L'astratta possibilità sul piano urbanistico-amministrativo di modificare la destinazione d'uso dei vani cantina non inficia la delibera assembleare diretta a garantire il decoro abitativo e la sicurezza del condominio.
Svolgimento del processo
CM ebbe ad impugnare, avanti il Tribunale di Parma, la delibera, adottata dall'assemblea dei condomini il Condominio DM il 10.12.2004, afferente all'invito rivoltole di staccare tutti gli allacci ai servizi comuni e chiudere le aperture nei muri perimetrali realizzate nelle cantine in sua esclusiva signoria, nonché al divieto di adibire i vani cantina ad uso commerciale o professionale. La ricorrente deduceva che la delibera era nulla od annullabile poiché adottata con votazione irregolare quanto ai condomini legittimati ad esprimere voto e poiché le modifiche apportate ai vani cantina in sua proprietà era questione che aveva solo rilievo amministrativo e, comunque, era afferente esclusivamente alla sfera dei suoi diritti dominicali, quindi non rientrante nella competenza dell'assemblea condominiale. Il Tribunale parmense, resistendo il Condominio, ebbe a rigettare l'impugnazione svolta dalla M ed il suo erede DD propose gravame avanti la Corte d'Appello di Bologna. Il Collegio felsineo, resistendo il dominio, rigettò l'Impugnazione osservando come non concorreva l'ipotesi di condominio parziale, posto che solo alcune spese erano. comuni a solo un gruppo di condomini; come il condono edilizio afferente i lavori fatti nelle cantine non Incideva sui diritti dominicali dei condomini relativi ai beni comuni; come la delibera impugnata non conteneva alcuna disposizione coercitiva, ma si limitava alla ricognizione della destinazione proprio dei vani cantina, sicché concorreva l'interesse dei condomini di tutelare il bene comune nel suo decoro, nelle sue condizioni di sicurezza ed evitare l'aggravio sui servizi comuni. Il D ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza fondato su quattro motivi, illustrato anche con memoria difensiva. Il Condominio DM resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso proposto da DD s'appalesa privo di fondamento e va rigettato. Con il primo mezzo d'impugnazione proposto il D deduce nullità della sentenza impugnata per violazione del disposto normativo ex art. 112 cod. proc. civ., in quanto la Corte felsinea ha posto a fondamento della sua decisione, in punto Invalidità della delibera opposta, l'avvenuta trasformazione in abitazione delle cantine, mentre detta questione non formava oggetto della delibera de qua, ritenuto che era stato formulato invito a togliere gli allacciamenti fatti e di non destinare i vani ad uso professionale o commerciale senza alcun cenno all'uso abitativo. La censura appare priva di pregio posto che la Corte felsinea ha puntualmente esaminato la domanda proposta ossia l'invalidità della delibera adottata dal condominio il 10.12.2004 e respinto il gravame mosso sulla scorta di più argomentazioni, una delle quali afferenti alla ritenuta manifesta intenzione della parte appellante di trasformare di fatto i vani cantina in alloggio per il personale di aiuto domestico. Detta argomentazione risulta, non già, afferire all'oggetto della domanda - invalidità specifica delibera condominiale - bensì alle ragioni per la quali era ritenuta priva di fondamento l'ip1pugnazione, posto che la Corte territoriale ha puntualmente esaminato i motivi di gravame in relazione al contenuto proprio della delibera opposta. Con la seconda doglianza il ricorrente lamenta nullità della decisione per omessa motivazione ex artt. 132 e 360n° 5 cod. proc. civ., poiché la Corte felsinea ha esposto motivazione portante insanabile contraddizione, avendo ritenuto che i vani cantina erano stati destinati ad uso abitativo, pur dando atto che non era stato installato l'indispensabile - allo scopo - servizio igienico, come accertato dal consulente. Di certo il Giudice d'appello ha puntualmente considerato la circostanza che nei vani di causa non era stato installato il servizio igienico posto che il ricorrente deduce contraddizione motivazionale e, non già, omesso esame del fatto, sicché palesemente privo di fondamento appare il riferimento al vizio disciplinato dalla norma ex art 360 n° 5 cod. proc. civ. Quanto alla nullità per motivazione insanabilmente contraddittoria basta rilevare come la contestazione appare rivolta ad argomentazione resa dalla Corte felsinea circa la finalità dei lavori fatti nei vani cantina per destinarli de facto all'uso abitativo, sicché le circostanze dedotte nel ricorso non assumono rilevanza poiché attengono al piano dell'astratta possibilità tecnico-amministrativa di variare la destinazione d'uso dei locali. Il cenno fatto dal Collegio felsineo, inoltre, appare coerente con la statuizione adottata di rigetto dell'impugnazione mossa avverso la delibera condominiale, posto che le modifiche de facto apportate ai vani antina erano da ritenersi illegittime in quanto lesive dei diritti dominicali degli altri condomini sui beni e servizi comuni, sicché l'impossibilità, sul piano urbanistico-amministrativo, di mutare la destinazione d'uso dei vani in questione non assume rilievo di sorta. Con la terza ragione d'impugnazione il D denunzia violazione del disposto ex art 1123 cod. civ., poiché la Corte emiliana ha errato nel non ritenere sussistente un condominio parziale e, così, ritenuto corretto il computo della maggioranza dei condomini a favore dell'impugnata delibera, benché in atti concorressero dati fattuali lumeggianti come alcuni beni erano comuni solo ai proprietari degli enti esclusivi serviti da ciascuna delle due rampe di scale esistenti nell'edificio. La censura appare priva di pregio giuridico solo all'osservazione che quanto riportato nel contratto di acquisto - riprodotto dal ricorrente nel ricorso - afferisce a specifici beni comuni in comunione solo agli utenti di ciascuna delle due scale esistenti nell'edificio comune e, non già, afferisce, come poi sostenuto dal D, anche ai" vani cantina". Difatti, come testualmente risulta riprodotto nel ricorso, è comune ai soli condomini della scala di via X il " vano ad uso deposito sito nel piano cantina " e non già, come subito dopo affermato nel ricorso anche l'accesso ai " vani cantina ", il quale, invece, come sottolineato dalla Corte felsinea, è comune a tutti i condomini. La Corte territoriale sul punto ha operato specifico richiamo alle condizioni fattuali prescritte da questa Suprema Corte per individuare un condominio parziale e, sulla scorta di un accertamento di fatto, ha precisato che solo la spese afferenti il godimento delle scale separate sono ripartite in modo autonomo ln capo ai soli condomini interessati. L'argomentazione critica svolta nel terzo mezzo d'impugnazione non contesta in modo specifico questo accertamento, bensì si compendia nella mera contrapposizione di propria ricostruzione giuridico-fattuale rispetto a quella elaborata dalla Corte di merito, sicché non si configura il vizio denunziato. Con il quarto mezzo d'impugnazione il ricorrente deduce nullità per violazione delle disposizioni ex artt. 832 e 1135 cod. civ., poiché la delibera impugnata dettava disposizioni incidenti sull'uso del suo bene in signoria esclusiva, sicché risultavano travalicati i limiti propri della competenza riservata dalla legge all'assemblea condominiale, ossia il governo dei soli beni comuni. La censura risulta inammissibile posto che non attinge una specifica statuizione adottata dalla Corte di merito, bensì si limita a dedurre in astratto che la delibera impugnata lede i suoi diritti dominicali sul bene In sua esclusiva signoria senza un confronto con l'argomentazione al riguardo svolta dal Collegio felsineo nella sentenza impugnata. Difatti i Giudici del merito hanno posto in evidenza come la delibera non palesava contenuto precettivo poiché portava solo invito alla M staccare gli allacci ai servizi comuni e chiudere le prese d'aria realizzate nei muri comuni, nonché il divieto - non oggetto di contestazione - di adibire le cantine ad uso commerciale e professionale, sicché non dettava prescrizioni inerenti al godimento del bene in proprietà esclusiva, bensì ribadiva le modalità di corretto utilizzo dei beni comuni. Il Collegio felsineo s'è limitato a puntualizzare come l'uso in concreto dei vani cantina, mediante gli allacci e le opere fatte, a fini abitativi era lesivo del diritto degli altri comunisti al decoro abitativo ed alla sicurezza del condominio, oltre che comportante aggravio all'uso dei servizi comuni, in presenza di persone che de facto vivevano nei vani cantina non all'uopo funzionalmente destinati. Di conseguenza la mera affermazione, priva di reale confronto con quanto statuito dal Collegio emiliano, di lesione dei propri diritti dominicali non configura il dedotto vizio nemmeno in astratto. Al rigetto del ricorso segue la condanna del o alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore del Condominio resistente, spese liquidate in € 3.500,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura precisata in dispositivo. Il D, poi, atteso il rigetto della sua impugnazione, dovrà corrispondere ulteriore importo all'Erario, pari a quello versato all'iscrizione a ruolo della lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il D a rifondere in favore del Condominio resistente le spese di questo giudizio di legittimità liquidate in € 3.500,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%. Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater del dPR 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dell'art 13 comma 1 bis dPR 115/02.