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13 aprile 2022
Esenzione IMU: la Consulta dubita del diverso trattamento tra famiglie, unioni civili e coppie di fatto

Possibile illegittimità costituzionale della disciplina normativa in tema di esenzione IMU. Il riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale anche dei componenti del nucleo familiare, su cui è stata sollevata la questione di legittimità dalla CTP di Napoli, potrebbe infatti determinare un trattamento diverso rispetto alle persone singole e alle coppie di fatto.

La Redazione
Ai fine dell'esenzione dall'imposta, è legittimo il riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale del nucleo familiare? E cosa accade quando esigenze effettive conducono i componenti di un nucleo familiare a stabilire residenze e dimore abituali differenti? Può venir meno l'esenzione dall'IMU sulle rispettive abitazioni principali?
 
Questi i dubbi che hanno portato la Corte costituzionale a sollevare davanti a sé stessa la questione di legittimità dell'articolo 13, secondo comma, quarto periodo, del D.L. n. 201/2011, come convertito nella Legge n. 214/2011, e successive modifiche, nella parte in cui prevede che ai fini dell'esenzione IMU è necessario far riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell'immobile ma anche dei componenti del suo nucleo familiare.
 
Con l'ordinanza n. 94 del 12 aprile 2022 viene spiegato perché la risposta a tali quesiti sia pregiudiziale rispetto alla questione sollevata dalla CTP di Napoli, che ha chiesto di dichiarare incostituzionale l'inciso che esclude per entrambi i coniugi o i partner dell'unione civile l'esenzione dall'IMU per l'abitazione principale, qualora uno di essi abbia la residenza anagrafica in un immobile ubicato in un altro Comune.
 
Secondo la Consulta il riferimento al nucleo familiare determina non solo un trattamento diverso rispetto alle persone singole ma anche rispetto alle coppie di mero fatto, «poiché, sino a che il rapporto non si stabilizza nel matrimonio o nell'unione civile, la struttura della norma consente a ciascuno dei partner di accedere all'esenzione della loro, rispettiva, abitazione principale». 
 
Sebbene l'articolo 31 della Costituzione richieda di agevolare «la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi», la disciplina in oggetto potrebbe dare vita per i nuclei familiari a «un trattamento deteriore rispetto a quello delle persone singole e delle convivenze di mero fatto».
 
Per questi motivi è lapalissiana la necessità sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma citata con riferimento agli articoli 3, 31 e 53, primo comma, della Costituzione.
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