Sostegni-ter: credito d’imposta per canoni di locazione corrisposti da imprese turistiche
Tra le varie disposizioni, l'art. 5, commi 1-5 del D.L. n. 4/2020 (Sostegni-
Ter) convertito con la
Legge 28 marzo 2022 n. 25, proroga per i mesi da gennaio a
marzo 2022 la possibilità di usufruire del
credito d'imposta relativo all'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'
attività industriale, commerciale o artigianale e all'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda, per le imprese del
settore turistico che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.
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L'art. 28 del D.L. 19 maggio 2020 riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data 26 maggio 2021 un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
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In particolare, il comma 1 stabilisce che il sopra citato credito d'imposta spetta alle imprese del settore turistico, nonché, secondo le modifiche introdotte al Senato, a quelle dei settori di cui ai codici ATECO 93.11.20-gestione di piscine, con le modalità e alle condizioni indicate dall'art. 28 in quanto compatibili, anche in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
Il comma 2 prevede che il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.
Il comma 3 chiarisce che le disposizioni dell'articolo in esame si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
Il comma 4 stabilisce che l'efficacia della misura in esame è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
Infine, il comma 5 dispone la copertura finanziaria stabilendo che agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 129,1 milioni di euro per l'anno 2022.
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Gli operatori economici dovranno presentare apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti della predetta Comunicazione». Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (27 gennaio 2022).
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