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4 aprile 2022
Sostegni-ter: credito d’imposta per canoni di locazione corrisposti da imprese turistiche
Viene esteso fino al 31 marzo 2022 il credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili.
La Redazione
Tra le varie disposizioni, l'art. 5, commi 1-5 del D.L. n. 4/2020 (Sostegni-Ter) convertito con la Legge 28 marzo 2022 n. 25, proroga per i mesi da gennaio a marzo 2022 la possibilità di usufruire del credito d'imposta relativo all'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigianale e all'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda, per le imprese del settore turistico che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

precisazione

L'art. 28 del D.L. 19 maggio 2020 riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data 26 maggio 2021 un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. 

In particolare, il comma 1 stabilisce che il sopra citato credito d'imposta spetta alle imprese del settore turistico, nonché, secondo le modifiche introdotte al Senato, a quelle dei settori di cui ai codici ATECO 93.11.20-gestione di piscine, con le modalità e alle condizioni indicate dall'art. 28 in quanto compatibili, anche in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
 
Il comma 2 prevede che il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.
 
Il comma 3 chiarisce che le disposizioni dell'articolo in esame si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
 
Il comma 4 stabilisce che l'efficacia della misura in esame è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
 
Infine, il comma 5 dispone la copertura finanziaria stabilendo che agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 129,1 milioni di euro per l'anno 2022.

precisazione

Gli operatori economici dovranno presentare apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti della predetta Comunicazione». Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (27 gennaio 2022).