Il numero dei corrissanti non deve necessariamente essere superiore a 3, come invece sostiene il ricorrente.
La Corte d'Appello di Palermo confermava la condanna dell'imputato per il reato di rissa aggravata.
Contro tale decisione, l'imputato propone ricorso per cassazione deducendo che il numero minimo dei partecipanti ad uno scontro fisico che possa qualificarsi come rissa
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna di M.O. per il reato di rissa aggravata.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale, rilevando come per conforme giurisprudenza il numero minimo dei partecipanti ad uno scontro fisico perché lo stesso possa essere qualificato come rissa ai sensi dell'art. 588 c.p. deve essere superiore a tre, mentre nel caso di specie, per stessa ammissione dei giudici di merito, il fatto oggetto di imputazione sarebbe stato realizzato, oltre che dall'imputato, da sole altre due persone. Conseguentemente il fatto avrebbe dovuto essere derubricato nel fatto di lesioni volontarie lievissime, improcedibile per difetto di querela.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato.
2. Come noto l'art. 588 c.p. non determina il numero minimo di persone necessario perché possa ritenersi consumata una rissa ed invero nemmeno fornisce la nozione giuridica di rissa, rinviando a quella ricavabile dall'accezione comune del termine. Secondo il tradizionale e risalente insegnamento di questa Corte per la configurazione del reato in oggetto sarebbe dunque necessario e sufficiente che nella contesa violenta esistano più fronti di aggressione, con volontà vicendevole di attentare all'altrui personale incolumità; il che potrebbe realizzarsi anche quando qualcuna delle "parti" protagoniste sia rappresentata da un solo soggetto, con l'unico limite che il numero dei corrissanti non risulti inferiore a quello di tre (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 19962 del 30/01/2019, S., Rv. 275631; Sez. 6, Sentenza n. 12200 del 04/12/2019, dep. 2020, P., Rv. 278728; Sez. 5, Sentenza n. 12508 del 07/02/2014, S., Rv. 259999; Sez. 5, n. 11245 del 10 marzo 1988, Verona, Rv. 179757). Il ricorrente, nell'affermare invece il diverso principio per cui i corissanti dovrebbero essere in numero superiore a tre, si è richiamato a quanto si legge in due pronunzie di legittimità, le quali, effettivamente, sembrerebbero assecondarne le conclusioni laddove le stesse sostengono che «ai fini della configurazione del delitto di rissa è necessario che un gruppo di persone in numero superiore a tre venga alle mani con il proposito di ledersi reciprocamente». Nelle stesse pervero il numero "soglia" dei corissanti viene evocato in maniera apodittica e del tutto incidentale, non essendo il profilo rilevante ai fini della soluzione della quaestio iuris affrontata nelle due diverse occasioni dalla Corte (nel caso oggetto di Sez. 5, n. 43524 del 13/05/2004, Galletta ed altri, Rv. 230323, i soggetti coinvolti nella rissa erano infatti almeno cinque, mentre in quello deciso da Sez. 1, n. 1476 del 11/12/2007, dep. 2008, A. e altri, Rv. 238766, erano addirittura sei). Da tali pronunzie non sembra dunque potersi dedurre l'intenzione di contrastare l'orientamento tradizionale, che si fonda sulla condivisibile considerazione per cui non è necessaria all'essenza della rissa la contrapposizione tra due gruppi definiti (ognuno dei quali inevitabilmente composto da almeno due persone), giacché il fatto tipico rimane integrato e il pericolo di lesione dell'interesse tutelato viene determinato, ad esempio, anche nell'ipotesi in cui tre persone confliggano in maniera violenta contrapponendosi ognuna alle altre. Deve dunque ribadirsi il consolidato insegnamento di questa Corte per cui il numero minimo di persone necessario perché sia configurabile una rissa - in presenza delle altre condizioni per cui una colluttazione violenta possa ritenersi tale - è quello di tre. Conseguentemente il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.