Ribadendo la natura perequativo-compensativa dell'assegno di divorzio, la Cassazione conferma il beneficio alla ex moglie anche se è andata a lavorare dopo la separazione.
La Corte d'Appello rigettava il gravame proposto da un ex marito diretto ad ottenere la revoca dell'assegno divorzile disposto dal Tribunale a favore della ex moglie. Ne consegue il ricorso in cassazione, dove il ricorrente sostiene che l'ex moglie non aveva provato l'insussistenza dei propri mezzi economici adeguati o l'impossibilità di...
Motivi della decisione
1. Il ricorrente GM propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, avverso la sentenza io epigrafe indicata della Corte di Appello di Cagliari- Sez. distaccata di Sassari- con la quale, p guanto ancora di interesse, è stato rigettato l'appello principale proposto dall'odierno ricorrente diretto ad ottenere la revoca dell'assegno mensile divorzile di €200,00 disposto dal Tribunale in favore di AM che è rimasta intimata.
2. Il ricorso è stato assegnato all'adunanza in camera di consiglio non partecipata del 10 marzo 2022 ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
3. Con unico articolato motivo il ricorrente lamenta la violazione, ex art.360 c.p.c.n.3, degli artt. art. 5 comma 6, e 9, commi 4 e 9, della Legge 898/1970, nonché dell’art.2697 c.c.. Il ricorrente deduce che all'ex moglie incombeva l'onere fu provare l'insussistenza di suoi mezzi economici adeguati o l'impossibilità di procurarseli. Detto onere non era stato adempiuto, ad avviso del ricorrente, che richiama diffusamente la giurisprudenza di questa Corte in tema di assegno divorzile e si duole dell'omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte d'appello omesso di disporre ufficiosamente l'accertamento dei redditi dell'ex moglie, stante la sua omissione a produrre i documenti fiscali. Rileva che la M non aveva dimostrato di avere dedicato le proprie energie, durante il matrimonio, alla cura della figlia, rinunciando ad aspettative lavorative, e di avere contribuito alla creazione del patrimonio familiare. Censura, pertanto, la valutazione della Corte di merito circa il nesso causale tra la disparità economica tra le parti e il ruolo endofamiliare svolto dalla M e inoltre deduce che la Corte d'appello ha omesso di considerare il vantaggio economico dell'ex moglie conseguito all’assegnazione in suo favore della casa familiare.
4. Il motivo è inammissibile.
4.1. Secondo il più recente orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo anche cont. delle aspettative professionali sacrificate (Cass.S.U.18287/2018 e successive conformi).
4.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale, con adeguata motivazione (Cass. S.U. n.8053/2014) ha ritenuto, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la citata sentenza, che la rilevata sproporzione economico-patrimoniale tra le parti fosse riconducibile alle scelte di conduzione familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio con il sacrificio delle aspettative professionali dell'ex moglie, che si era sposata all'età di 18 anni, non aveva mai lavorato prima della separazione coniugale, svolgendo sempre l'attività di casalinga, non era emerso che avesse un titolo di studio, si era occupata della casa e della figlia sia durante il matrimonio che durante la separazione e solo dopo quest'ultima aveva iniziato a lavorare come colf o badante. La Corte di merito ha in dettaglio esaminato (pag.n.8 e 9 sentenza) i fatti di rilevanza e ha perciò confermato la statuizione del Tribunale, che aveva riconosciuto alla M l'assegno divorzile nell'importo di €200, in quanto ella si era dedicata in maniera piena ed esclusiva alla cura della famiglia. Il suddetto convincimento è stato, pertanto, fondato su un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, al di fuori delle ipotesi, non denunciate in ricorso, di cui all'art.360 comma 1 n.5 cod. proc. civ., salvo il ricorrente dedurre, del tutto impropriamente rispetto al paradigma legale del suddetto ultimo vizio, che l'omesso esame fatto decisivo sarebbe consistito nel non avere la Corte di merito disposto d'ufficio l'accertamento sulla situazione reddituale dell'ex moglie. La Corte d'appello si è attenuta ai principi di diritto infra precisati, ha valutato le risultanze probatorie e, in particolare, ha dato conto degli elementi allegati dall'ex marito a sostegno della richiesta di non debenza dell'assegno divorzile, esaminando tutte le circostanze del caso concreto (condizione reddituale dell'ex moglie come dimostrata in causa, raffronto con la situazione patrimoniale del ricorrente, età e condotta complessiva dell'ex moglie, valutata in considerazione delle concrete possibilità ed offerte cli lavoro esistenti al momento della disgregazione del vincolo matrimoniale, ruolo svolto dalla stessa a livello endofamiliare e durata del matrimonio). Per contro, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, il ricorrente sollecita, in realtà, il riesame delle risultanze probatorie e del merito a doglianza su omessi accertamenti d'ufficio, oltre che formulata in modo inammissibile per quanto si è detto - sub specie di omesso esame di fatto decisivo- è espressa in modo del tutto generico, e peraltro senza compiuto confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che riporta il dato reddituale dell'ex moglie (euro 350 mensili- pag.8). Sotto ulteriore profilo, va ribadito che si tratta di poteri ufficiosi rimessi alla valutazione discrezionale del giudice di merito, correlabile anche per implicito ad una valutazione di superfluità dell'iniziativa e di sufficienza dei dati istruttori acquisiti (Cass.8774/2019). Generico è pure il riferimento al vantaggio conseguito per l'ex moglie dall'assegnazione alla stessa della casa coniugale, che è stata oggetto di un accordo tra le parti, come incontestato, atteso che il ricorrente non ne esplicita la rilevanza in concreto, né dà contezza del contenuto dell'accordo che ha condotto gli ex coniugi a quella pattuizione.
5. Nulla va disposto sulle spese di lite, stante la mancata costituzione dell'intimata. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionaci, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.