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5 aprile 2022
Sostegni-ter: nuove regole sulle detrazioni per carichi di famiglia
Effettiva nella conversione in legge del Sostegni-ter l'abrogazione della detrazione figli a carico sotto i 21 anni a seguito dell'istituzione dell'Assegno Unico universale.
La Redazione
Tra le varie disposizioni, l’articolo 19, comma 6, D.L. n. 4/2022 (Sostegni-ter) convertito con la Legge 28 marzo 2022 n. 25, modifica l'articolo 12, comma 1, lettera d) del Testo unico delle imposte sui redditi per escludere i figli a carico dalla relativa detrazione per i carichi di famiglia, in conseguenza della istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico con il Decreto Legislativo n. 230 del 2021.

precisazione

L'articolo 12 del TUIR detta la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia. Le lettere a) e b) la detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato mentre le lettere c) e d) riguardano, rispettivamente, i figli di età superiore a 21 anni e ogni altra persona indicata nell'articolo 433 c.c. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (coniuge; figli, anche adottivi, e genitori nonché, in loro mancanza, ascendenti e discendenti prossimi; generi e nuore; suocero e suocera; fratelli e sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali).

La lettera a) della disposizione in esame, in conseguenza della istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico con il Decreto Legislativo n. 230 del 2021, modifica la lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 del TUIR per escludere i figli a carico dalla relativa detrazione (mentre resta in vigore la detrazione prevista dalla precedente lettera c) per i figli a carico di età superiore a 21 anni).La lettera b), invece, inserisce nell'articolo 12 del TUIR il nuovo comma 4- ter il quale specifica che, ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nell'articolo stesso, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 (minori di 21 anni) sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione (di età superiore a 21 anni).

precisazione

In sintesi: il nuovo comma 6 articolo 19 del Decreto Legge n. 4/2022 convertito in Legge n. 25/2022 e pubblicato in Gazzetta il 28 marzo scorso, perfeziona il Decreto Legislativo sull'assegno unico n.  230/2021. Infatti la cancellazione della detrazione per figli a carico era stata annunciata ma mancava tecnicamente la norma abrogativa sul TUIR. In particolare si modifica la lettera d) dell’articolo 12 del TUIR, e pertanto i figli a carico sono esclusi dalla relativa detrazione a partire dal mese di marzo 2022. Resta salva invece la detrazione prevista sempre dall'art. 12 alla precedente lettera c) per i figli a carico di età superiore a 21 anni.