Anche qualora non vi sia stata la rituale comunicazione del trasferimento dello studio legale alla controparte.
L'odierna ricorrente è l'Agenzia delle Entrate, che ricorre per la cassazione della sentenza con la quale la CTR Sicilia aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di accertamento ai fini IRPEF, IVA e IRAP. A fondamento della decisione, la CTR affermava che l'Ente non aveva dato prova...
Svolgimento del processo
1. l'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Sicilia ha dichiarato inammissibile l'appello di essa ricorrente contro la decisione di accoglimento dell'originario ricorso proposto da A.P. avverso avviso di accertamento ai fini Irpef, Iva ed Irap dell'anno 2005. La CTR ha affermato che l'Agenzia non aveva dato prova della notifica dell'appello essendosi limitata a produrre "solo l'elenco delle raccomandate inviate in data 12.3.2015 da cui si desume che sarebbe stata inviata raccomandata al P. presso il domicilio del legale senza però alcuna prova della effettiva notifica non essendovi in atti l'avviso di ricevimento". La Ctr ha aggiunto che "peraltro, la raccomandata al P. sarebbe stata inviata al suo avvocato in quanto domiciliatario, seppure tale elezione [di domicilio] non sia evincibile dagli atti";
2. l'Agenzia lamenta "nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.4, e.pc.e. Per violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 17 e 54 del d.lgs. 31,12,1992, n. 56".
2.1. Evidenzia che la CTR ha trascurato la memoria datata 8.4.2015 in cui essa ricorrente aveva riferito di avere notificato l'appello alla controparte presso l'avvocato P.M., con studio in Catania, Via (omissis), risultante dal fascicolo processuale, con raccomandata A/R n. (omissis), di aver ricevuto avviso di mancata consegna con annotazione dell'agente notificatore a attestante che la destinataria si era "trasferita". L'Agenzia riporta il testo della memoria e riproduce l'avviso di ricevimento con la ricordata attestazione depositati davanti, alla CTR (p.4,5 e 6 del ricorso).
2.2. La ricorrente sottolinea inoltre che la CTR ha trascurato la procura speciale apposta a margine del ricorso di primo grado da cui risultava che il contribuente aveva nominato suo difensore "in ogni stato e grado del giudizio", l'avvocato M. P. ed aveva eletto domicilio "presso lo studio dell'avvocato M. P. in Catania, Via (omissis)". L'agenzia trascrive il testo della procura speciale.
2.3. Conclude riportandosi ancora alla memoria datata 8.4.2015: "l'ufficio osserva che la notifica sia stata regolarmente eseguita ... l'art. 17 del d.lgs. 546/92 ... prevede che la variazione del domicilio eletto o della sede siano notificate alla segreteria della commissione ed alle parti costituite ... dagli atti non risulta adempiuto tale specifico obbligo. Pertanto il trasferimento di residenza del procuratore domiciliatario non essendo stato comunicato ... è improduttivo di effetti con la conseguente piena regolarità della notifica dell'appello eseguita nel domicilio risultante dagli atti processuali";
3. il contribuente si è costituito con controricorso nel quale contesta unicamente la conclusione della controparte. Il contribuente ha depositato memoria;
Motivi della decisione
1. riscontrati i fatti processuali che l'Agenzia lamenta essere stati trascurati dalla CTR (sopra punti 2.1. e 2.2.), non contestati dalla parte controricorrente, la questione verte sul se possa considerarsi valida la notifica dell'appello eseguita nel luogo dove il difensore domiciliatario del contribuente appellato non è più a sua volta domiciliato avendo trasferito lo studio altrove senza comunicare detto trasferimento alla controparte. Riguardo alla suddetta questione è stato affermato: "Nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede, a norma dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, sono efficaci nei confronti delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione; tale onere è previsto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre l'elezione del domicilio dalla medesima operata presso lo studio di qualsiasi difensore, ex art 12 del citato d.lgs., ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo. In tale caso, il difensore domiciliatario non ha a sua volta l'onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è, invece, onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte" (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n.28712 del 30/11/2017). Ed è stato detto ancora: "Nel processo tributario, l'onere di notificare alle controparti costituite le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede è previsto dall'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 per il domicilio autonomamente eletto dalla pa11te, mentre l'elezione di domicilio operata presso lo studio del procuratore ha la mera funzione d'indicare la sede dello studio di quest'ultimo, sicché il difensore domiciliatario non ha, a sua volta, l'onere di comunicare il cambiamento d'indirizzo del proprio studio, spettando, invece, al notificante effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, salva la legittimità della notifica o comunicazione dell'atto presso la segreteria della commissione tributaria ai sensi del medesimo art. 17, comma 3, in caso di esito negativo di tali indagini" (Sez. 6 - 5, ordinanza n.13238 del 27/06/2016). In base a questi principi è infondato l'assunto dell'Agenzia secondo cui sarebbe valida la notifica dell'appello eseguita nel luogo dal quale al momento della notifica il difensore domiciliatario del contribuente si era ormai trasferito, i.e. nel luogo in cui a quel momento il difensore domiciliatario non aveva più il proprio studio. L'Agenzia aveva l'onere di accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale, quale fosse l'effettivo domicilio del difensore, a prescindere dalla comunicazione, da parte di quest'ultimo, nell'ambito del giudizio, del relativo mutamento. Per quanto precede la dichiarazione di inammissibilità dell'appello -come conseguenza del mancato perfezionamento del procedimento di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio- deve essere confermata;
4. il ricorso va rigettato;
5. le spese seguono la soccombenza. Vanno liquidate come in dispositivo con distrazione a favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art.93 c.p.c.;
6. non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia delle entrate a rifondere al contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €9000,00, oltre spese forfetarie, accessori ed € 200,00 per esborsi, con distrazione in favore del procuratore antistatario.