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13 aprile 2022
Azione di classe: pubblicato in Gazzetta il Regolamento sulla disciplina dell’elenco pubblico

Le associazioni e le organizzazioni che vogliono iscriversi all'elenco pubblico per poter proporre azione di classe o inibitoria collettiva potranno farlo attraverso le modalità previste dal Regolamento, il quale entrerà in vigore il 27 aprile 2022.

La Redazione

È stato pubblicato in G.U. n. 86/2022 il Decreto del Ministero della Giustizia n. 27 del 17 febbraio 2022 contenente il «Regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come introdotti dalla legge 12 aprile 2019, n. 31, recante disposizioni in materia di azione di classe». Il provvedimento disciplina l'istituzione dell'elenco delle organizzazioni e delle associazioni che possono proporre l'azione di classe di cui all'art. 840-bis c.p.c. e l'azione inibitoria collettiva ai sensi dell'art. 840-sexiesdecies, oltre ai requisiti e alle modalità di iscrizione nell'elenco, alle cause di sospensione e cancellazione dallo stesso, alle modalità di aggiornamento e al contributo dovuto per l'iscrizione e per il suo mantenimento.

L'elenco è istituito presso il Ministero della Giustizia, il quale è altresì titolare del trattamento dei dati personali. Ai fini dell'iscrizione delle organizzazioni e associazioni, l'art. 3 prevede in breve i seguenti requisiti, da possedere al momento della presentazione della domanda:

precisazione

  • Essere state costituite almeno 2 anni prima rispetto alla presentazione della domanda;
  • Avere sede in territorio italiano o in uno degli Stati membri UE;
  • Avere quale obiettivo statutario (seppur non esclusivo) la tutela dei diritti individuali omogenei, senza scopo di lucro;
  • Avere un ordinamento a base democratica;
  • Svolgere in modo continuativo, adeguato e stabile le attività statutarie secondo le modalità indicate;
  • Operare la raccolta delle fonti di finanziamento con le modalità disposte dal D. Lgs. n. 117/2017;
  • Prevedere requisiti di onorabilità degli associati, amministratori o rappresentanti conformi a quelli previsti dall'art. 13 D. Lgs. n. 58/1998;
  • Prevedere a livello statutario la trasparenza amministrativa e contabile.

La domanda deve essere redatta e presentata esclusivamente online mediante PEC e dovrà contenere:

  • La denominazione dell'organizzazione o dell'associazione;
  • La sede legale;
  • Il codice fiscale;
  • L'indirizzo PEC.

Inoltre, essa deve essere accompagnata dai documenti indicati al comma 4 dell'art. 4.

Ai fini dell'iscrizione, è richiesto il versamento di un contributo pari a 200euro, mentre per il mantenimento della stessa è necessario il pagamento di euro 100 entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di iscrizione. Il procedimento di iscrizione si conclude entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda.

L'aggiornamento dell'elenco avverrà entro il 31 maggio di ciascun anno mediante decreto del Direttore generale, previa verifica del mantenimento dei requisiti, mentre la disciplina sulla sospensione e cancellazione è stabilita dagli artt. 9 e 10.

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