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15 aprile 2022
Non esiste un obbligo di riesame della PA su istanza del privato volta a sollecitare l’autotutela

Salvo casi eccezionali di autotutela doverosa espressamente indicati dalla legge ovvero in presenza di esigenze evidenti e rilevanti di equità e giustizia.

La Redazione

Con la sentenza n. 2564 del 6 aprile 2022, il Consiglio di Stato ha affermato che non si configura alcun obbligo in capo alla P.A. di provvedere in caso di istanze di riesame di atti sfavorevoli emanati in precedenza. Ciò deriva dalla natura officiosa e discrezionale del potere di autotutela, oltre al fatto che, rispetto all'esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni.
Come spiega il Consiglio di Stato, l'esercizio del potere di autotutela non genera alcun obbligo giuridico di provvedere, non essendo prevista alcuna tutela contro i rifiuti, le inerzie ovvero i silenzi antigiuridici in caso di inadempimento. Ciò trova fondamento non solo nell'art. 21-nonies L. n. 241/1990, ma anche in vista delle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche, nonché della connessa regola di inoppugnabilità dei provvedimenti amministrativi non immediatamente contestati.

Del resto, il Consiglio di Stato rammenta che le esigenze di giustizia che possono giustificare l'obbligo di esame dell'istanza di autotutela riguardano ipotesi con «tratti di peculiarità che giustificano la non operatività del principio generale della insussistenza di un obbligo di provvedere sulla domanda di ritiro in autotutela di un precedente provvedimento adottato dall'amministrazione».

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