La notifica degli atti impositivi mediante operatori privati dotati di licenza è valida anche se effettuata durante il periodo compreso tra la parziale liberalizzazione attuata con il Decreto Legislativo n. 58 del 2011 e quella di cui alla Legge n. 124 del 2017.
Svolgimento del processo
R.B. propose opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento notificatagli ad istanza di R.S. S.p.a. il 3.10.2014, con cui gli si chiedeva di pagare l'importo di€ 4.345,70, a titolo di sanzioni per violazioni del C.d.s. irrogate dal Comune di Messina. L'adito G.d.P. peloritano, nel contraddittorio con l'Agente per la riscossione e con l'ente locale, con sentenza del 2.7.2015 accolse l'opposizione in ragione della ritenuta maturazione della prescrizione quinquennale, giacché la cartella di pagamento sottesa all'intimazione era stata notificata nel 2005, mentre il preteso atto interruttivo del 26.2.2010 era affetto da nullità della notifica, per mancata indicazione del soggetto al quale era stato consegnato il plico e per l'illeggibilità della sottoscrizione. R.S. propose appello avverso detta sentenza, che il Tribunale di Messina accolse parzialmente con sentenza del 11.4.2019, ritenendo valida la notifica dell'atto interruttivo della prescrizione effettuata il 26.2.2010; decidendo il merito, però, l'adito Tribunale accolse il primo motivo di doglianza del B., riproposto in appello, rilevando l'inesistenza della notifica dell'intimazione del 3.4.2014, in quanto effettuata da operatore postale privato, in violazione della riserva attribuita a Poste Italiane S.p.a. in materia di notifica degli atti tributari, processuali e sostanziali. Avverso detta sentenza ricorre ora per cassazione R.S. S.p.a. [cui è subentrata a titolo universale Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), in forza dell'art. 76 del ci.I. n. 73/2021, conv. in legge n. 106/2021], affidandosi a due motivi, illustrati da memoria, cui resiste R.B. con controricorso. Il Comune di Messina non ha svolto difese.
Motivi della decisione
1.1 - Con il primo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 261/1999 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge n. 890/1982, nonché degli artt. 26 e 50 del d.P.R. n. 602/1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La ricorrente si duole della decisione appellata, nella parte in cui ha ritenuto affetta da inesistenza la notifica dell'intimazione impugnata, perché eseguita da operatore privato, prima del 10 settembre 2017, data dalla quale - ai fini che interessano - s'è determinata l'equiparazione. Si sostiene che, al contrario, la riserva in favore dell'operatore universale non attiene alla mera notifica degli atti di riscossione, che non sono atti giudiziari, tanto più che alla notifica di cui all'art. 50 d.P.R. 602/1973 si applica l'art. 26 dello stesso d.P.R., che consente all'agente per la riscossione di procedervi "direttamente", con le modalità ivi indicate (tra cui la spedizione in plico raccomandato).
1.2 - Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 156, comma 3, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., giacché il Tribunale non ha tenuto conto che al più poteva trattarsi di nullità e non di inesistenza della notifica, con la conseguenza che la proposizione dell'opposizione da parte del B. aveva finito per sanare ogni vizio, in virtù del principio del raggiungimento dello scopo.
2.1 - Preliminarmente, va rilevato che il controricorrente R.B., nel corpo del controricorso, ha pure avanzato domanda di cassazione del capo della sentenza impugnata concernente la liquidazione delle spese di lite, assumendo che il Tribunale ne abbia erroneamente disposto la compensazione. Come è evidente, si tratta di una impugnazione incidentale che, però, è da considerare inammissibile in quanto tardiva. Infatti, lo stesso B. in data 24.5.2019 ha notificato a controparte la sentenza d'appello ai fini del decorso del termine breve per impugnare, ex art. 326 c.p.c., ma è noto che tale dies a quo è valevole per la stessa parte che ha richiesto detta notifica (ex multis, Cass. n. 16015/2020). Pertanto, poiché l'interesse all'impugnazione del capo sulle spese non può certo dirsi dipendente dall'avvenuta proposizione del ricorso per cassazione da parte di R.S., ne deriva che detta impugnazione incidentale avrebbe dovuto proporsi tempestivamente (v. ex multis, Cass. n. 27616/2019), ossia entro i sessanta giorni successivi alla notifica della sentenza stessa, non potendo quindi la parte avvalersi del termine previsto dall'art. 334, comma 2, c.p.c., per la diversa ipotesi di impugnazione incidentale tardiva in senso stretto (ossia, il cui interesse sia stato originato dall'impugnazione principale). Al contrario, il controricorso è stato notificato il 13.8.2019, e quindi ben oltre il termine suddetto, donde la tardività e, dunque, l'inammissibilità.
3.1 - Sempre in via preliminare, va rilevato che la memoria ex art. 380-bisl c.p.c. datata 11.1.2022 e depositata dall'avv. V.A. per conto di "Agenzia delle Entrate-Riscossione" (quale successore a titolo universale di R.S. S.p.a.), è da considerarsi tamquam non esset. È noto, infatti, che l'art. 76 del ci.I. n. 73/2021, conv. in legge n. 106/2021, ha disposto l'estinzione ape legis di R.S. S.p.a., al contempo prevedendo che la riscossione coattiva per la Regione Sicilia, dal 1° ottobre 2021, sia attribuita ad «Agenzia delle entrate-Riscossione» (AdER), ente strumentale della Agenzia delle entrate, che assume quindi la qualifica di agente della riscossione. Si tratta, cioè, di un fenomeno successorio "a titolo universale" in tutto analogo a quello che ha visto il subentro della stessa AdER, quale agente della riscossione, alle società del Gruppo Equitalia sul piano nazionale, ex art. 1 del d.I. n. 193/2016, conv. in legge n. 225/2016, sicché ben possono trovare applicazione i principi che - riguardo alle numerose questioni processuali poste da detto subentro - questa Corte ha nel tempo affermato. Al riguardo - premesso che l'art. 76 ci.I. n. 73/2021 prevede espressamente lo scioglimento di R.S. S.p.a. e la cancellazione dal registro delle imprese, senza apertura della fase di liquidazione - viene dunque specificamente in rilievo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 15911/2021, secondo cui nella fattispecie del subentro, con conseguente soppressione del soggetto trasferente, si assiste ad un fenomeno successorio che, pur definito positivamente "a titolo universale", attiene in realtà alla traslazione del munus publicum di riscossione da un ente pubblico (benché in concreto operante nella veste di società di capitali) ad un altro, ed ha tendenzialmente natura pubblicistica; dal punto di vista processuale, il fenomeno, pervenendosi come detto alla soppressione dell'ente trasferente, non può comunque riguardarsi nell'ambito della successione a titolo particolare, ex art. 111 c.p.c., benché non possa del pari operare l'istituto dell'interruzione ex art. 299 ss. c.p.c., giacché l'ente subentrante "nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali" è nell'immediatezza messo in condizione di adottare le necessarie iniziative al riguardo (peraltro, in relazione al giudizio di legittimità, è ben noto come l'interruzione del processo non abbia comunque modo di operare, trattandosi di procedimento officioso - v., ex multis, Cass. n. 3630/2021). Ciò posto, nella specie si osserva che difetta in ogni caso il conferimento dello ius postulandi da parte di AdER al predetto legale, indiscutibilmente necessario, come ampiamente evincibile anche dall'insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 12095/2014: l'avv. A., infatti, nella citata memoria ha speso il potere rappresentativo sostanziale di tale Giorgio Cuccia, quale procuratore speciale di AdER in forza di procura speciale in notar De Nicola in data 1.10.2021, senza nulla specificare riguardo alla procura ad !item (né tampoco produrla), evidentemente riferendosi, al riguardo, a quella a suo tempo rilasciata da R.S.. Tuttavia, una possibile ultrattività della procura può configurarsi in relazione all'attività processuale svolta dal procuratore nell'interesse della medesima società cancellata dal registro delle imprese dopo la sua estinzione (ossia, dopo la perdita della propria capacità di stare in giudizio - v. Cass., Sez. Un., n. 6070/2013), non certo nell'interesse di quel diverso soggetto giuridico che, chiA. a succederle, intenda costituirsi in giudizio, ex novo. In tal caso, infatti, è di intuitiva evidenza come il successore (a titolo universale o particolare che sia) deve conferire idonea procura al proprio difensore, secondo le regole generali di cui agli artt. 82 e 83 c.p.c. La presente decisione viene dunque resa allo stato degli atti, fermo restando che l'ente subentrante ex lege potrà ovviamente avvantaggiarsene nel prosieguo.
4.1 - Ciò posto, entrambi i motivi del ricorso di R.S., da esaminarsi congiuntamente stante la connessione, sono fondati. Nella specie, è pacifico che R.S. procedette, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, alla notifica "diretta" dell'intimazione di pagamento impugnata dal B., servendosi di gestore postale privato. Il Tribunale di Messina, con la sentenza impugnata, ritenne l'inesistenza di detta notificazione, da un lato richiamando giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19467/2016) che, pronunciando in tal senso, ha precisato che è soggetta alle regole di cui alla legge n. 890/1982, non solo la notifica degli atti tributari aventi natura processuale, ma anche di quelli aventi natura sostanziale, e dall'altro rilevando che solo a far data dal 10 settembre 2017, data di entrata in vigore dell'art. 1, comma 57, della legge n. 124/2017, l'operatore postale privato può dirsi in tutto equiparato a Poste Italiane S.p.a., quanto alla notifica degli atti giudiziari tout court. L'assunto è errato. Invero, l'insegnamento della citata Cass. n. 19467/2016 (e della giurisprudenza precedente da essa richiamata) - avuto riguardo al periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla legge n. 124 del 2017 - secondo cui la riserva in favore di Poste Italiane deve intendersi investire anche la notifica di atti tributari meramente impositivi, risulta ormai ampiamente superata da numerose successive pronunce, che hanno correttamente focalizzato la portata di detta riserva in quanto limitata ai soli atti giudiziari in senso proprio (v. Cass., Sez. Un., n. 8416/2019; Cass. n. 15360/2020; Cass. n. 25521/2020; Cass. n.21011/2021), con esclusione degli atti impositivi. Tra questi, non v'è dubbio rientri senz'altro anche l'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973, che è atto prodromico all'esecuzione coattiva (avente, sostanzialmente, natura di precetto "in rinnovazione" - v. Cass. n. 6833/2021), ma non è atto giudiziario in senso stretto, tanto è vero che la stessa disposizione rinvia, quanto alle modalità della notifica, all'art. 26 dello stesso d.P.R., ove è appunto prevista la notifica "diretta", da parte dell'esattore, anche a mezzo di posta raccomandata. Del resto, sotto concorrente profilo, non mancano pronunce che chiariscono come, in caso di notifica di atto impositivo da effettuarsi a mezzo del servizio postale ordinario, non trova applicazione la disciplina di cui alla legge n. 890/1982 (Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 15315/2014), bensì quella del servizio postale universale. Proprio con riferimento al suddetto periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla legge n. 124 del 2017 (la quale ultima ha equiparato, nella sostanza, la posizione del gestore privato debitamente autorizzato a quella di Poste Italiane, anche riguardo alla notifica degli atti giudiziari), non è dunque revocabile in dubbio come il servizio universale sia senz'altro esercitabile - in virtù del combinato disposto degli artt. 3, comma 2, e 5, comma 1, del d.lgs. n. 261/1999 (di recepimento della Direttiva 97/67/CE, emanata con lo scopo di dettare "regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio") - anche da gestori privati dotati di licenza individuale rilasciata dal MISE. Pertanto, ritiene la Corte che - poiché la notifica in discorso è stata eseguita il 3.10.2014 (e dunque, proprio nel periodo prima indicato) - l'affermazione del Tribunale circa l'inesistenza della notifica, perché eseguita da gestore postale privato, sia erronea, occorrendo semmai verificare se il gestore stesso, nella specie, fosse dotato o meno della licenza individuale di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261/1999.
4.2 - Tale verifica potrebbe dunque commettersi al giudice del rinvio, ma tanto non occorre. Infatti, Cass., Sez. Un., n. 299/2020, ha affermato - in relazione alla notifica di atti giudiziari eseguiti da operatore privato prima del 10 settembre 2017 (ossia, in vigenza della detta riserva in favore di Poste Italiane) - che una notifica così eseguita non può comunque dirsi inesistente, ma soltanto nulla, e ciò al lume della normativa e della giurisprudenza eurounitaria (per brevità, si rinvia all'ampia motivazione del citato arresto). Si tratta di insegnamento che, mutatis mutandis, ben può adattarsi anche alla questione "minore" che qui occupa, che - sempre in relazione al medesimo periodo temporale "intermedio" (v. supra) - concerne invece la notifica di atti impositivi sostanziali a mezzo raccomandata da parte di gestore privato, che (in ipotesi) non abbia conseguito detta licenza individuale: anche nell'egida dell'insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 14916/2016, che ha fortemente ridimensionato la nozione di "notificazione inesistente", non può revocarsi in dubbio che la questione non possa che connotarsi per eventuale nullità della notifica, non certo per la sua inesistenza. Ne deriva che, stante l'intervenuta proposizione dell'opposizione notificata dal B. in data 28.10.2014, detta eventuale nullità è rimasta comunque sanata per raggiungimento dello scopo, ex art. 156, comma 3, c.p.c., sicché, anche per tal verso, resta da escludere la permanenza di qualsivoglia vizio della notifica in questione, almeno a far data dalla proposizione della stessa opposizione.
5.1 - In definitiva, il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Messina, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione e rinvia al Tribunale di Messina, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.