In caso di collegio arbitrale composto da una pluralità di avvocati, l'importo stabilito a titolo di compenso deve essere liquidato a ciascuno di essi e non in maniera complessiva all'intero collegio.
La Corte d'Appello riformava l'ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale di Siracusa determinando il compenso degli arbitri quale importo dovuto per ciascuno di essi e non complessivamente per l'intero collegio. Secondo la Corte territoriale, essendo gli arbitri tutti avvocati, il loro compenso doveva essere liquidato in base alla tariffa...
Svolgimento del processo
La Corte d'appello di Catania, con ordinanza depositata in data 20/7/2017, pronunciando in sede di reclamo, ex art.814 ult. comma c.p.c., avverso l'ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale di Siracusa in data 3/1/2017, su ricorso di M.B., F.M. e G.M., avvocati componenti il collegio arbitrale nella controversia insorta tra E.M. e F.V., decisa con il lodo emesso il 25/11/2013, ha modificato l'ordinanza in questione, determinando il compenso degli arbitri in € 7.085,00, quale importo dovuto, non complessivamente per l'intero collegio, ma per ciascuno degli arbitri, oltre oneri previdenziali e fiscali se dovuti, ponendone il pagamento relativo a carico solidale dei reclamati. In particolare, i giudici d'appello hanno sostenuto che era fondato il primo motivo di reclamo, con il quale gli arbitri si dolevano, non sollevando alcuna censura in ordine al valore della controversia (essendosi applicato lo scaglione compreso tra € 52.000,00 e € 260.000,00), del fatto che fosse stato liquidato, ai sensi dell'art. l e della tabella 26 allegata del DM 55/2014 (attività stragiudiziale), un compenso unico da suddividere per tre e non un compenso integrale per ciascun componente, considerato che, incontestato il fatto che, essendo gli arbitri tutti avvocati, ad essi dovesse essere liquidato il compenso in base alla tariffa professionale senza possibilità di fare ricorso a criteri equitativi, «il combinato disposto degli artt.1O e 23 DM n. 55/2014» induceva «a ritenere che il compenso debba essere liquidato ad ogni singolo componente del collegio arbitrale sulla base della tabella 26»; non era invece fondata la doglianza in ordine al mancato compenso del segretario, da intendersi come riferita al mancato rimborso delle spese sostenute per il funzionamento del collegio, non avendo trovato il relativo importo riscontro in atti; i reclamati dovevano essere condannati al rimborso anche delle spese processuali. Avverso la suddetta pronuncia, E.M. propone ricorso straordinario per cassazione, notificato il 18-22/1/2018, affidato a due plurimi motivi, nei confronti di M.B., F.M. e G.M. (che resistono con controricorso, notificato 11/3/2018).
Motivi della decisione
1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, ex art.360 nn. 3 e 4 c.p.c. , sia la violazione e falsa applicazione dell'art.10 DM 55/2014 sia il difetto di motivazione sulla mancata applicazione del suddetto art.10, che in tema di compenso degli arbitri fa espresso riferimento al punto 26 della tabella allegata al decreto ministeriale «ex articoli 13 comma VI e 1 comma III legge 31 dicembre 247/2012», dovendo confermarsi la correttezza della decisione del Presidente del Tribunale in ordine alla liquidazione del compenso in favore dell'intero collegio ( da suddividersi nel 40% a favore del Presidente del Collegio arbitrale e nel restante 30% a ciascuno dei componenti del collegio) non per ciascun arbitro; con il secondo motivo, si denuncia poi, sempre ex art.360 nn. 3 e 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. lo DM 55/2014 in relazione all'art.23 DM 55/2014, sempre in relazione al fatto cl1e il compenso debba essere liquidato in maniera complessiva al collegio e non in favore di ciascun componente, avendo erroneamente la Corte di merito applicato uno «schema di decreto di modifica» del suddetto art.10, ancor prima dell'intervento del legislatore.
2. Le censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono infondate. Recita l'art. 10 del DM n. 55/2014, applicabile nella fattispecie: «Procedimenti arbitrali rituali e irrituali. 1. Per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, agli arbitri sono di regola dovuti i compensi previsti sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata»; il successivo art. 23 («Pluralità di difensori e società professionali») stabilisce, al primo comma, che «Se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nel medesimo affare, a ciascuno di essi si liquidano i compensi per l'opera prestata». La Tabella 26 allegata fissa, in caso di arbitrato, in controversia rientrante per valore nello scaglione «da C 52.000,01 a C 260.000,00», un compenso (medio) di€ 7.085,00. Ora, correttamente la Corte d'appello ha ritenuto che, per i procedimenti arbitrali, i compensi previsti nella apposita tabella (tabella 26), per gli avvocati che svolgono la funzione di arbitro, si riferiscono al compenso (medio) dovuto ad arbitro unico, mentre, quando l'arbitrato è affidato ad un colle9io di arbitri, si deve fare applicazione dell'art.23 del DM n. 55/2014, che fissa in caso di pluralità di avvocati incaricati, e quindi in caso di collegio arbitrale composto da avvocati, che a ciascuno di essi debba essere liquidato il compenso per l'attività prestata. Correttamente quindi la Corte territoriale a ciascun componente, avvocato, del collegio arbitrale l'importo di€ 7.085,00. In definitiva, se si interpretano le suindicate norme del d.m. 55/2014, in combinato disposto, viene superata l'impostazione di una parte della giurisprudenza precedente, secondo la quale, in materia di arbitrato nel caso di più arbitri è legittima sia la liquidazione di un unico compenso complessivo per tutti gli arbitri, sia la liquidazione del compenso partitamente per ciascun componente del collegio arbitrale (Cass. 972/1999, ed altre). Peraltro, qualche pronuncia si era già espressa nel senso della sussistenza di un diritto di ciascun arbitro al proprio compenso, essendosi affermato che, in tema di determinazione del compenso spettante agli arbitri, ogni arbitro ha un proprio diritto soggettivo al conseguimento del compenso per l'opera prestata (Cass. 11664/1993). Il nuovo dm 8.3.2018 n. 37 (richiamato dalla ricorrente), Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, entrato in vigore il 27/4/2018, quindi non applicabile nel presente giudizio, conforta detta interpretazione, in quanto ha poi introdotto, all'art. 2, delle modifiche alla disciplina dei parametri concernente i procedimenti arbitrali rituali e irrituali, disponendo, all'art.10 del DM 55/2014, la sostituzione delle parole «agli arbitri sono» con quelle «a ciascun arbitro» e delle parole «dovuti i compensi previsti» sono sostituite con le parole «dovuto il compenso previsto», risolvendo alcuni dubbi interpretativi sorti sul DM 55/2014.
3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.