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15 aprile 2022
Crisi Ucraina: aiuti alle imprese e nuove misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale
In vigore le disposizioni per l'adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale che prevedono deroghe per le emissioni in atmosfera degli impianti.
La Redazione
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 5 aprile 2022, n. 28 di conversione del cosiddetto D.L. Ucraina, ovvero il « Decreto Legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina».

precisazione

L'art. 1, comma 2, della L. n. 28/2022 ha abrogato il Decreto-Legge 28 febbraio 2022, n. 16 «Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina».

In materia ambientale, di particolare importanza è l'art. 5-bis delD.L. n. 14/2022. Invero, in base a quanto stabilito dalla citata norma «Disposizioni per l'adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale», al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, il Legislatore ha previsto che:

  1. possono essere adottate le misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi di gas previste dal piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2019, adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo 1° giugno 2011, n. 93, a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza;
  2. inoltre, l'art. 5-bis, comma 2, D.L. n. 14/2022 (conv. L. n. 28/2022) prevede che in caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico, la società Terna Spa dovrà:
    - predisporre un programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, per il periodo stimato di durata dell'emergenza, fermo restando il contributo degli impianti alimentati a energie rinnovabili;
    - trasmettere con periodicità settimanale al Ministero della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente un programma di utilizzo degli impianti;
    - effettuare il dispacciamento degli impianti medesimi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete, in modo da massimizzarne l'utilizzo nonché assimilandoli alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico.

precisazione

Tenuto conto delle citate finalità e della situazione di eccezionalità che giustifica la massimizzazione dell'impiego degli impianti, si applicheranno esclusivamente i valori limite di emissione nell'atmosfera e le regole sulla qualità dei combustibili previsti dalla normativa dell'Unione europea, in deroga a più restrittivi limiti eventualmente prescritti a livello nazionale in via normativa o amministrativa.

Il programma del citato art. 5-bis, comma 2, D.L. n. 14/2022 può comprendere l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, prevedendo, esclusivamente durante il periodo emergenziale, anche l'alimentazione tramite combustibile convenzionale in deroga all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003.

precisazione

La deroga è concessa esclusivamente qualora risulti che l'alimentazione a biocombustibili non sia economicamente sostenibile rispetto all'alimentazione a combustibile tradizionale e non consenta l'esercizio degli impianti, considerando la disponibilità e i prezzi dei biocombustibili e l'attuale livello degli incentivi.

Fermo restando che l'erogazione dei predetti incentivi è sospesa per il periodo emergenziale di alimentazione a combustibile tradizionale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi rispetto ai proventi derivanti dalla vendita di energia sul mercato elettrico, strettamente necessari per sostenere l'esercizio dei predetti impianti nel periodo emergenziale ed effettivamente sostenuti a partire dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti (14 aprile 2022).Infine, quanto al nuovo art. 5-ter del D.L. n. 14/2022 (conv. L. n. 28/2022), il Legislatore ha adottato alcune misure a favore di imprese che esportano o hanno filiali o partecipate in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia). In particolare, finanziamenti agevolati in base alle condizioni previste dalla norma (cofinanziamenti, sospensione rate, interessi, ecc.).
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