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20 aprile 2022
Stop alla prescrizione medica della pillola dei 5 giorni dopo per le minorenni

Legittima la decisione dell'AIFA di eliminare la prescrizione medica per l'assunzione della pillola dei 5 giorni dopo nei riguardi delle giovani minorenni, non essendo il meccanismo di azione del farmaco riconducibile ad un'interruzione volontaria della gravidanza.

La Redazione

Con la sentenza n. 2928 del 19 aprile 2022, il Consiglio di Stato ha dichiarato legittima la decisione dell'AIFA di escludere la prescrizione medica della pillola dei 5 giorni dopo (“EllaOne”) per le giovani minorenni.

In via preliminare, il Consiglio di Stato ha precisato che la competenza dell'AIFA di stabilire i criteri relativi alle prescrizioni dei farmaci per i quali ha rilasciato l'autorizzazione al commercio deve considerarsi esclusiva.
In seguito, partendo dal diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost., inteso anche quale diritto all'integrità psico-fisica, il Consiglio di Stato fornisce una definizione di “trattamento sanitario”, intendendo per tale qualsiasi attività prodromica alla tutela della salute intesa come benessere psico-fisico, dunque sia come atto diagnostico sia come atto terapeutico. Da tale definizione deriva l'esclusione dei farmaci da banco dall'elenco dei trattamenti sanitari in senso stretto, i quali coinvolgono una serie di questioni specifiche, tra le quali il consenso dell'interessato.

In tale contesto, la sentenza in oggetto afferma che l'eliminazione della prescrizione medica per l'assunzione della pillola dei 5 giorni dopo nei riguardi delle donne minorenni non si trova in contrasto né con il diritto di queste ultime ad una corretta informazione, né con il diritto dei titolari della responsabilità genitoriale o di chi ne fa le veci a sostituirsi al minore, essendo chiaro che lo scopo da perseguire è il diritto alla salute del minore nel pieno rispetto della sua dignità.
Il farmaco “EllaOne”, infatti, non va confuso con il regime farmacologico utilizzato per l'interruzione volontaria di gravidanza, essendo invece funzionale ad impedire l'ovulazione, agendo prima ancora che l'embrione si impianti. Dunque, non può ravvisarsi alcuna violazione della normativa sull'interruzione volontaria di gravidanza.

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