Il nuovo indirizzo stabiliva che l'atto di appello doveva essere proposto con ricorso anziché con citazione. Tuttavia, tale orientamento non poteva essere conosciuto dal difensore in quanto pubblicato solamente quattro giorni prima della notifica del gravame.
Il Tribunale di Venezia respingeva la richiesta di protezione internazionale avanzata da un cittadino del Ghana, conseguendone la proposizione di appello. Quest'ultimo era stato dichiarato inammissibile per tardività e poiché il gravame era stato introdotto con citazione anziché con ricorso.
Il richiedente propone ricorso per...
Svolgimento del processo
Il ricorrente, cittadino Ghana, ha chiesto la protezione internazionale. La richiesta è stata respinta dalla competente Commissione territoriale e dal Tribunale di Venezia. Il richiedente asilo ha proposto appello che è stato dichiarato inammissibile per tardività, poiché l'ordinanza di rigetto del tribunale di Venezia è stata comunicata dalla cancelleria al procuratore del ricorrente in data 12 ottobre 2018, l'appello è stato introdotto con citazione anziché con ricorso e il deposito dell'atto introduttivo con l'iscrizione al ruolo è avvenuta il 23 novembre 2018 e cioè oltre 30 giorni dalla comunicazione. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il richiedente asilo affidandosi ad un motivo. L'Avvocatura dello Stato, non tempestivamente costituita, ha presentato istanza per la partecipazione ad eventuale discussione orale. La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 3 dicembre 2021
Motivi della decisione
1.- Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del D.lgs. 150/2011. La parte deduce che l'atto d'appello è stato notificato in data 12 novembre 2018 appena qualche giorno dopo la pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite b. 28575 dell'8 novembre 2018, che nell'affermare che l'appello, in materia di protezione internazionale, si deve proporre con ricorso anziché con citazione costituisce un overruling rispetto al precedente consolidato orientamento sul quale la parte ha fatto legittimo affidamento e pertanto avrebbe dovuto essere rimessa in termini. Il motivo è fondato.
2.- Le sezioni unite della Corte con la sentenza n. 28575/2018 depositata l'8 novembre 2018, hanno risolto un contrasto sulla interpretazione dell'art 19 del D.lgs. 150/2011, affermando che: "nel vigore dell'art. 19 d.lg. n. 150/2011, così come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. f), d.lg. n. 142/2015, tanto l'appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto avverso la decisione del tribunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale quanto quello contro la decisione di accoglimento dovevano essere introdotti con ricorso e non con citazione, atteso che l'introduzione del riferimento al "deposito del ricorso" implicava la volontà del legislatore di innovare la forma dell'appello, così derogando rispetto a quella individuabile anteriormente nella citazione". Questa decisione ha importanti effetti sulla tempestività dei gravami proposti con citazione, poiché essi possono ritenersi tempestivi solo se la citazione è stata depositata nei termini di trenta giorni dalla comunicazione della ordinanza impugnata. La pendenza della lite, nei procedimenti che devono iniziarsi con ricorso, infatti, è data dal deposito del ricorso in cancelleria e non dalla notifica alla parte; un appello proposto con citazione può considerarsi validamente proposto ove ne abbia i requisiti di forma e sostanza, purché abbia anche il requisito della tempestività e cioè sia stato iscritto a ruolo nei termini per impugnare. La parte rileva che la Corte con la sentenza sopra citata ha operato un overruling, e deduce di avere fatto affidamento sulla precedente giurisprudenza, secondo la quale l'appello andava proposto con citazione. Si deve quindi osservare che è principio consolidato in tema di overruling, che qualora esso si connoti del carattere dell'imprevedibilità per aver agito in modo inopinato e repentino sul consolidato orientamento pregresso, si giustifica una scissione tra il fatto (e cioè il comportamento della parte risultante ex post non conforme alla corretta regola del processo) e l'effetto, di preclusione o decadenza, che ne dovrebbe derivare, con la conseguenza che - in considerazione del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 cost.), volto a tutelare l'effettività dei mezzi di azione e difesa anche attraverso la celebrazione di un giudizio che tenda, essenzialmente, alla decisione di merito - deve escludersi l'operatività della preclusione o della decadenza derivante dall'overruling nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa (Cass. Civ., sez. un., 11/07/2011, n. 15144). L'affidamento deve però essere incolpevole e cioè non protrarsi oltre il momento di oggettiva conoscibilità dell'arresto nomofilattico correttivo, da verificarsi in concreto. La incolpevole ignoranza del mutamento imprevedibile e repentino di indirizzo giurisprudenziale può quindi avere rilievo, nel caso che ci riguarda, qualora la proposizione dell'appello sia avvenuta a brevissima distanza dalla pubblicazione della sentenza, tale da non consentire una effettiva conoscibilità del nuovo principio. Nel caso di specie la parte ha notificato l'atto d'appello il 12 novembre 2018 e cioè a distanza di appena quattro giorni dal deposito della sentenza delle sezioni unite, lasso di tempo effettivamente troppo breve per consentire ad un difensore di prendere contezza del nuovo orientamento, considerando che tempi di massimazione e di pubblicazione delle sentenze sulle Riviste e sulle banche dati richiedono sempre alcuni giorni. Ne consegue in accoglimento del ricorso la Cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione affinché proceda ad esaminare il merito, decidendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata rinvia alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione affinché proceda ad esaminare il merito, decidendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.