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13 aprile 2022
Il provvedimento limitativo della circolazione stradale è espressione di una scelta ampiamente discrezionale dell’Ente locale
A chiarirlo è Palazzo Spada, con sentenza n. 2599/2022 depositata lo scorso 8 aprile. Nel respingere il ricorso di un albergatore contro una serie di limitazioni al traffico disposte dall'Ente locale sulla provinciale diretta al lago di Braies, il Consiglio di Stato ha precisato che tali provvedimenti non sono sindacabili in sede giurisdizionale, se non per manifesta illogicità o irragionevolezza.
La Redazione
Il Comune disponeva una serie di limitazioni del traffico sulla strada provinciale diretta a Braies, nota località divenuta turistica grazie al famoso lago presente nella valle. Nei periodi di alta stagione estiva, tale strada ha conosciuto e conosce tuttora un elevato sovraffollamento turistico, con conseguente disagio per i veicoli che ne svolgono pubblico servizio. Elaborato un nuovo piano del traffico, l'Ente locale decideva di chiedere alla Provincia Autonoma di Bolzano la chiusura del percorso in alcune fasce orarie e durante i mesi di maggior affollamento. A richiesta accolta, venivano emessi i relativi provvedimenti aventi ad oggetto il divieto di transito, ad esclusione di alcune categoria specifiche.
 
Avverso tali atti amministrativi, proponeva ricorso al TRGA Bolzano un albergatore della zona, chiedendone l'annullamento con susseguente risarcimento dei danni patiti. Rigettata la domanda in primo grado, il ricorrente adisce il Consiglio di Stato.
 
La Sesta Sezione, respingendo l'appello con sentenza n. 2599 dell'8 aprile, chiarisce che la regolamentazione del traffico è «una disciplina funzionale alla pluralità degli interessi pubblici meritevoli di tutela ed alle diverse esigenze, e sempre che queste rispondano a criteri di ragionevolezza il cui sindacato va compiuto dal giudice amministrativo, in ossequio al principio di separazione dei poteri ed alla tassatività dei casi di giurisdizione di merito, ab externo nei limiti della abnormità». È quindi giustificabile la limitazione della libertà di circolazione quando vi siano in gioco esigenze di tutela rafforzata di patrimoni ambientali, specie di rilievo mondiale o nazionale.
 
Proprio per queste considerazioni i provvedimenti che limitano il transito nelle strade sono da considerarsi espressione di scelte ampiamente discrezionali, non sindacabili in sede giurisdizionale se non per manifesta illogicità o irragionevolezza. Se, infatti, da una parte gli atti devono necessariamente armonizzarsi al sovraordinato piano generale del traffico, dall'altra non si può escludere o limitare la valutazione dell'organo amministrativo rispetto alle concrete esigenze di tutela perseguite, purché gli obiettivi siano in linea con quanto posto dal piano stesso.