Il giudicato interno formatosi sulla responsabilità dell'Ente impedisce di liquidare il danno morale senza rimborsare le spese sostenute dal contribuente per difendersi in sede penale.
L'attuale ricorrente chiedeva al Giudice di pace di riconoscere la responsabilità della riscossione che, dopo averlo denunciato per presunzione evasione contributiva, l'ha costretto a difendersi da un ingiusto processo. Riconosciuta la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta della riscossione e l'evento danno patito dal ricorrente, il...
Svolgimento del processo
1. Con ricorso notificato il 16/7/2019 RA impugna per cassazione della sentenza n. 56 del 16/1/2019 del Tribunale di Trapani con la quale è stato rigettato l'appello del ricorrente teso a far affermare la sussistenza di un danno patrimoniale (esborsi sostenuti per assumere la difesa in un procedimento penale) subìto in ragione della condotta tenuta dall'ente convenuto, R.S. S.p.a. L'ente resistente ha notificato controricorso. Parte ricorrente ha prodotto memoria per rilevare la tardiva costituzione del resistente.
2. Nel caso specifico il giudice dell'appello, nel rigettare l'impugnazione avverso la sentenza del Giudice di Pace che aveva ritenuto non sussistente il danno patrimoniale perché le spese giudiziali del querelante sono le uniche cui la legge riserva una disciplina speciale ex artt. 91 e 92 cod. roc.civ., per quanto a bia ritenuto che il ricorrente non dovesse essere considerato alla stregua di un querelante ha ritenuto in ogni caso infondata la domanda perché, nonostante la società esattoriale avesse erroneamente comunicato all'INPS che il ricorrente non aveva pagato dei tributi (rendendo quindi procedibile il reato poi contestato al ricorrente), il procedimento penale era da ritenersi quale conseguenza dell'attività pubblicistica dell'organo titolare e, dunque, la successiva sottoposizione all'azione penale era eziologicamente riconducibile alla iniziativa del Pubblico Ministero, non costituendo gli esborsi legali un danno conseguente alla condotta illecita dell'Agente riscossore.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo ex articolo 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.112,229,324 cod. proc.civ. e art.2909 cod.civ. In relazione all'art. 360 comma 1, n.3 e 4 cod. proc.civ. - Violazione e falsa dei principi in materia di giudicato interno. Nonché in relazione all'art.360 comma 1, n.5 per avere il giudice di appello omesso l'esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti (l'essersi formato il giudicato interno per omessa impugnazione di capo autonomo presupposto); con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 332 e art. 91cod. proc.civ., in relazione all'art.360. comma 1, n.3 cod. proc.civ..
1.1. Il ricorrente ha chiesto al Giudice di Pace di riconoscere la responsabilità della R.S., denunciante un fatto non veritiero alla INPS (mancato pagamento di imposte), per aver egli ingiustamente subito un processo penale da cui è stato assolto, chiedendo il risarcimento sia del danno emergente, costituito dalle spese dal medesimo sostenute per l'assistenza tecnica (compensi dell’avvocato), che del danno morale. Il Giudice di Pace, accertata e riconosciuta la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta della R.S. e l'evento di danno patito dal ricorrente, ha condannato - ex art. 2043 cod.civ. - l'ente convenuto il solo risarcimento del danno morale ritenendo che le spese giudiziali si sarebbero dovute liquidare nell'ambito de! processo penale, in quanto non costituiscono una voce autonoma di danno.
1.2. Nonostante la correttezza del rilievo del ricorrente, la sentenza del Giudice di Pace è stata confermata dal Tribunale con la motivazione sopra riportata, in parte qua diversa da quella fornita in primo grado ai fini del rigetto della domanda risarcitoria, in sintesi non ritenendo sussistere un collegamento causale tra la condotta illecita assunta dall'ente riscossore nel denunciare il ricorrente per omissione contributiva e il successivo giudizio penale attivato ex officio dal PM, per il quale il ricorrente è andato assolto.
1.3. Sostiene il ricorrente che il giudice dell'appello, così facendo, abbia mal applicato i principi espressi da Cass. n. 20313 del 9/9/2015 che individuano le "spese legali" come possibile autonoma voce di danno da far valere in separato e/o diverso giudizio ove discendenti, come nel caso di specie, da una condotta autonoma ed illecita posta in essere dal danneggiante. Inoltre sostiene che il giudice dell'appello, abbia deciso in contrasto con una statuizione già stabilizzatasi come giudicato interno, non potendo essere più posta in discussione, in assenza di un appello incidentale, la questione inerente alla accertata responsabilità dell'ente, quindi alla riconosciuta sussistenza di un nesso causale tra la condotta dell'ente e la lesione denunciata - ovvero l'avere dovuto esborsare somme per difendersi in un infausto processo penale (p. 12 del ricorso). In tale modo si sarebbe violato il giudicato interno, formatosi sul punto, rilevabile d'ufficio.
1.4. Il motivo è fondato.
1.1. Sul punto il giudice di merito ha espresso una valutazione che, in astratto, trova supporto in numerosi precedenti giurisprudenziali che indicano che l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, interrompendo così il nesso causale tra tale iniziativa e il danno derivato dall'avere subito il processo (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 11271 del 12/06/2020 Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 30988 del 30/11/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11898 del 10/06/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13531 del 11/06/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 560 del 13/01/2005).
1.2. Il giudice dell'impugnazione, purtuttavia, per tale via si è posto in manifesto contrasto con il tenore del giudicato interno formatosi in punto di responsabilità dell'ente convenuto per l'ingiusto processo subìto, non impugnato per via incidentale dalla controparte.
1.3. Difatti la sentenza è stata impugnata solo nella parte in cui il Giudice di Pace aveva ritenuto non sussistere il diritto del ricorrente a ottenere la rifusione delle spese legali sopportate nel giudizio penale a titolo risarcitorio, con argomentazioni errate in iure (perché erroneamente attribuite alla competenza del giudice penale), là dove la sentenza non è stata impugnata in via incidentale dalla controparte in punto di accertamento della responsabilità dell'ente, condannato a risarcire il danno morale.
1.4. La causalità giuridica accertata come non sussistente tra fatto e danno non poteva essere messa di nuovo in discussione con argomenti riferiti alla responsabilità dell'ente, escludendo, nel caso specifico, che fosse stata data prova dell'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta e il danno lamentato (cfr. sentenza, p. 2).
1.5. Nel caso di specie è evidente che il danno - conseguenza dedotto si deve valutare con riferimento alla sentenza del Giudice di Pace che ha già affermato la responsabilità dell'ente per avere, con dichiarazione mendace, consentito l'avviamento di un procedimento penale nei confronti del ricorrente, non potendosi più mettere in discussione l'affermazione di illiceità della condotta e la sua capacità di produrre un danno patrimoniale, oltre quello morale già riconosciuto dal giudice.
1.6. Quanto al secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole della condanna alla rifusione delle spese processuali anche nei confronti dell'ente impositore INPS, esso va ritenuto assorbito in ragione dell'accoglimento del primo motivo che determina la caducazione della statuizione sulle spese. Conclusivamente il ricorso deve essere accolto quanto al primo motivo. Con assorbimento del secondo; per l'effetto, la Corte cassa la sentenza impugnatale al Tribunale di Trapani, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza e rinvia al Tribunale di Trapani in persona di diverso magistrato, anche per le spese.