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1 aprile 2022
Sostegni-ter: rimessione in termini per la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione
Rimessione nei termini per i contribuenti decaduti dalla Rottamazione-ter e dal saldo e stralcio che non avevano versato le rate scadute negli anni 2020 e 2021.
La Redazione
Tra le varie disposizioni, l'articolo 10-quinques del D.L. n. 4/2022 (Sostegni-ter) convertito con la Legge 28 marzo 2022 n. 25, introdotto al Senato, rimette in termini i contribuenti che hanno usufruito di alcuni istituti di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (cd. Rottamazione- ter e saldo e stralcio) e ne rimodula le scadenze.

precisazione

L’articolo in esame sostituisce il comma 3 dell’articolo 68 del D.L. n. 18 del 2020 (Cura Italia), a sua volta già modificato dall’articolo 154, comma 1, lettera c) del D.L. n. 34 del 2020 (Rilancio), dall’articolo 13-septies del D.L. n. 137 del 2021 (Ristori), dall’articolo 4, comma 1, lettera c) del D.L. n. 41 del 2021 (Sostegni), dall’articolo 1–sexies del D.L. n. 73 del 2021 (Sostegni-bis) e dall’articolo 1 del D.L. n. 146 del 2021 (c.d. Decreto Fiscale). 

Il richiamato comma 3 (art. 68 D.L. n. 18/2020) è relativo al pagamento delle rate in scadenza nel 2020 e nel 2021 delle somme dovute per alcuni istituti di definizione agevolata, ovvero per la cosiddetta rottamazione-ter (di cui agli articoli 3 e 5 del D.L. n. 119 del 2018 e 16-bis del D.L. n. 34 del 2019), della rottamazione risorse proprie UE (di cui all'articolo 5 del D.L. n. 119 del 2018) e del saldo e stralcio delle cartelle (di cui all'articolo 1, comma 190, della Legge n. 145 del 2018 - Legge di bilancio 2019).
 
Per effetto delle norme proposte, il pagamento è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente:
  • entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;
  • entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2021;
  • entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2022.
Le modifiche in commento precisano che sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate per effetto dell'inutile decorso del termine del 9 dicembre 2021, di cui all'articolo 68, comma 3, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del decreto in esame, ovvero al 27 gennaio 2022.

precisazione

Resta ferma, come nella disposizione vigente, l'applicazione delle disposizioni dettate dall'articolo 3, comma 14-bis, del decreto Legge n. 119 del 2018, per effetto delle quali l'inefficacia delle definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce, nei casi di tardività non superiore a cinque giorni. Restano definitivamente acquisite e non sono ripetibili le somme, relative ai debiti definibili ai sensi delle predette disposizioni agevolative, eventualmente già versate a qualunque titolo, anteriormente al 27 gennaio 2022.