Risposta negativa della Cassazione, la quale ricorda che le prestazioni dell'ente previdenziale in favore degli invalidi civili si fondano sul presupposto dell'esistenza di un pregiudizio patrimoniale.
Un'automobilista agiva in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale di cui era responsabile un altro conducente. Quest'ultimo si costituì affermando che la responsabilità dell'attore doveva essere ascritta all'attore e formulava contestuale domanda riconvenzionale nei confronti della controparte e del...
Svolgimento del processo
1. In data non indicata nel ricorso, né nel controricorso, né nella sentenza impugnata, GG convenne dinanzi al Giudice di pace di Benevento VD e il proprio assicuratore della r.c.a., la società M S.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in U S.p.a.), chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale ascritto a responsabilità di VD
2. Il convenuto D si costituì e, assumendo che la responsabilità dell'accaduto andava ascritta all'attore, formulò domanda riconvenzionale di risarcimento del danno nei confronti di quest'ultimo e del suo assicuratore della responsabilità civile, la U.
3. Con sentenza 1° dicembre 2017 n. 11198 il Giudice di pace accolse la domanda attorea. La sentenza venne appellata in via principale da VD, ed in via incidentale dalla U. Il primo censurò la statuizione con cui gli era stata attribuita l'intera responsabilità del sinistro; la seconda censurò la liquidazione del danno, assumendo che dal credito per danno biologico vantato da GG si sarebbero dovute sottrarre le somme a questi erogate da parte dell'Inps, e per le quali l'ente previdenziale aveva esercitato l'azione di surrogazione nei confronti della U..
4. Il Tribunale di Benevento con sentenza 22 marzo 2019 n. 536 rigettò l'appello principale ed accolse quello incidentale. Il Tribunale ha ritenuto che "il Giudice di pace avrebbe dovuto decurtare dal risarcimento riconosciuto al danneggiato a titolo di danno biologico la somma” a lui versata dall'Inps.
5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione in via principale da GG con ricorso fondato su un motivo, ed in via incidentale da VD con ricorso fondato su un motivo, cui il ricorrente principale ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo del ricorso principale GG sostiene che erroneamente il Tribunale ha decurtsto dal suo credito risarcitorio la somma di circa 6.000 euro, versatagli dall'Inps. Deduce che l'Inps indennizza solo il danno patrimoniale, non il danno biologico, con la conseguenza che non poteva operare nel caso di specie il principio della compensatio lucri cum damno.
1.1. Il motivo è fondato. Il calcolo del danno differenziale, residuato all'intervento dell'assicuratore sociale, deve avvenire "per poste omogenee". Ciò vuol dire che non è possibile sottrarre l'indennizzo, pagato dall'assicuratore sociale a titolo di ristoro del danno patrimoniale, dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico (art. 142 cod. ass., così come interpretato costantemente da questa Corte: da ultimo, Sez. L - , Sentenza n. 9112 del 02/04/2019, Rv. 653452 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25327 del 12/12/2016, Rv. 642318 - 02; Sez. L, Sentenza n. 20807 del 14/10/2016, Rv. 641425 - 01).
1.2. Nel caso di specie, come accennato, il giudice di merito accertò che la vittima aveva subìto un danno biologico: tale pregiudizio, tuttavia, non forma oggetto di indennizzo da parte dell'Inps. Tale istituto, infatti, alle vittime di lesioni personali, ed a seconda delle evenienze, può erogare: (a) la "pensione ordinaria di inabilità", spettante ai lavoratori che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2, comma 1, I. 12.6.1984, n. 222); (b) l'"assegno ordinario di invalidità", ai lavoratori la cui capacità di
lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo (art. 1, comma 1, I. 12.6.1984, n. 222); (c) la "pensione di inabilità" agli invalidi civili se maggiorenni e totalmente inabili al lavoro (art. 12, comma 1, 1. 30.3.1971, n. 118); (d) l’”assegno mensile", spettante alle persone di età compresa tra 18 e 64 anni, ed affetti da incapacità lavorativa superiore al 74% (art. 13, comma 1, l. 30.3.1971, n. 118, come modificato dagli artt. 1 e 8 d. lgs. 23.11.1988, n. 509); (d) l’”indennità di accompagnamento", spettante alle persone che si trovano "ne/la impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continud' (art. 1, comma 1, 1. 11.2.1980, n. 18). Come si vede, le prestazioni dell'Inps in favore degli invalidi civili si fondano tutte sul presupposto dell'esistenza d'un pregiudizio patrimoniale (che è presunto juris et de jure) rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno. Per contro, l'lnps in nessun caso indennizza agli invalidi civili il danno non patrimoniale alla salute. Pertanto l'indennizzo erogato dall'Inps, quale che ne fosse il fondamento - non chiarito dalla sentenza, né dal ricorso - non poteva essere detratto dal risarcimento dovuto a titolo di danno biologico.
2. Con l'unico motivo del ricorso incidentale VD lamenta la "violazione dell'articolo 116 c.p.c., in relazione all'articolo 360, n. 5, c.p.c.". Al di là di tali riferimenti, nella illustrazione del motivo si sostiene che il Tribunale avrebbe trascurato di considerare due fonti di prova: a) una sentenza del Giudice di pace di Benevento, la quale aveva accolto l'opposizione a sanzione amministrativa irrogata a VD in conseguenza del sinistro oggetto del contendere, e nella quale si affermava "l'assoluta estraneità” di VD alla causazione del sinistro; b) una perizia di parte in cui si sosteneva che a causare il sinistro fu GG , per avere invaso l'opposta corsia di marcia.
2.1. Il ricorso è inammissibile, in quanto censura la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti. Il giudice, infatti, non ha l'onere di prendere in esame una per una le prove dedotte dalle parti, ma può limitarsi a dare conto di quelle che ritiene esaustive sufficienti come in effetti è avvenuto nel caso di specie.
3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità; (-) dichiara inammissibile il ricorso incidentale; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di VD , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.