La sentenza, scarsamente leggibile o addirittura incomprensibile poiché scritta a mano dall'estensore, non è valida e non può essere utilizzata dal giudice del gravame per decidere la controversia.
CTR Sicilia, sez. I, sentenza (ud. 14 febbraio 2021) 16 marzo 2022, n. 2163
Svolgimento del processo
Con atto di appello, depositato il 4.10.2018, l'Agenzia delle Entrate di Palermo impugnava la sentenza n.975/02/2018, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo avverso la cartella tassa automobilistica n. (omissis), relativa al contribuente L. S., costituitosi in giudizio.
Motivi della decisione
L'Appello dell'Agenzia delle Entrate deve essere dichiarato inammissibile.
Il Collegio, vista la sentenza impugnata ha potuto accertare che la stessa costituisce la copia scritta a mano dall'estensore, scarsamente comprensibile o addirittura illeggibile.
Al riguardo, il Collegio ritiene che la copia della sentenza prodotta dalla parte appellante non sia valida e quindi inutilizzabile al fine del decidere da parte del giudice di appello.
Il Collegio ritiene condivisibile la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale è dell'avviso che "la validità del documento motivazionale è subordinata al fatto che alle parti o al giudice del grado successivo (n.d.a. come nella fattispecie che ci occupa vertendo nella fase di appello) non può essere richiesto un lavoro interpretativo che superi l'impegno richiesto dalla lettura" (Cass. 4683/2016).
Del resto, non sarebbe stato di difficile approccio per l'appellante richiedere alla segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo una copia riprodotta con mezzi informatici, tenuto conto delle modalità dettate dall'art.119 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
Per quanto precede, la Commissione dichiara inammissibile l'appello.
Spese della fase compensate.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia di Palermo, - Sez. 1 -, dichiara inammissibile, come in motivazione l'appello dell'Agenzia delle Entrate di Palermo.