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20 aprile 2022
Contenzioso in materia di appalti pubblici: è escluso il ricorso straordinario al Capo dello Stato

Gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al TAR competente. La scelta di escludere il rito straordinario davanti al Capo dello Stato è coerente con l'accentuata specialità che connota il rito in materia di appalti. 

La Redazione
In tema di contratti pubblici, l'unico rimedio esperibile avverso gli atti illegittimi facenti parte delle procedure di affidamento è il ricorso al TAR competente, con esclusione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
 
È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2518 del 5 aprile 2022. 
 
Secondo la Quinta Sezione «gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico – amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i connessi provvedimenti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente».
 
Tale scelta appare in linea con l'accentuata specialità che connota il nuovo rito in materia di appalti. Le esigenze di assicurare tutela in tempi rapidi (proprie del rito) non sarebbero, infatti, compatibili con la possibilità per l'interessato di attivare un contenzioso dopo centoventi giorni dall'emanazione dei provvedimenti impugnati; facoltà che comporterebbe un allungamento dei tempi nei casi di istanza di trasposizione proposta dall'amministrazione appaltante o dai controinteressati. L'esclusione è, poi, motivata dalla ratio che sorregge la disciplina dettata dal codice del processo amministrativo per questo tipo di controversie, cadenzata da tempi processuali precisi e stringenti, il cui rispetto sarebbe certamente pregiudicato dallo svolgimento di una fase contenziosa da svolgersi davanti all'amministrazione.
 
È stato inoltre chiarito che «la conseguente inammissibilità del ricorso straordinario deve riverberarsi sulla sua eventuale trasposizione in sede giurisdizionale, in quanto in caso contrario si vanificherebbe la stessa ratio di una disciplina processuale speciale accellerata volta a garantire una rapida conclusione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici». La "sede giurisdizionale" costituisce, quindi, la prosecuzione di un'unica fase processuale iniziata in via straordinaria, tanto che la “trasposizione” in essa costituisce, nella forma e nella sostanza, una riassunzione dell'originario ricorso straordinario.