Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Gli avvocati G.T. e N.S. hanno proposto ricorso articolato in tre motivi avverso l’ordinanza 15 marzo 2021 RG 21803/2020 resa dal Tribunale di Roma. L’intimata S.N. non ha svolto attività difensive. Il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'art. 28 della l. n. 794 del 1942, ha dichiarato prescritto ex art. 2956 c.c. il credito professionale azionato dagli avvocati G.T. e N.S. nei confronti di S.N., nonché inammissibile il giuramento deferito nella nota depositata il 13 gennaio 2021 dal difensore degli attori, non munito di procura speciale, né deferito dalle parti personalmente. Il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2736 c.c., 233, 115 e 116 c.p.c. e l’omessa valutazione di una circostanza determinante. Si adduce che nella nota di trattazione scritta, riprodotta fotograficamente a pagina cinque di ricorso, la richiesta di ammissione del giuramento decisorio fosse stata sottoscritta personalmente dai due attori. Il secondo motivo di ricorso allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 2956 e 2959 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c. e l’omessa valutazione di una circostanza determinante. Si adduce che la convenuta non avesse espressamente eccepito l’avvenuto pagamento. Il terzo motivo di ricorso allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 2956, 2697 e 1199 c.c., 233, 115 e 116 c.p.c. e l’omessa valutazione di una circostanza determinante, per aver il Tribunale datato il dies a quo della prescrizione del credito dell’avvocato T. avendo riguardo alla transazione del 28 settembre 2016 e non al pagamento dell’assegno incassato l’8 maggio 2017 da un delegato di S.N.. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato quanto al primo motivo e inammissibile quanto al secondo ed al terzo motivo, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. I ricorrenti hanno presentato memoria. Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato. Il Tribunale di Roma non ha valutato che, ai sensi dell'art. 233 c.p.c., il giuramento è ritualmente deferito, durante la fase istruttoria della causa, con atto sottoscritto dalla sola parte, come risulta avvenuto nella nota istruttoria di cui a pagina cinque di ricorso (Cass. Sez. 2, 22/05/2000, n. 6638; Cass. Sez. 1, 22/06/1972, n. 2049). Il secondo motivo di ricorso è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, avverso la quale il ricorso non offre alcun argomento significativo, costituisce motivo di rigetto dell'eccezione, ai sensi dell'art. 2959 c.c., l'ammissione da parte del debitore che l'obbligazione non è stata estinta. Tale ammissione può essere fatta direttamente o indirettamente o anche ricavata da tesi difensive o comportamenti processuali, ma non discende dalla sola mancata contestazione dell'inadempimento del debito (Cass. Sez. 2, 18/11/2019, n. 29875). In ogni caso, l'indagine sul contenuto delle dichiarazioni della parte (o del suo comportamento processuale), al fine di stabilire se importino o meno ammissione della mancata estinzione del debito agli effetti dell'articolo 2959 c.c., dà luogo ad un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., per difetto di specificità della censura rispetto alle norme asseritamente violate. La prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso decorre dal momento dell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico dal cliente, che per gli affari definiti coincide con la decisione della lite, la conciliazione delle parti o la revoca del mandato, ex art. 2957, comma 2, c.c. sicché non rileva a tale fine, come invece ipotizzano i ricorrenti, la data successiva alla conciliazione in cui il cliente, ed anzi un delegato dello stesso, abbia poi riscosso le somme derivanti dall’accordo conciliativo. Va dunque accolto il primo motivo di ricorso, vanno dichiarati inammissibili il secondo ed il terzo motivo, e la sentenza impugnata va cassata nei limiti della censura accolta, con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, che procederà a nuovo esame della causa uniformandosi all’enunciato principio e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo ricorso, dichiara inammissibili il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma in diversa composizione.