Trattasi di litisconsorzio necessario. Qualora il responsabile del sinistro non sia stato citato in giudizio il contraddittorio deve essere obbligatoriamente integrato.
Svolgimento del processo
1. La A azionava giudizialmente il credito cedutogli da SGD e conveniva in Giudizio la A S.p.a.. Il Giudice di Pace di Roma con la sentenza n. 379 del 13 aprile 2016 accoglieva parzialmente la domanda net confronti di A condannandola al pagamento di euro 200 in favore della A. La pronuncia era fondata sul presupposto che ad essere oggetto della cessione in favore dell'A fosse il solo risarcimento del danno conseguente al fermo auto, ritenuto provato nella misura di curo 200.
2. Tale decisione veniva impugnata dall'A chiedendo che fosse riconosciuto che oggetto della cessione era parte dell'intero credito risarcitorio maturato dal D e non il solo risarcimento dovuto al ristoro del danno da fermo tecnico. Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 1704 del 27 gennaio 2020 dichiarava inammissibile il gravame ai sensi del combinato disposto degli artt. 113, 2 comma, e 339, 3 comma, c.p.c..
3. Avverso tale pronuncia A propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Motivi della decisione
4. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 339 commi 2 e 3, e 113, comma 2, c.p.c. (art. 360, n. 3 e 4 c.p.c.). Censura che il giudice dell'appello avrebbe violato le predette norme dove ha ritenuto inammissibile il gravame proposto dalla A S.r.l. sebbene la denuncia fosse fondata sulla denuncia di violazioni di norme del procedimento e di principi regolatori della materia. La ricorrente lamenta di aver impugnato la sentenza di primo grado chiedendone la riforma per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato là dove era stato disapplicato il criterio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante in caso di cessioni diacronica del medesimo credito; l'omesso giudicato sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale conseguente all'inadempimento nonché per violazione del diritto di difesa a causa del diniego dei mezzi istruttori richiesti.
4.1. Con il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c. (art. 360, o. 3 e 4, c.p.c). Denuncia che la cessione del credito per cui è causa ha per oggetto una quota parte del più ampio credito risarcitorio che il D afferma di vantare nei confronti del responsabile del sinistro stradale nel quale è rimasto coinvolto in data 9 gennaio 2009.
5. Occorre partire dall'esame del secondo motivo di ricorso. Esso è fondato. In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art 144, comma 3, dello stesso decreto, sicché, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c. Al riguardo, questa Corte, in un giudizio del tutto analogo al presente (di cui era parte la stessa A ), ha affermato che "in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, del medesimo decreto, nei confronti del danneggiante responsabile" (Cass. civ., ord. 20/09/2017, 2189). Poiché il responsabile del danno, cioè l'altro conducente, non è stato chiamato in causa, ne risulta che il contraddittorio non è integro.
5.1. Il primo motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo.
6. La Corte accoglie il secondo motivo cli ricorso come in motivazione, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza in relazione e rinvia anche per le spese cli questo giudizio al Giudice di Pace di Roma.
P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso come 111 motivazione, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio al Giudice di Pace cli Roma.