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20 aprile 2022
Esaminatore e candidato amici su Facebook: per il Consiglio di Stato non prova la commensalità abituale

Anche le foto pubblicate sui social non sono sufficienti a provare l'incompatibilità in quanto rappresentano singoli episodi.

La Redazione

Gli attuali ricorrenti avevano partecipato ad un concorso per l'immissione in organico di alcuni docenti della scuola secondaria di secondo grado, conclusosi con l'esclusione dei medesimi dalle prove orali. I due candidati agivano in giudizio deducendo che tra l'esaminatore e alcuni candidati sussisteva una causa di incompatibilità in base all'art. 51 c.p.c. secondo il quale il giudice si deve astenere se è commensale abituale di una delle parti.
Nello specifico, i canditati lamentano l'incompatibilità tra esaminatore e candidato riferendo sia dell'amicizia sui social sia di foto pubblicate sullo stesso, che ritraggono i due soggetti insieme in più occasioni.

La controversia giunge dinanzi al Consiglio di Stato, il quale rigetta il ricorso con sentenza n. 2849 del 14 aprile 2022.
A fondamento della loro decisione, i Giudici richiamano la delibera n. 40/2021 del Consiglio della Presidenza dalla Giustizia Amministrativa, il cui art. 8 stabilisce che «le amicizie sui profili social non costituiscono un elemento di per sé rilevante a manifestare la reale consuetudine di rapporto personale richiesta ai fini delle incompatibilità, la cui disciplina, di carattere tassativo, è prevista unicamente nell'art. 51 c.p.c.». Inoltre, in tema di concorsi pubblici, l'obbligo di astensione scatta «solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall'art. 51 del c.p.c., senza che le cause di incompatibilità previste dalla predetta norma, proprio per detto motivo, possano essere oggetto di estensione analogica».
Pertanto, aggiunge il Consiglio di Stato, «i rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati ammessi alla prova orale non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa».

Quanto alle amicizie su Facebook, i Giudici le hanno considerate «del tutto irrilevanti», poichè lo stesso funzionamento del social network consente di entrare in contatto con persone che nella vita quotidiana sono del tutto sconosciute. «Il motivo di astensione è ravvisabile quando vi è prova che il membro della commissione abbia con il candidato frequenza di contatti e di rapporti di tale continuità da far dubitare della sua imparzialità e serenità di giudizio. Il riferimento alla “abitualità” della commensalità esclude per l'appunto, per pura e semplice logica, l'occasionalità della stessa. E della abitualità occorre dare prova».
Anche le foto pubblicate sui social non sono ritenute sufficienti dai Giudici per provare l'incompatibilità in esame, perché «gli scatti fotografici postati sui social media rappresentano singoli episodi e non invece una situazione di abitualità».

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