
Anche le foto pubblicate sui social non sono sufficienti a provare l'incompatibilità in quanto rappresentano singoli episodi.
Gli attuali ricorrenti avevano partecipato ad un concorso per l'immissione in organico di alcuni docenti della scuola secondaria di secondo grado, conclusosi con l'esclusione dei medesimi dalle prove orali. I due candidati agivano in giudizio deducendo che tra l'esaminatore e alcuni candidati sussisteva una causa di incompatibilità in base all'
Nello specifico, i canditati lamentano l'incompatibilità tra esaminatore e candidato riferendo sia dell'amicizia sui social sia di foto pubblicate sullo stesso, che ritraggono i due soggetti insieme in più occasioni.
La controversia giunge dinanzi al Consiglio di Stato, il quale rigetta il ricorso con sentenza n. 2849 del 14 aprile 2022.
A fondamento della loro decisione, i Giudici richiamano la delibera n. 40/2021 del Consiglio della Presidenza dalla Giustizia Amministrativa, il cui art. 8 stabilisce che «le amicizie sui profili social non costituiscono un elemento di per sé rilevante a manifestare la reale consuetudine di rapporto personale richiesta ai fini delle incompatibilità, la cui disciplina, di carattere tassativo, è prevista unicamente nell'
Pertanto, aggiunge il Consiglio di Stato, «i rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati ammessi alla prova orale non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa».
Quanto alle amicizie su Facebook, i Giudici le hanno considerate «del tutto irrilevanti», poichè lo stesso funzionamento del social network consente di entrare in contatto con persone che nella vita quotidiana sono del tutto sconosciute. «Il motivo di astensione è ravvisabile quando vi è prova che il membro della commissione abbia con il candidato frequenza di contatti e di rapporti di tale continuità da far dubitare della sua imparzialità e serenità di giudizio. Il riferimento alla “abitualità” della commensalità esclude per l'appunto, per pura e semplice logica, l'occasionalità della stessa. E della abitualità occorre dare prova».
Anche le foto pubblicate sui social non sono ritenute sufficienti dai Giudici per provare l'incompatibilità in esame, perché «gli scatti fotografici postati sui social media rappresentano singoli episodi e non invece una situazione di abitualità».
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza (ud. 8 marzo 2022) 14 aprile 2022, n. 2849
Svolgimento del processo/Motivi della decisione
1.Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto in primo grado.
La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.
I ricorrenti hanno presentato domanda di partecipazione e hanno sostenuto la prova scritta e quella pratica del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado per la classe di concorso B020 servizi enogastronomici, settore cucina.
I medesimi ricorrenti sono stati esclusi dalle prove orali.
Il giudice di primo grado ha ritenuto:
- l’insussistenza di una situazione d’incompatibilità tale da imporre l’obbligo di astensione;
- delle presunte anomalie e malfunzionamenti dei personal computer descritte dai ricorrenti non esiste la prova;
- in ordine al momento della fissazione dei criteri di valutazione, questi sono stati fissati dopo lo svolgimento della prova scritta, ma prima della relativa correzione;
-non è stata violata la regola dell’anonimato;
- le prove sono state regolarmente svolte e, come risulta dal verbale n. 5 del 7 giugno 2016 vi è stato un invito ai candidati a munirsi della divisa e a portarsi la minuteria personale di cucina e qualche piccola attrezzatura. Tali prescrizioni non hanno danneggiato i ricorrenti.
2. Con ordinanza n° 3804 dell’11 settembre 2017 il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare con la seguente motivazione:
- l’appello cautelare non è assistito dal fumus boni iuris;
- in particolare, appare condivisibile la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto sussistente la lamentata causa di incompatibilità tra esaminatore e candidato, in considerazione del fatto che le foto “caricate” sui profili dei social network non valgono a dimostrare la «commensalità abituale» prevista dall’art. 51 c.p.c.;
- le dedotte anomalie dei personal computer non sono assistite da un principio di prova;
- quanto alla predisposizione della prova pratica, la circostanza che, per tre giorni consecutivi, sia stato estratto singolarmente il medesimo tema, di per sé non pare integrare una violazione del bando idonea a giustificare la ripetizione delle operazioni concorsuali.
3. Parte appellante lamenta violazione dell’art. 11 D.P.R. 9.5.1994, n. 487, degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 97 Cost. Violazione dell’art. 16 D.P.R. 16.4.2013, n. 62 e dell’art. 6 bis l. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento. Violazione dei principi di par condicio, trasparenza e imparzialità. Errore nei presupposti di fatto e di diritto. Travisamento del fatto. Violazione dei principi in tema di interpretazione sistematica (art. 12 preleggi).
Espone che nel primo motivo del ricorso (successivamente esplicato nella memoria del 9.12.2016) era stata dedotta l’illegittimità derivante dalla sussistenza di cause di incompatibilità e/o inopportunità tra commissari e singoli concorrenti risultanti ex ante e confermate ex post dai voti assegnati con conseguente sviamento di potere: rapporti di abituale frequentazione e colleganza presso il medesimo istituto risalenti nel tempo, partecipazione agli stessi consigli di classe, amicizia e commensalità risultante fotografie tratte da Facebook, atteggiamenti (risultanti sempre da foto) di affettuosità, rapporti di lavoro professionali anche extrascolastici.
Ritiene che nella specie esistessero tra alcuni commissari e alcuni candidati (poi promossi) rapporti quanto meno di frequentazione abituale tali da costituire doveroso motivo di astensione, lo si sarebbe dimostrato con la documentazione prodotta agli atti che illegittimamente il TAR avrebbe ritenuto non esaustiva.
I commissari William Dasso e Sanna Blanche Marie Rita sono docenti del medesimo IPSAR di Oristano nel quale insegnano i candidati Alzu Marco, Armas Giuseppina, Dedola Cristian, Dessì Francesca. Sanna Blanche e Armas fanno parte del consiglio di classe della 4Ca; Sanna Blanche e Alzu Marco del consiglio di classe della 3Ca. Questi candidati di Oristano hanno sempre e solo lavorato all’IPSAR di Oristano con periodi di 11 anni per Alzu e Dedola, 8 per Dessì e 4 per Armas; con Dasso che è ad Oristano da 8 anni lavoravano insieme e si frequentavano abitualmente.
Dalle fotografie pubblicate su Facebook appare, secondo parte appellante, che tra il commissario William Dasso e i candidati Marco Alzu, Armas Giuseppina e Cristian Dedola (che insegnano tutti la stessa materia di Dasso: C500 – tecn. serv. es. prat. cuc. - presso l’IPSAR di Oristano) vi sarebbero rapporti non di semplice conoscenza, ma di amicizia, frequentazione e confidenza: si vedano la foto n. 1 dove Alzu abbraccia Dasso (con occhiali); la foto n. 2 che ritrae l’aperitivo (o cocktail) con la candidata Armas (la prima in alto a destra) e il commissario Dasso (che beve il caffè); la foto n. 3 che ritrae persone in piedi delle quali Dasso al centro (con gli occhiali), Alzu a destra (con cravatta scura) e Dedola a sinistra (con cravatta rossa). Non sarebbe il solo fatto dell’amicizia su Facebook (sul quale la sentenza appellata si trattiene escludendone la rilevanza), ma il contenuto delle immagini da loro inserite nel social network che attesta la natura del rapporto tra i detti commissari e candidati. In relazione a queste foto il TAR in modo apodittico si limita a dire che “non valgono a provare alcuna commensalità abituale prevista dall’art. 51 c.p.c.”. Si è visto oltretutto come per determinare l’obbligo di astensione, non sia necessaria la commensalità abituale, ma basti la frequentazione abituale.
Ulteriore elemento sintomatico sarebbe l’appartenenza sia del commissario Dasso, sia di alcuni dei menzionati candidati alla Federazione Italiana Cuochi, Sezione di Oristano, per la quale hanno continui rapporti professionali anche al di fuori dell’ambito scolastico. Si veda in tal senso la partecipazione di Dasso, Armas e Dedola alla commissione esaminatrice del “campionato della cucina italiana” presso l’Istituto IPSAA e IPSSAR don Deodato Meloni (nota 27.2.2016, circ. 273. La sentenza appellata afferma che anche questo elemento non proverebbe la commensalità abituale. In realtà, è ulteriore dimostrazione del rapporto di abituale frequentazione.
Che questi rapporti abbiano poi in concreto inquinato la procedura con conseguente sviamento di potere, se ne ha conferma ex post. Dalla graduatoria di merito approvata il 25.8.2016 risulta che nella prova pratica, dove maggiore è la discrezionalità dei commissari, proprio ai “candidati colleghi” Alzu, Dedola e Armas (gli stessi delle foto) sono stati assegnati i punteggi più elevati (10 Alzu e Dedola, 9 Armas). A Dedola, che nella prova scritta aveva conseguito soltanto 19,50 punti, e rischiava dunque di essere annoverato tra i non vincitori, è stato assegnato il punteggio massimo sia nella prova pratica (10) che nella prova orale (40).
Si prospetterebbe il vizio di travisamento del fatto ed errore nei presupposti di fatto e di diritto. Le note 9.5.2016, prot. n. 7418, 4.7.2016, prot. n. 11406 e 27.7.2016, prot. n. 12169 (anche esse impugnate) prendono atto delle dichiarazioni rese dai commissari “dell’assenza di cause di incompatibilità e inopportunità”. Mentre nelle dichiarazioni agli atti (ottenute a seguito di istanza d’accesso) manca ogni riferimento alle cause di “inopportunità”.
L’appellante lamenta altresì che trattamento di favore appare essere stato riservato anche alla quarta “candidata collega” Dessì Francesca (pure essa docente all’IPSAR di Oristano), la quale non è stata esclusa dal concorso nonostante nella domanda di partecipazione non avesse indicato la lingua straniera (sulla quale avrebbe dovuto vertere parte della prova scritta). L’art. 4 d.d. 23.2.2016, n. 106 prevedeva al comma 6 lettera n) l’obbligo di dichiarare “la lingua straniera prescelta”, aggiungendo al comma 7 che “non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto”. In violazione di tale previsione e della par condicio tra i concorrenti, la Commissione non l’ha esclusa e l’ha annoverata tra le vincitrici. E nonostante l’USR nella memoria presentata innanzi al TAR avesse dichiarato che – preso atto di questo errore - “lo scrivente Ufficio provvederà quanto prima a disporre l’esclusione della candidata e alla rettifica della relativa Graduatoria ed alla risoluzione del rapporto di lavoro stipulato a seguito dell’immissione in ruolo avvenuta in data 09.09.2016”, a ciò non ha poi provveduto.
4. Le censure sono infondate.
Il collegio ribadisce quanto già osservato dal Consiglio di Stato in sede cautelare ossia che è condivisibile la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto sussistente la lamentata causa di incompatibilità tra esaminatore e candidato, in considerazione del fatto che le foto “caricate” sui profili dei social network non valgono, da sole, a dimostrare la «commensalità abituale», prevista dall’art. 51 c.p.c.
Sotto tale profilo, in quanto espressione di un principio di indubbio rilievo sistematico, si può fare anche riferimento alla delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa n. 40 del 25 marzo 2021, avente ad oggetto l’uso dei mezzi di comunicazione elettronica e dei social media da parte dei magistrati amministrativi.
L’art. 8 di tale delibera stabilisce infatti che “le amicizie sui profili social non costituiscono un elemento di per sé rilevante a manifestare la reale consuetudine di rapporto personale richiesta ai fini delle incompatibilità, la cui disciplina, di carattere tassativo, è prevista unicamente nell’art. 51 c.p.c.”
Correttamente il Tar Sardegna ha dunque osservato quanto segue.
“La sussistenza di una situazione di incompatibilità tale da imporre l’obbligo di astensione deve essere valutata con estrema cautela in relazione alla sua portata soggettiva, onde evitare che la sussistenza dell’obbligo di astensione possa essere estesa a casi e fattispecie in alcun modo contemplate dalla normativa di riferimento.
Nei pubblici concorsi i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall’art. 51 del c.p.c., senza che le cause di incompatibilità previste dalla predetta norma, proprio per detto motivo, possano essere oggetto di estensione analogica. Così “i rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati ammessi alla prova orale non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa.
Le cosiddette “amicizie” su Facebook sono del tutto irrilevanti poiché lo stesso funzionamento del social network consente di entrare in contatto con persone che nella vita quotidiana sono del tutto sconosciute.
Il motivo di astensione è ravvisabile quando vi è prova che il membro della commissione abbia con il candidato frequenza di contatti e di rapporti di tale continuità da far dubitare della sua imparzialità e serenità di giudizio. Il riferimento alla “abitualità” della commensalità esclude per l’appunto, per pura e semplice logica, l’occasionalità della stessa. E della abitualità occorre dare prova. Prova che non può essere certo fornita mediante Facebook e che non è stata fornita nel caso di specie, neanche con riferimento alla partecipazione al cosiddetto “campionato della cucina italiana”.
Gli scatti fotografici postati sui social media rappresentano singoli episodi e non invece una situazione di abitualità.”
5. Con riferimento alla candidata Dessì Francesca (pure essa docente all’IPSAR di Oristano), la quale non è stata esclusa dal concorso nonostante nella domanda di partecipazione non avesse indicato la lingua straniera l’appello è inammissibile, per carenza d’interesse in quanto la stessa parte appellante riferisce che l’amministrazione ha dichiarato che avrebbe provveduto a disporre l’esclusione della candidata.
D’altro canto l’esclusione di altra candidata non determinerebbe un vantaggio per gli appellanti, rimanendo questi non ammessi.
6. Parte appellante lamenta malfunzionamento del computer riguardo la prova scritta. Eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità, violazione dell’art. 97 Cost. Violazione del principio di par condicio. Violazione dei principi in tema di prova: art. 116 c.p.c. e artt. 40 e 64 c.p.a. Motivazione illogica ed errata.
Deduce l’illegittimità dell’esclusione dei ricorrenti dalle prove orali essendo questa derivata dal malfunzionamento dei computer loro assegnati che aveva determinato la cancellazione di risposte scritte; il regolare funzionamento dei computer non è stato verificato dai tecnici né prima, né durante, né dopo la prova. Sono stati violati dunque i principi di trasparenza, correttezza e buona amministrazione. Sarebbe illegittimo porre a carico dei candidati le conseguenze del malfunzionamento del computer e del sistema informatico quando chi era preposto al relativo controllo non lo ha esercitato e non ha adottato i necessari rimedi.
7. La censura è infondata.
Il collegio ribadisce quanto già osservato dal Consiglio di Stato in sede cautelare ossia che le dedotte anomalie dei personal computer non sono assistite da un principio di prova.
8. Parte appellante, con riferimento alla prova pratica, lamenta che lo svolgimento della prova pratica è disciplinato dall’art. 615 e dall’allegato A16 del d.m. 23.2.2016, n. 95. La Commissione avrebbe dovuto preparare una serie di prove tra i 4 temi indicati nell’allegato A. Il tema oggetto della prova, poi, avrebbe dovuto essere “estratto a sorte per ciascun concorrente o gruppo di concorrenti”. La Commissione avrebbe violato queste disposizioni. Infatti, per tre giorni consecutivi (7, 8 e 9 giugno) e dunque per gruppi distinti di candidati è stato estratto singolarmente il medesimo tema.
9. La censura è infondata.
Il collegio ribadisce quanto già osservato dal Consiglio di Stato in sede cautelare ossia che la circostanza che, per tre giorni consecutivi, sia stato estratto singolarmente il medesimo tema, di per sé non integra una violazione del bando idonea a giustificare la ripetizione delle operazioni concorsuali.
In conclusione l’appello deve essere respinto.
Come in primo grado la particolarità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese del giudizio d’appello tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.