Secondo il nuovo principio affermato dalla Cassazione, l'assenza di un termine determinerebbe una protrazione sine die del procedimento.
A seguito della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il Giudice invitava l'istante a produrre la documentazione integrativa comunicando la fonte del reddito indicato e allegando la dichiarazione dei redditi dichiarata nell'istanza entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Poiché tale documentazione era...
Svolgimento del processo
1. Con decreto emesso in data 20 aprile 2020, il Tribunale di Foggia ha dichiarato inammissibile la richiesta di ammissione al patrocinio a spese della Stato avanzata da L.M.. L'istanza di ammissione era depositata in data 31/3/2018. Con successivo provvedimento del 5/6/2018, il giudice invitava l'istante "ad integrare l'autocertificazione relativa alle condizioni di reddito prevista per l'ammissione al beneficio, comunicando la fonte del reddito indicato e allegando la dichiarazione dei redditi richiamata nella istanza entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento a pena d'inammissibilità". Il provvedimento era notificato al difensore in data 22/11/2018. La documentazione integrativa era depositata in data 15/10/2019. Il Giudice dichiarava inammissibile l'istanza in data 20/4/2020, essendo la documentazione pervenuta ben oltre il termine disposto nella richiesta d'integrazione.
2. Avverso tale ultimo provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando un motivo unico di censura con il quale ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 173 e 177 cod.proc.pen.; 79, comma 3 e 94, comma 1 d.P.R. 115/2002. Lamenta che il termine per produrre la documentazione integrativa richiesta dal giudice non poteva essere ritenuto a pena di inammissibilità dell'istanza medesima. La norma di riferimento, osserva, non prevede alcun termine per il deposito della documentazione integrativa, né alcuna sanzione collegata alla scadenza di detto termine. La Corte di cassazione ha avuto modo di precisare che, in tema di patrocinio a spese dello Sato, a seguito delle modifiche apportate all'art. 96 d.lgs. n. 115 del 2002 dal d. I. n. 92 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2008, l'inosservanza del termine per provvedere sull'istanza di ammissione (ovvero dieci giorni successivi a quello in cui detta istanza è stata presentata o è pervenuta) non è sanzionata in termini generali, ma si risolve in una mera irregolarità (Sez. 2, n. 18462 del 08/03/2017, Lakhlifi., Rv. 269746).
3. Il P.G., nel formulare conclusioni scritte (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso deve essere rigettato per infondatezza dei motivi proposti. L'art. 79 T.U. spese giustizia, dopo avere elencato il contenuto della richiesta di ammissione al patrocinio, prevede, al comma 3, che: "Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato"; l'art. 94, comma 1, T.U. cit. prevede che, ove vi sia impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità è consentito provvedere mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ("In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall'articolo 79, comma 3, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato"). La disposizione di cui all'art. 79, comma 3, d.P.R. 115/2002, pur prevedendo il potere-dovere del giudice di addivenire alla inammissibilità dell'istanza in caso di mancato deposito della documentazione necessaria alle verifiche che il giudice intenda attivare, non prevede un termine entro il quale la parte onerata a produrre la documentazione debba adempiere. Ciò, tuttavia, non può tradursi in una pendenza sine die della procedura fino all'acquisizione della documentazione. Sotto questo profilo, ragioni di ordine sistematico inducono a ritenere che l'apposizione di un termine entro il quale adempiere al deposito della produzione richiesta non sia contrario all'assetto della disciplina, come sostenuto, invece, dalla difesa. Tale interpretazione è avvalorata dalla previsione di cui all'art. 96, comma 1, secondo la quale il giudice decide sull'istanza entro il termine di dieci giorni da quando è stata presentata o è pervenuta l'istanza. Oltre a ciò, si osserva, l'art. 94, comma 1, T.U. cit. prevede che, ove l'istante si trovi nell'impossibilità di presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità, è consentito provvedere anche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione. Sebbene la giurisprudenza di questa Corte abbia recentemente ribadito che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 96 d.lgs. n. 115 del 2002 dal d. I. n.92 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2008, l'inosservanza del termine per provvedere sull'istanza di ammissione si risolva in una mera irregolarità, salvo che tale omissione o ritardo comporti una effettiva lesione al diritto di difesa (Sez. 2, n. 18462 del 08/03/2017, L., Rv.269746), l'ordinato svolgimento del procedimento imporrebbe che la richiesta di produzione di documentazione venisse esitata in un termine utile per consentire al giudice di provvedere sull'istanza entro i dieci giorni di cui all'art. 96, comma 1, T.U. cit.
2. Tutto ciò premesso, la previsione del congruo termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento (avvenuta in data 22/11/2018) per adempiere al deposito della documentazione richiesta, stabilita dal giudice nel caso in esame, non costituisce una imposizione gravosa, ma è al contrario tesa a favorire la parte nell'adempimento, dovendo comunque essere salvaguardata l'ineludibile esigenza di evitare una situazione di stallo del procedimento. Oltretutto, non può non osservarsi come, nello specifico, la documentazione sia stata depositata a distanza di oltre cinque mesi dalla notifica della richiesta, rendendo del tutto giustificata la decisione d'inammissibilità adottata.
3. Si può quindi pervenire all'enunciazione del seguente principio: "in tema di patrocinio a spese dello Stato, ove il giudice procedente, ai sensi dell'art. 79, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari delle spese di giustizia), richieda a/l'istante di produrre documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto contenuto nella richiesta di ammissione, è consentito indicare un termine entro il quale adempiere, in mancanza del quale si determinerebbe una situazione di stallo, con protrazione sine die del procedimento".
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.