Nel caso di specie la vexata quaestio era rappresentata dall'efficacia, o no, di una comunicazione di...
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Bologna, con decreto depositato il 7.3.2018, ha rigettato l'opposizione proposta dalla T.S. s.r.l. in Amministrazione Straordinaria avverso il decreto con cui il G.D. dello stesso Tribunale aveva ammesso la C. s.r.l. al suo passivo per crediti (canoni e IVA) derivanti dalla locazione degli immobili originariamente di proprietà della T.S. s.r.l., successivamente trasferiti alla C. e da questa locati a T.S. in bonis. Il Giudice di primo grado ha, preliminarmente., rigettato l'istanza di sospensione del procedimento di opposizione allo stato passivo in ragione del procedimento penale instaurato nei confronti degli ex amministratori di T.S. s.r.l., sul rilievo che non vi è alcun automatismo tra l'eventuale accertamento della responsabilità penale di tali amministratori e la nullità degli atti dispositivi degli immobili in favore di C.. È stato, altresì, ritenuto il difetto di pregiudizialità (e quindi l'insussistenza di una causa di sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ.), rispetto al presente giudizio di opposizione allo stato passivo, della causa instaurata innanzi al Tribunale di Genova dai Commissari Straordinari sia dalla T.S. s.r.l., sia dalle altre società in amministrazione straordinaria appartenenti al Gruppo M.U., finalizzata a far accertare la nullità degli atti di trasferimento alla C. degli immobili appartenenti alle società del gruppo M.U. (tra cui quelli di T.S. s.r.l.), essendo gli stessi frutto di un'operazione illecita di distrazione e depauperamento patrimoniale di T.S. (e delle altre società del gruppo) a beneficio di C.. Sul punto, il Tribunale di Bologna ha escluso la pregiudizialità in ragione del carattere meramente endofallimentare della decisione adottata all'esito di un procedimento di opposizione allo stato passivo. Quanto al merito, il giudice di primo grado ha confutato la tesi sostenuta dalla procedura, secondo cui i contratti di locazione sarebbero cessati prima dell'ammissione della T.S. s.r.l. all'Amministrazione Straordinaria, atteso che la comunicazione del recesso a C., effettuata via PEC, era inefficace, dovendo essere effettuata con raccomandata A/R. Infine, il Tribunale di Bologna ha ritenuto, allo stato, la validità ed efficacia del trasferimento degli immobili a C. e dei successivi contratti di locazione alle società del gruppo M.U.. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione la T.S. s.r.l. in amministrazione Straordinaria affidandolo a cinque motivi. La C. s.r.l. ha resistito in giudizio con controricorso. La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.l cod.proc. civ ..
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 295 cod. proc. civ. e 98 legge fall.. Evidenzia la ricorrente che sussiste la necessità di sospendere il giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 295 cod. proc. civ., atteso che la decisione sulla controversia instaurata innanzi al Tribunale di Genova, avente ad oggetto la validità degli atti dispositivi degli immobili di T.S. s.r.l. a C., incide sulla validità dei contratti con cui C. ha concesso in locazione sempre a T.S. s.r.l. gli immobili ad essa trasferiti. Osserva che, in caso di mancata sospensione del giudizio, lo stato passivo verrebbe ad essere falsato, alterato, comprendendo crediti fondati su titoli invalidi. Analoga pregiudizialità sussiste con il procedimento penale promosso dalla Procura della Repubblica di Bologna nei confronti degli ex amministratori di T.S. s.r.l., quali autori degli illeciti trasferimenti degli immobili.
2. Il motivo è infondato. Non vi è dubbio che la causa instaurata innanzi al Tribunale di Genova, finalizzata ad accertare la nullità degli atti di trasferimento a C. degli immobili già di proprietà della T.S. s.r.l., non abbia natura pregiudiziale rispetto alla presente opposizione allo stato passivo, che ha ad oggetto il credito derivante dai canoni del contratto di locazione con cui la C. ha concesso alla stessa T.S. s.r.l. il godimento degli stessi immobili precedentemente trasferiti. Non può, infatti, verificarsi il rischio di conflitto di giudicati, atteso che la decisione che viene adottata in sede di opposizione allo stato passivo produce, ai sensi dell'art. 96 comma 5° legge fall, effetti soltanto ai fini del concorso (c.d. giudicato endofallimentare). In particolare, l'ammissione del credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento, poiché il cd. giudicato endofallimentare copre solo la statuizione dii rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione precludendone il riesame (Cass. 27709/2020). Non a caso, la rubrica del capo V del titolo II della legge fallimentare si esprime in termini di "accertamento" non dei crediti, ma "del passivo", intendendo così sottolineare che la domanda di ammissione al passivo è funzionale all'accertamento di un diritto di credito necessariamente destinato a essere realizzato, nel concorso con gli altri creditori, all'interno della procedura fallimentare attraverso la partecipazione ai riparti. Proprio in questa prospettiva, il valore esclusivamente endofallimentare delle decisioni assunte nel corso del procedimento di verifica dello stato passivo si fonda sul rilievo che la domanda di insinuazione è indissolubilmente legata al riparto quale suo unico obiettivo.
3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. nella parte in cui il Tribunale di Bologna, ha ritenuto la validità ed efficacia del trasferimento degli immobili a C. e dei successivi contratti di locazione alle società del gruppo M.U., atteso che tale decisione fuoriesce dall'ambito delle domande avanzate dalle parti nel giudizio e circoscritte alla verifica del tiolo del credito preteso dalla C. nei confronti della T.S. s.r.l. in A.S..
4. Il motivo è infondato. Non si condivide l'impostazione della ricorrente secondo cui il Tribunale di Bologna avrebbe accertato in concreto la validità dei contratti di trasferimento degli immobili. Non vi è dubbio che il giudice di primo grado abbia inteso, con l'espressione "allo stato", ritenere la validità dei contratti di trasferimento degli immobili prima di una eventuale declaratoria di natura differente da parte del Tribunale di Genova.
5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 48 d.lgs n. 82/2005 e dell'art. 4 DPR n. 68/2005. Lamenta la procedura che la decisione del Tribunale di Bologna di considerare inefficace la disdetta del contratto di locazione degli immobili della C., in uso alla T.S. s.r.l, in quanto inviata a mezzo PEC e quindi non rispettosa della previsione dell'art. 2 del contratto di locazione ( che prevedeva che il recesso dovesse avvenire con raccomandata A/R) si pone in contrasto con le predette normative che prevedono in via generale che la raccomanda postale possa essere sostituita dall'invio di una comunicazione di posta elettronica certificata (PEC). Peraltro, per stessa affermazione della C., la comunicazione di recesso dal contratto di locazione era effettivamente pervenuta alla stessa C.. Il Tribunale di Bologna nulla aveva argomentato sulla validità ed efficacia generale della comunicazione via PEC.
6. Il motivo è fondato. Va preliminarmente osservato che l'art. 48 comma 2° d.lgs 82/2005, a tenore del quale "La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta", ha equiparato la raccomandata postale alla trasmissione del documento via PEC (cfr. Cass. 26773/2016; Cass. 30532/2018, nelle quali si equipara la pec alla raccomandata a mezzo posta), mentre l'art. 16 comma 6 e 9° 185/2008, nell'imporre a tutte le imprese un indirizzo di posta elettronica certificata, ha previsto che le comunicazioni tra imprese ("i soggetti di cui al comma 6") possano essere inviate con lo strumento della posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accertarne l'utilizzo, e ciò in deroga all'art. 4 DPR n. 68/2005. Alla luce di tale doverosa premessa, posto che è incontestato in causa che per la comunicazione di recesso dal contratto di locazione era effettivamente pervenuta alla stessa C. via PEC, la decisione del Tribunale di Bologna di considerare inefficace tale disdetta, proprio in quanto inviata a mezzo PEC, e non a mezzo di raccomandata r/r, non è giuridicamente corretta.
7. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 111 Cost. per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Lamenta la procedura ricorrente che il Tribunale di Bologna è venuto meno al proprio obbligo di motivazione fissato dall'art. 111 Cost per tutti i provvedimenti dell'autorità Giudiziaria, non avendo esposto con compiutezza il ragionamento logico giuridico sulla (pretesa) irrilevanza delle regole dell'efficacia diretta della PEC fisste dall'art. 48 dlgs n. 82/2005 e dell'art. 4 DPR n. 68/2005.
8. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art.56 legge fall., sul rilievo che il Tribunale di Bologna ha autorizzato la compensazione di crediti oggetto di contestazione, quali derivanti dai canoni di locazione.
9. I motivi sono assorbiti. Il decreto impugnato deve essere quindi cassato con rinvio al Tribunale di Bologna, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta i primi due motivi, accoglie il terzo, assorbiti il quarto ed il quinto, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Bologna, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.