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19 aprile 2022
Sanzioni amministrative: la maggiorazione per il ritardo nel pagamento non è applicabile durante la sospensione del provvedimento

La maggiorazione di cui all'articolo 27, comma 6, Legge numero 689 del 1981 ha natura sanzionatoria e non si applica per il tempo durante il quale l'efficacia esecutiva del provvedimento sanzionatorio è stata sospesa.

La Redazione

Il Comune proponeva al Pretore opposizione contro l'ordinanza ingiunzione con la quale la Provincia aveva irrogato nei suoi confronti una sanzione amministrativa per la violazione delle norme poste a tutela delle acque marine, trattandosi nella specie dello sversamento abusivo di reflui inquinanti nel mare.
Dopo che il Pretore aveva sospeso l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione, il Tribunale rigettava l'opposizione del Comune.
Successivamente, la Provincia iscriveva a ruolo la somma oggetto di sanzione con la maggiorazione prevista dall'art. 27, comma 6, L. n. 689/1981.
Contro tale cartella di pagamento, il Comune proponeva opposizione, rigettata dalla Corte d'Appello, la quale affermava che il rigetto dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione aveva travolto la sospensione della sua stessa efficacia e di conseguenza si era ripristinata l'esigibilità del credito.
Il Comune si rivolge alla Corte di Cassazione, lamentando l'iscrizione a ruolo della somma maggiorata senza tenere conto della natura sanzionatoria degli interessi previsti dall'art. 27 cit. e dell'assenza di una condotta addebitabile al Comune, vista la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento.

Con l'ordinanza n. 12432 del 19 aprile 2022, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dal Comune, evidenziando innanzitutto che la maggiorazione oggetto dell'art. 27 ha natura senza dubbio sanzionatoria.
Condividendo gli approdi della giurisprudenza amministrativa ormai consolidata sul tema, gli Ermellini formulano il seguente principio di diritto, al quale dovrà attenersi il Giudice del rinvio: «La maggiorazione prevista dall'art. 27, co. 6, l. 689/1981 per il caso di ritardo nel pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria – in ragione di un decimo del relativo importo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile – ha natura non già risarcitoria o corrispettiva, bensì sanzionatoria e, pertanto, si determina solo ove sussista il requisito soggettivo della imputabilità del ritardo al comportamento doloso o colposo dell'agente. Da ciò discende che detta maggiorazione non è applicabile in relazione al tempo durante il quale l'efficacia esecutiva del provvedimento sanzionatorio sia stata sospesa ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689 o degli artt. 5 e 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, valendo tale sospensione ad escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa nella omissione del pagamento».

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