L'esiguità del reddito della madre lascia presumere la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla misura assistenziale che, come risaputo, integra i cespiti familiari.
Il Tribunale rigettava la domanda di revoca dell'assegno, disposto a carico del nonno in favore dei nipoti dopo il decesso del padre. Al riguardo si rilevava che il solo reddito della madre, di modesta entità, non era sufficiente per garantire ai due, seppur maggiorenni, il sostentamento economico nonché la stabilità tale da permettergli di raggiungere...
Svolgimento del processo
Con sentenza del 25.10.13 il Tribunale di Salerno rigettò la domanda di AG di revoca dell'assegno ex art. 148 c.c., per euro 206,58 riconosciuto a favore di due nipoti, cui era stato onerato come genitore del figlio defunto G con ordinanza presidenziale del 1999, rilevando che il prospettato mutamento delle condizioni dell'obbligato non fosse tale da far venir meno l'obbligo a suo carico perché i due nipoti beneficiari, sebbene maggiorenni, non avevano ancora raggiunto l'autonomia economica e non potevano essere sostenuti dalla sola madre, CF , la quale era titolare di un reddito modesto che, al 2011, ammontava a euro 6097,00 derivante da rapporto di lavoro dipendente, gravando sulla stessa anche il pagamento della somma mensile di euro 250,00 per il canone locatizio dell'abitazione occupata dai figli per motivi di studio; il ricorrente coobbligato disponeva invece di reddito di euro 13.981,000 annui, per il 2011, e rendite di proprietà (avendo anche dismesso alcune proprietà dopo l'insorgenza dell'obbligo di mantenimento), mentre le sue condizioni di salute non avrebbero potuto esimerlo dall'obbligo stesso. Il giudice rigettò anche la domanda riconvenzionale della F. AG ricorre in cassazione con unico motivo, illustrato con memoria. Non si è costituita l'intimata.
Motivi della decisione
L'unico motivo denunzia violazione degli artt. 147, 148, 1362 c.c., in quanto: la Corte d'appello non aveva correttamente distinto tra alimenti e mantenimento, dato che i nonni sono tenuti a versare i soli alimenti; l'obbligo di mantenimento grava sui nonni in via sussidiaria rispetto ai genitori per la parte In cui quest'ultimi non vi possano provvedere (al riguardo, s'assume che i due nipoti avevano raggiunto una maturità psicofisica tale da poter provvedere autonomamente al proprio fabbisogno); il reddito da pensione del ricorrente ammontava a euro 700,00 mensile, appena sufficiente a soddisfare le proprie esigenze di vita, mentre gli altri redditi riguardavano i fabbricati; l'obbligo in questione non sussisteva in quanto la madre dei beneficiari disponeva di redditi idonei a far fronte al relativo mantenimento, sulla base degli accertamenti tributari da cui s'evinceva, inoltre, l'accredito alla F l, su conto economico cointestato con altra persona, della somma di euro 770,00 per stipendio/pensione. Il motivo è fondato. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 cod. civ. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui; pertanto l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli; così come il diritto agli alimenti ex art.433 cod. civ., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo (Cass., n. 20509/10; n. 10419/18). Nel caso concreto, il ricorrente censura la sentenza impugnata sulla ritenuta doverosità del suo contributo al mantenimento dei due nipoti, l’ordine a due punti: la mancanza di autonomia reddituale patrimoniale dei nipoti maggiorenni e l'insufficienza del contributo della loro madre. Circa il primo punto, dagli atti si evince che l'ordinanza che riconosceva il diritto dei nipoti a percepire l'assegno di mantenimento dal nonno risale al 1999; i due discendenti sono maggiorenni, nati rispettivamente nel 1991 e 1993. Al riguardo, va osservato che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (Cass., n. 17183/20; n. 38336/21). Nella fattispecie, premesso che la richiamata giurisprudenza può analogicamente applicarsi anche all'obbligo di mantenimento nei confronti degli ulteriori discendenti diretti (quali, appunti, i nipoti come nella specie), il ricorrente ha censurato la sentenza della Corte d'appello nella parte in cui non avrebbe tenuto conto del fatto che i due nipoti in questione erano ormai più che adulti, avendo altresì raggiunto una loro maturità psico-fisica. Ora, se è vero che il ricorrente non ha allegato di aver dimostrato l'autonomia economica o reddituale dei discendenti, è altresì vero che quest'ultimi sono adulti di oltre trenta anni d'età di cui, in realtà, nulla si sa sulla base degli atti di causa. Premesso ciò, il collegio ritiene che debba essere valorizzato il profilo del lungo periodo temporale decorso dall'ordinanza che accertò il diritto al mantenimento all'attualità (circa 13 anni), anche alla luce della rilevante novità legislativa nelle more sopravvenuta in ordine al c.d. "reddito di cittadinanza", introdotta dal d.l. n. 4/19, che consiste, come noto, nell'erogazione di somme di denaro mensili quale misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all'esclusione sociale, ad integrazione dei redditi familiari. Al riguardo, l'esiguità del reddito della madre dei due beneficiari lascia presumere la sussistenza dei presupposti dell'erogazione del "reddito di cittadinanza". Pertanto, l'età dei beneficiari del mantenimento, il lungo tempo decorso dal riconoscimento del diritto, e la concreta possibilità normativa di accedere alla suddetta misura di sostegno sociale, inducono a ritenere che la Corte territoriale non abbia correttamente valutato, nel loro insieme e nella complessità del quadro normativo, i presupposti dell'obbligo di mantenere i due nipoti del ricorrente. Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Salerno, anche in ordine alle spese del grado di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti in esso menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03.