- è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dal codice degli appalti;
- per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'
articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del D.L. n. 50 del 2016 , le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta; - in questi casi, il comma in questione, prevede che si proceda a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento.
|
L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dovrà definire la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, nonché, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, alla determinazione delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre. |
- la modalità di calcolo della compensazione delle variazioni di prezzo deve essere determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti;
- a pena di decadenza, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante una apposita istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di cui al comma 2 esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma;
- al fine di definire compiutamente l'ambito di applicazione della norma in esame, è prevista l'esclusione dalla compensazione dei lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta;
- la compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è determinata al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate;
- la stazione appaltante può utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'un per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa;
- ai fini dell'accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.
|
Si segnala, infine, che a seguito delle modifiche approvate dal Senato, è stato inserito all'articolo in questione il comma 13-bis con il quale viene prorogato dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno del 2023 il termine introdotto dall'articolo 6, comma 6 del D.L. n. 76 del 2020 a decorrere dal quale può essere sciolto il collegio consultivo tecnico. |