Risposta affermativa della Cassazione, la quale ribadisce la titolarità d'impugnazione autonoma e parallela, rispetto a quella attribuita all'imputato, in favore del difensore di quest'ultimo.
Il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile il ricorso presentato da un avvocato negando la legittimazione al difensore di agire avverso i decreti con i quali era stata rigettata e dichiarata inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della propria cliente.
L'avvocato propone ricorso per...
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Roma con ordinanza del 16/09/2020, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell'art.99 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 dall'Avv LG avverso i decreti emessi il 26/07/2019 dal Tribunale di Roma e il 9/08/2019 dal Tribunale di sorveglianza di Roma nei confronti di HD, con i quali era stata rispettivamente rigettata e dichiarata inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei procc. R.G. Dib. n.13535/19 e TDS n.6870/19, nei quali la stessa è imputata con nomina dell'Avv. G quale difensore. La pronuncia di inammissibilità è motivata dal difetto di legittimazione del difensore a proporre, in proprio, l'opposizione avverso il decreto di rigetto o di inammissibilità dell'istanza.
2. L'avv. LG propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma deducendo violazione o falsa applicazione ex art. 360 n.3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 99, comma 2, d.P. 30 maggio 2002, per avere il giudice ordinato la chiamata in causa del Ministero della Giustizia, soggetto non legittimato a stare in giudizio, che ha eccepito la carenza di legittimazione della controparte alla proposizione del ricorso.
2.1. Con un secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione ex art. 360 n.3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 99 d.P.R. n.115/2002 in combinato disposto con gli artt.81 e 82 cod. proc. civ. e con gli artt.83 e 182 cod. proc. civ. Il giudice ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso negando la legittimazione al difensore di agire in proprio in quanto il diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è diritto personale, da non confondersi con altri diritti di natura patrimoniale che spettano all'avvocato. Il giudice ha ritenuto che, mentre l'istanza di cui all'art. 93 d.P.R. n.115/2002 sarebbe proponibile anche dall'avvocato, il ricorso sarebbe proponibile solo dall'interessato; tuttavia, il difensore aveva sottoscritto il ricorso in virtù del mandato conferitogli dall'interessata H; la disciplina ammette la facoltà dell'interessato di stare in giudizio personalmente, ma non esclude che il titolare del diritto si possa avvalere di un procuratore legale patrocinante.
2.2. Con un terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione ai sensi dell'art. 360 n.3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in combinato disposto con l'art. 99 d.P.R. n.115/2002.
3. Il Ministero della Giustizia ha depositato memoria di costituzione insistendo per l'inammissibilità del ricorso.
4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondatamente proposto.
2. L'art. 99 d.P.R. n.115/2002, stabilisce, al terzo comma, che il rito con cui deve essere celebrato il processo di opposizione ai decreti di rigetto è quello speciale previsto per la liquidazione degli onorari di avvocato e che l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica. Attualmente la disciplina di riferimento è offerta dall'art.14 d. lgs. 1° settembre 2011, n.150 che ha tipizzato i procedimenti relativi alle liquidazioni degli onorari di avvocato, rinviando all'art.702 bis e segg. cod. proc. civ., ovverosia al procedimento sommario di cognizione introdotto con l'art. 51 della legge 18 giugno 2009, n.69 con l'obiettivo di definire la lite con rapidità, in ragione della più o meno manifesta fondatezza o infondatezza della domanda e della dipendenza del relativo accertamento da poche e semplici acquisizioni probatorie (Sez. 4, n. 6529 del 09/01/2018, B., Rv. 272180).
3. L'originario procedimento richiamato dall'art. 99 del d.P.R. cit. era in precedenza disciplinato dall'art.28 legge 13 giugno 1942, n. 794, che introduceva un giudizio improntato alla sommarietà e alla difesa anche personale dell'interessato; in relazione a tale giudizio le Sezioni Unite penali (Sez. u, n. 30181 del 24/05/2004, G., Rv. 228118) avevano precisato che gli elementi di specialità caratterizzanti il procedimento per l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato consentivano di qualificare tale procedimento «come un procedimento collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale principale di cui è indiscutibilmente una procedura accessoria, intesa a garantire la difesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria» desumendone la necessità di coordinare tale sub-procedimento, per le fasi non disciplinate, con le disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale rispetto al quale si trova in rapporto di incidentalità, e cioè con la disciplina del processo penale di cui agli art.548 e ss. cod. proc. pen. La pronuncia delle Sezioni Unite, richiamando i principi desumibili dagli artt.99, 571, comma 3, e 613 cod. proc. pen. in materia di impugnazioni, aveva ritenuto che al difensore fosse riconosciuta, anche in relazione al procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la titolarità di una impugnazione autonoma e parallela rispetto a quella attribuita all'imputato, esercitabile pertanto in sede di opposizione ex art.99 d.P.R. n.115/2002.
4. Occorre, quindi, sottolineare che la pronuncia delle Sezioni Unite si inscriveva in un sistema in cui la procedura era disciplinata da due norme: l'art.28 legge n.794/42, che prevedeva genericamente che, ove l'interessato non avesse inteso seguire la procedura di cui all'art. 633 segg. cod. proc. pen. (evidentemente riferibile al solo procedimento per la liquidazione dei compensi spettanti all'avvocato), avrebbe dovuto proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo; l'art.29 del medesimo testo normativo, che dettava una procedura speciale in cui non era obbligatoria la presenza d I difensore, era previsto un tentativo di conciliazione, era richiamato per le spese l'art.92 cod. proc. civ., e la decisione era adottata con ordinanza non impugnabile. E, proprio in considerazione degli elementi di specialità caratterizzanti il procedimento per l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato, il più alto consesso di legittimità aveva ritenuto che, per le fasi non specificamente disciplinate, il relativo sub-procedimento potesse ritenersi regolato dalle disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale con il quale si trovava in rapporto di incidentalità.
5. A seguito del mutato quadro normativo di riferimento, con specifico riguardo alla procedura da seguire in fase impugnatoria, occorre dunque stabilire se il principio espresso d'alla sentenza G. sia ancora oggi valido. Se, in altre parole, nella attuale vigenza dell'art.14 d. lgs. 1° settembre 2011, n.150, che ha tipizzato i procedimenti relativi alle liquidazioni degli onorari di avvocato, rinviando agi artt.702 bis e segg. cod. proc. civ., possano tuttora applicarsi a tale fase, ove inerente a istanza che si inserisce nel procedimento penale, le regole procedurali dettate dal codice di rito penale. In tale ultima ipotesi, dovrebbe infatti riconoscersi al difensore quell'autonomo potere impugnatorio che traeva origine, secondo la pronuncia delle Sezioni Unite, dalla estensione al difensore dei diritti dell'imputato (art.99 cod. proc. pen.).
6. Successivamente all'entrata in vigore della normativa appena citata, risultano emesse da questa Sezione due sentenze (Sez. 4, n. 48793 del 09/10/2019, M., Rv. 277420; Sez.4, n.15197 del 1/02/2017, D., n.m.) in cui si è affermato che, ai fini della proposizione del reclamo ai sensi dell'art.99 TU spese di giustizia di cui al d.P.R. n.115/2002, si possa ritenere bastevole la dichiarazione di nomina del difensore e non occorra la procura speciale ex art.122 cod.proc.pen., richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza G., la quale ha assicurato, come detto, al difensore un potere autonomo di impugnazione nel procedimento di cui si tratta. In un'altra pronuncia (Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018, dep.2019, M., Rv. 274908), si è ribadita la divaricazione del rito che assiste l'opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell'ambito di un procedimento penale, da quello avverso il decreto di liquidazione del compenso al custode o all'ausiliario del giudice, confermando che fondamento di tale differenza risiede nell'accessorietà della prima controversia al processo penale.
7. Il Collegio ritiene di confermare tale orientamento interpretativo, osservando che il richiamo presente nell'art.99, comma 3, d.P.R. n.115/2002 al processo «speciale» previsto per gli onorari di avvocato non esclude che per il procedimento di cui si tratta si debba tenere conto, della natura di «procedimento collaterale e second rio rispetto al rapporto processuale penale principale, di cui è indiscutibilmente una procedura accessoria, Intesa a garantire la difesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria». Ne consegue la necessità di coordinare tale sub-procedimento con le disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale con il quale si trova in rapporto di incidentalità e, con particolare riguardo alla posizione processuale del difensore, in base ai principi desumibili dal combinato disposto di cui agli artt.99, 571, comma 3, e 613 cod. proc. pen., che prevedono «una titolarità di impugnazione autonoma e parallela, rispetto a quella attribuita all'imputato, in favore del difensore di quest'ultimo» (Sez. U, n. 30181 del 24/05/2004, G., in motivazione).
8. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata, in cui si è fatta applicazione delle norme dettate dagli artt.702 bis cod. proc. civ. e segg. nel procedimento di opposizione avverso i provvedimenti di rigetto e di inammissibilità di istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che erano state promosse nell'ambito di procedimenti regolati dal rito penale, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. Nulla è dovuto per le spese al Ministero della Giustizia, non trattandosi di contraddittore nei cui confronti è rivolta la domanda oggetto del presente procedimento.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Roma, per l'ulteriore corso.