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1 aprile 2022
Deroga ai limiti di emissioni fissati dalla legge: a chi spetta provare i presupposti richiesti?

In materia ambientale, spetta al titolare dell'interesse legittimo provare la sussistenza dei presupposti che la legge ritiene necessari affinchè possa essere accordata l'«utilità finale» o il «bene della vita».

La Redazione

«In materia ambientale, è il titolare dell'interesse legittimo pretensivo ad ottenere una deroga ai limiti di emissioni fissati dalla legge che deve fornire la prova che la concessione di tale deroga non rilevi in danno della salubrità dell'ambiente (fattispecie relativa al rilascio di una A.I.A., ex art. 29 sexies, d.lgs. n. 152 del 2006, che negava la deroga al superamento di emissioni di una sostanza chimica, in un collettore di scarico di reflui, che aveva contribuito ad aumentare emissioni odorigene moleste)».

In questi termini si è espresso il Consiglio di Stato nella sentenza n. 2344 del 30 marzo 2022, chiarendo che, rispetto ad un interesse di pretesa, spetta all'interessato dare prova, nel corso del procedimento, della sussistenza di tutti i presupposti che la legge ritiene necessari affinchè possa essere accordata l'«utilità finale» o il «bene della vita». Non spetta dunque all'amministrazione dimostrare l'assenza dei suddetti presupposti.

Pertanto, nel caso di specie, la prova avrebbe dovuto essere offerta dalla società che aveva l'interesse ad ottenere la deroga ai limiti di emissioni fissati dalla legge e non già dall'amministrazione chiamata a decidere in merito.