Lo ha chiarito la Cassazione rigettando il ricorso della donna che intendeva far valere, con un'azione di ricognizione del debito, l'impegno preso dal marito durante il matrimonio.
L'attrice agiva dinanzi al Tribunale di Como chiedendo la condanna del marito al pagamento di un ingente somma di denaro, in virtù di una scrittura privata sottoscritta tra i coniugi in cui il convenuto si dichiarava debitore in caso di separazione legale. La domanda veniva rigettata dal Giudice di primo grado, conseguendone il gravame dinanzi...
Svolgimento del processo
La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 1853/2020, depositata il 16/7/2020, ha confermato la decisione del Tribunale di Como, che aveva respinto la domanda di FMS , nei confronti del marito, AG ., di condanna del convenuto, in via principale, al pagamento della somma di € 500.000, 00, del quale egli si era dichiarato debitore, nel caso di separazione legale tra le parti, come da scrittura privata sottoscritta 1'8/11/2004, scrittura ritenuta non meritevole di tutela seppure a seguito di ogni possibile qualificazione giuridica della scrittura (come patto matrimoniale, nullo per illiceità della causa, o contratto preliminare di donazione condizionato sospensivamente all'evento separazione legale delle parti, del pari nullo, o come atto ricognitivo di debito, comunque afferente ad obbligazione nulla) e improduttiva effetti, non essendosi neppure dimostrato il verificarsi della condizione ivi contemplata del raggiungimento della capacità economica del G per provvedere alla dazione della somma di denaro. La Corte d'appello, premesso che la S aveva «impostato il proprio atto di appello, evocando la fattispecie della ricognizione di debito, il cui fondamento risiederebbe in pregresse dazioni di denaro a titolo di mutuo con conseguente obbligo restitutorio», ha rilevato, esaminando le doglianze mosse con il gravame, che la condotta processuale della appellante deponeva nel senso della rinuncia implicita al principio di astrazione di cui all'art.1988 6:.C. (l'inversione dell'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale), avendo la stessa ritenuto di produrre copiosa documentazione comprovante la dazione, da parte della stessa al G , di ingenti somme di denaro nel corso della relazione coniugale (nella sostanza, deducendo esservi un rapporto di mutuo a giustificazione causale della dichiarazione), allegando che il G si sarebbe impegnato a restituirle ( 500.000,00 nella duplice eventualità della separazione personale dei coniugi e della capacità economica del medesimo di farvi fronte. In ogni cqso, ad avviso della Corte, a prescindere da tale rinuncia, la documentazione prodotta in primo grado (essendo inammissibili, ex art.345 c.p.c., i documenti prodotti per la prima volta in appello) era inconferente, dimostrando semmai versamenti ed accrediti effettuati, nel 2012, successivamente alla dichiarazione ricognitiva del 2004, e comunque la prova del mutuo non poteva essere tratta da assegni bancari e somme di denaro e l'obbligo restitutorio non poteva essere desunto da una dichiarazione anteriore alla datio rei. Avverso la suddetta pronuncia, FMS propone ricorso per cassazione, notificato il 16/10/2020, affidato a due motivi, nei confronti di AG (che resiste con controricorso). Il controricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.1362 e 1367 c.c., per essersi la Corte d'appello sottratta al dovere di qualificazione della scrittura privata prodotta, secondo i criteri di ermeneutica previsti, in quanto definita, in modo «a-tecnico», dall'appellante S come ricognizione di debito, laddove il giudice avrebbe dovuto qualificarla come un accordo tra i coniugi per regolare I rapporti matrimoniali successivamente alla separazione; con il secondo motivo, si denuncia la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.160 c.c., in punto di ritenuta invalidità dei patti matrimoniali con cui i coniugi si propongono di regolare le conseguenze economiche della rottura della loro relazione coniugale, essendo stata introdotta nel nostro ordinamento, per effetto dell'art. 6 del DL. 132/2014, conv. in legge n. 16 del 2014, anche nell'ambito delle controversie di separazione e divorzio, la possibilità per i coniugi di stipulare una «convezione di negoziazione assistita», cosicché la scrittura privata inter partes doveva essere considerata, anche in applicazione dell'art.1367 c.c., un patto matrimoniale concluso tra i coniugi in vista della separazione, pienamente valido ed efficace.
2. La prima censura è inammissibile. Lamenta la ricorrente che la Corte d'appello si sarebbe sottratta al dovere di dare una qualificazione al contratto inter partes a prescindere dalle tesi delle parti, facendo applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuali previsti dalla legge, in quanto la qualificazione data da essa appellante, («riconoscimento di debito») sarebbe stata «usata dalla difesa...in senso atecnico» e comunque non vincolava il giudice. Ora, la Corte d'appello, dopo avere richiamato la motivazione del giudice di primo grado, il quale aveva analizzato la scrittura privata in oggetto, pur in assenza di specifica e chiara qualificazione ad opera della parte attrice, considerando tutta una serie di ipotesi alternative, concludendo per l'inefficacia della scrittura, ha tenuto conto delle doglianze mosse con l'atto di appello, laddove era stata chiaramente evocata dall'appellante unicamente la fattispecie della ricognizione di debito con indicazione del rapporto fondamentale sotteso, rappresentato dalla dazione di denaro, a titolo di mutuo, da parte della s al G , con conseguente obbligo restitutorio di quest'ultimo. Le Sezioni Unite (Cass. 27199/2017) hanno ribadito che, anche dopo la Riforma del 2012 (D.L. 83/2012, conv. In legge n. 134/2012), con la modificazione degli artt.342 e 434 ç.p.c., l'appello è una revisio priorfs instantae e non un novum iudicium, «con effetto devolutivo generale ed illimitato», e che la necessità dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure, il tutto senza inutili formalismi e senza richiedere all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali. Vero che, come chiarito da questa Corte (Cass. 12471/2001), «il vizio di extrapetizione ricorre soltanto quando il giudice abbia pronunciato oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo ad una di esse un bene della vita non richiesto (o diverso da quello domandato), mentre spetta al giudice di merito il compito di definire e qualificare, entro detti limiti, la domanda proposta dalla parte», cosicché «tale compito appartiene non soltanto al giudice di primo grado, ma anche a quello d'appello, che resta a sua volta libero di attribuire al rapporto controverso una qualificazione giuridica difforme da quella data in prime cure con riferimento all'individuazione della "causa petendi", dovendosi riconoscere a detto giudice il potere - dovere di definire l'esatta natura del rapporto dedotto in giudizio onde precisarne il contenuto e gli effetti in relazione alle norme applicabili, con il solo limite di non esorbitare dalle richieste della parti e di non introdurre nuovi elementi di fatto nell'ambito delle questioni sottoposte al suo esame» (conf. Cass. 15383/2010; cfr anche Cass. 12785/2019). Il giudice d'appello poteva quindi qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, non introducendo nel tema controverso nuovi elementi di fatto, lasciando inalterati il «petitum» e la «causa petendi» ma poteva esercitare tale potere-dovere solo nell'ambito delle questioni riproposte con ìl gravame, rispetto alle quali la qualificazione giuridica costituiva la necessaria premessa logico giuridica. Nella specie, il giudice d'appello ha correttamente individuato, sulla base delle argomentazioni esposte nel gravame, quali erano le parti della decisione impugnata oggetto di censura e ha di conseguenza vagliato la fondatezza delle doglianze, escludendo la ricorrenza, nella specie, di una valida ed efficace ricognizione di debito a fronte di un rapporto fondamentale di mutuo.
3. La seconda censura è del pari inammissibile, per novità delle questioni sollevate. Invero, la ricorrente si limita a reintrodurre, in questa sede di legittimità, la tesi della piena validità ed efficacia del patto matrimoniale, laddove non risulta che, in appello, ella avesse specificamente contestato le statuizioni di primo grado in ordine alla nullità o inefficacia sotto vari profili (anche quello del mancato avveramento della condizione relativa alla capacita economica del G di adempiervi) dell'accordo inter partes.
4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile Il ricorso; condanna Il ricorrente, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi e 7.000,00, a titolo di compensi, oltre 100,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore Importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, ove dovuto. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, In caso di diffusione del presente provvedimento.