L'articolo 12 del TUIR detta la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia. Le lettere a) e b) la detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato mentre le lettere c) e d) riguardano, rispettivamente, i figli di età superiore a 21 anni e ogni altra persona indicata nell'articolo 433 c.c. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (coniuge; figli, anche adottivi, e genitori nonché, in loro mancanza, ascendenti e discendenti prossimi; generi e nuore; suocero e suocera; fratelli e sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali). |
In sintesi: il nuovo comma 6 articolo 19 del Decreto Legge n. 4/2022 convertito in Legge n. 25/2022 e pubblicato in Gazzetta il 28 marzo scorso, perfeziona il Decreto Legislativo sull'assegno unico n. 230/2021. Infatti la cancellazione della detrazione per figli a carico era stata annunciata ma mancava tecnicamente la norma abrogativa sul TUIR. In particolare si modifica la lettera d) dell’articolo 12 del TUIR, e pertanto i figli a carico sono esclusi dalla relativa detrazione a partire dal mese di marzo 2022. Resta salva invece la detrazione prevista sempre dall'art. 12 alla precedente lettera c) per i figli a carico di età superiore a 21 anni. |