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13 aprile 2022
I rimedi esperibili nel caso di immobile pignorato promesso in vendita come libero
Quali sono i rimedi contrattuali a disposizione del promissario acquirente quando il promissario venditore ha omesso di dire dell'esistenza di iscrizioni pregiudizievoli sul bene immobile garantito come libero?
La Redazione
Il giudice di merito accerta la legittimità del recesso condannando la controparte al pagamento del doppio della caparra. E ciò perché ha ritenuto che la condotta omissiva del promissario venditore costituisse un grave inadempimento dell'obbligo di correttezza contrattuale avendo pregiudicato la parte promissaria acquirente, in ordine alla possibilità sia di nominare un terzo acquirente al momento della stipula del contratto definitivo, che di accedere al mutuo bancario necessario per il pagamento del saldo del prezzo, che gli era stato rifiutato.

Secondo il promissario venditore, però, la sentenza di merito era incorsa in violazione di legge dal momento che aveva ritenuto legittimo il recesso comunicato prima dello spirare del termine per la stipula del contratto definitivo e, quindi, in un momento in cui egli avrebbe potuto ancora cancellare l'iscrizione pregiudizievole. La  tesi del ricorrente era quindi che, in presenza di un termine per l'adempimento, deve essere concessa al promittente venditore la facoltà di liberazione del bene dalle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e, fino a che tale termine non sia spirato, l'altra parte non può legittimamente esercitare il recesso o chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento.

Senonché, la seconda sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 12032 del 13 aprile 2022 respinge il ricorso avendo accertato che il giudice del merito ha fatto corretta applicazione delle norme di diritto applicabili. E ciò anche alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo cui «il promissario acquirente di un immobile, garantito libero da ipoteche, ma, in realtà, da esse gravato, ha la facoltà, non l'obbligo, ai sensi dell'art. 1482, primo comma, c.c., applicabile al contratto preliminare, di chiedere al giudice la fissazione di un termine per la liberazione dal vincolo da parte del promittente venditore».

Peraltro, se il promissario acquirente «si è avvalso della facoltà di recesso a mente dell'art. 1385 c.c. ovvero  ha chiesto la risoluzione del preliminare, per effetto dell'art. 1453, secondo comma, c.c., il promittente venditore non può più attivarsi per ottenere la cancellazione della garanzia». Del resto, la risoluzione prevista dall'art. 1482 c.c.  ha carattere automatico e stragiudiziale, operando allo stesso modo della diffida ad adempiere e non costituisce per l'acquirente un rimedio speciale o esclusivo, ma alternativo, di ulteriore protezione e tutela del suo interesse all'adempimento, sicché egli conserva la possibilità di esperire l'azione ordinaria di risoluzione del contratto, in presenza del presupposto già richiamato della gravità dell'inadempimento”.
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