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5 aprile 2022
Sospensione dei termini dell’agevolazione sulla prima casa
La sospensione dei termini per le agevolazioni "prima casa" resta valida anche nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 28 febbraio 2022, anteriore rispetto alla data di entrata in vigore della proroga.
La Redazione
Con la circolare n. 8/E del 29 marzo 2022, il Fisco ha fornito alcune precisazioni in merito alla sospensione dei termini per le agevolazioni “prima casa”, introdotta dal c.d. Decreto Milleproroghe 2022 per far fronte alle difficoltà dovute all'emergenza epidemiologica.

precisazione

In argomento sappiamo che l'articolo 3, comma 5-septies, del D.L. n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 15 del 2022, interviene sull'articolo 24 del D.L. 8 aprile 2020, n. 231. Tale ultima disposizione prevede che: «I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020». L'articolo 3, comma 11-quinquies, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, ha prorogato il termine di sospensione sino al 31 dicembre 2021. Da ultimo, la a legge di conversione n. 15 del 2022 ha modificato l'articolo 3 del D.L. n. 228 del 2021, inserendo il comma 5-septies in commento, che prevede la proroga dell'anzidetto termine sino al 31 marzo 2022.

Ebbene, secondo il Fisco, ai fini della decorrenza dei termini stabiliti dalla legge per fruire dei benefici “prima casa”, non si tiene conto del periodo antecedente l'entrata in vigore della norma, compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 28 febbraio 2022, nel senso che la sospensione dei termini deve ritenersi operante anche in relazione a tale periodo, ancorché anteriore rispetto alla data di entrata in vigore della proroga in commento.  Nel caso in cui il contribuente, ritenendosi decaduto dal beneficio “prima casa” per inutile decorso dei termini decadenziali nel periodo sopra indicato (1° gennaio – 28 febbraio 2022, ossia prima della proroga dei termini di sospensione, disposta, come detto, con la Legge n. 15 del 2022), abbia versato le maggiori somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, si ritiene che esso maturi il diritto al rimborso delle stesse.

precisazione

Resta fermo che solo il superamento dei termini previsti senza che si sia verificata alcuna causa di decadenza determina la definitività della spettanza dell'agevolazione di cui trattasi. I termini sospesi inizieranno nuovamente a decorrere dal 1° aprile 2022. Ad esempio, nel caso di acquisto con impegno dell'acquirente a trasferire la propria residenza nel comune ove si trova l'abitazione acquisita, il termine di 18 mesi è sospeso nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2022.

In sintesi, osserva il Fisco:
  • se l'acquisto è avvenuto prima del 23 febbraio 2020, il termine è sospeso dal 23 febbraio 2020, per riprendere il suo decorso il 1° aprile 2022 (in sostanza, si conteggiano 25 mesi e 8 giorni in più). Ad esempio: in caso di acquisto effettuato il 23 gennaio 2020, il termine per il cambio di residenza non scadrà il 23 luglio 2021 (18 mesi dall'acquisto), ma il 31 agosto 2023;
  • se l'acquisto è avvenuto tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2022, il termine inizierà a decorrere dal 1° aprile 2022 e scadrà, quindi, il 1° ottobre 2023;
  • se l'acquisto avverrà successivamente al 31 marzo 2022, il decorso del termine di decadenza seguirà le regole ordinarie (18 mesi dalla data di acquisto dell'immobile).