Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Ritenuto che: - il Tribunale di Bolzano, con sentenza n. 792 del 2016, ha confermato la decisione del Giudice di pace di Brunico, di cui alla pronuncia n. 24 del 2015, che aveva dichiarato improcedibile, per omesso svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 dlgs n. 28/2010, l'opposizione proposta da R.E. avverso il decreto notificato dal Condominio Villaggio Turistico P. con il quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo di euro 2.060,40 dovuto per oneri condominiali. Il giudice del gravame ha rilevato che anche nel procedimento monitorio sussisteva l'onere di esperire il tentativo di mediazione una volta che il giudice si fosse pronunciato sulle istanze di concessione. o sospensione di provvisoria esecuzione. Ai fini della individuazione della parte tenuta ac:I attivarsi per introdurre il procedimento di mediazione, doveva farsi riferimento alla posizione sostanziale delle parti nel processo, per cui pur avendo il giudice di prime cure ,più volte rinviato la causa, pur senza invitare le parti alla proposizione del tentativo di mediazione obbligatorio, l'opponente era tuttavia rimasto inerte e in accoglimento dell'eccezione di parte opposta correttamente aveva dichiarato la improcedibilità della domanda. Nell'opponente-appellante aveva esperito tentativo di mediazione a seguito della sentenza di primo grado; - per la cassazione del provvedimento del Tribunale di Bolzano, ricorre l'E., sulla base di un unico motivo; - resiste con controricorso il Condominio intimato. Atteso che: - con l'unico motivo di ricorso l'E. deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 5, comma l bis, e comma 4, del dlgs n. 28/2010, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.. Sostiene il ricorrente che la interpretazione, fornita dai Giudici di merito, della norma che disciplina la condizione di procedibilità del giudizio non sia conforme alla corretta applicazione del criterio ermeneutico delle leggi, in quanto sarebbe spettato al giudice, ai sensi dell'art. 6, comma 1 d.lgs. n. 28 del 2010, la fissazione di una successiva udienza con invito ad introdurre la mediazione. La censura è fondata e con essa il ricorso. Recente arresto di questa Corte a Sezioni Unite (sent. n. 19596 del 2020) ha affermato il principio secondo cui "Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1- bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma l-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo". Le Sezioni Unite sono pervenute a siffatte conclusioni valorizzando: a) l'elemento letterale della norma (art. 4, comma 2 ed art. 5 comma 1 bis) secondo cui la parte che intende agire in giudizio è tenuta ad esperire il procedimento di mediazione attraverso una istanza che, tra l'altro, deve indicare specificamente "l'oggetto e le ragioni della pretesa" - essendo quindi l'attore la parte più idonea ad esporre tali ragioni - che produce altresì un effetto interruttivo della prescrizione analogo a quello prodotto dalla domanda, risultando quindi coerente ritenere coincidente la parte attrice - nella specie in senso sostanziale - con quella che presenta la istanza di mediazione; b) l'elemento logico sistematico - applicato alla stregua dell'insegnamento del Giudice delle Leggi che riguarda con sfavore l'effetto decadenziale dall'azione giudiziaria per omesso esperimento di forme di accesso alla giurisdizione - secondo cui la finalità deflattiva da riconoscere al sistema della mediazione non può comportare il sacrificio del diritto di difesa in favore del principio di efficienza e ragionevole durata del processo, tanto più considerando che non sarebbe possibile assimilare l'inerzia dell'opponente sanzionata dall'art. 647 c.p.c. con l'esecutività del decreto, alla diversa ipotesi in cui l'opponente, notificando l'atto di opposizione e costituendosi tempestivamente in giudizio, e dunque pure avendo manifestato ritualmente di volere contestare la pretesa, riceverebbe la medesima sanzione per non aver proceduto al tentativo di mediazione. Tali argomenti sono assunti come dirimenti ad orientare la scelta interpretativa, tra l'addossare all'opponente detta sanzione per inosservanza della condizione di procedibilità - con la conseguenza della definitiva irrevocabilità del decreto ingiuntivo - ed invece farla gravare sull'opposto - con la conseguenza della mera revoca del decreto ingiuntivo che non preclude la possibilità di una nuova richiesta e l'emissione di un nuovo decreto - a favore di quest'ultima soluzione. Il Collegio al riguardo rileva che nella specie in sentenza non viene neanche dato atto della concessione da parte del giudice del termine di cui all'art.5 comma 2 del d.lgs. n.28/2010, che prevede sia fissato in 15 giorni per l'avvio del procedimento di mediazione; né il giudice di merito risulta avere formulato quanto previsto dalla norma in esame, ossia l'invito delle parti a perfezionare il procedimento di mediazione, dovendo risultare comunque chiara l'intenzione del giudice di avviare le parti alla specifica procedura di conciliazione prevista dal D.Lgs. n.28/2010. Infatti nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, occorre che la parte su cui grava l'onere sia inviata a promuovere la procedura di mediazione ovvero sia concesso un lasso di tempo per detti adempimenti e ove essa non si attivi, seguirà la pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis z conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (v. in motivazione Cass. n. 19614 del 2021). Di siffatta attività non vi è alcuna menzione nella sentenza impugnata. Conclusivamente il ricorso va accolto e cassata la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Bolzano, in persona di diverso magistrato, che provvederà agli accertamenti sopra indicati. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bolzano, in persona di diverso magistrato, il quale provvederà anche sulle spese di cassazione.