M., Rv. 215094). Ciò posto, non appartiene certamente alla categoria della abnormità funzionale il provvedimento del Giudice dell'udienza preliminare che dichiara la nullità della richiesta di rinvio, essendo previsto dalla legge il controllo del giudice sulla richiesta di rinvio a giudizio, ma neppure strutturale perché non determina una regressione del procedimento che determina una stasi dello stesso. La dichiarata nullità della richiesta di rinvio a giudizio con cui è stata accolta l'istanza difensiva che lamentava, non l'omessa notificazione dell'avviso ex art. 415 bis cod.proc.pen., ma la violazione del diritto di difesa per mancato accesso agli atti dopo la notificazione dell'avviso ex art. 415 bis cod.proc.pen. con conseguente impossibilità di espletare le istanze difensive ad esso connesse, non ha comportato una indebita regressione del procedimento poiché il contenuto dell'atto non è avulso dal sistema, ma espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento, anche se esercitati in violazione di legge, ed i suoi effetti non sono tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo del processo consentendo l'accesso agli atti al difensore dell'imputato e rinnovando la richiesta di rinvio a giudizio. Sulla base di queste ragioni si impone il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del P.M.