Il termine previsto dall'articolo 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, la cui violazione determina la nullità dell'accertamento, si applica anche nel caso di contestazione di violazioni in tema di imposta di registro.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 5195/01/15 del 05/10/2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP) n.10441/25/14, la quale aveva, a sua volta, accolto il ricorso (omissis) (omissis) (di seguito (omissis)) avverso un avviso di liquidazione di imposta di registro relativa all'anno d'imposta 2009, con contestuale irrogazione di sanzioni.
1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR, l'avviso di liquidazione era stato emesso in ragione della riqualificazione come cessione di azienda di una serie di operazioni negoziali (conferimento di azienda, cessione di quote sociali e incorporazione), le quali scontavano l'imposta di registro in misura fissa anziché proporzionale.
1.2. La CTR accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate evidenziando che: a) la notifica dell'avviso di accertamento prima della decorrenza del termine di sessanta giorni dalla notificazione del processo verbale di constatazione non ne comportava la nullità; b) l'Ufficio aveva fatto corretta applicazione dell'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico sull'Imposta di Registro - TUR), che imponeva di applicare l'imposta di registro secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici realizzati con gli atti presentati alla registrazione; c) invero, nel caso di specie, le operazioni poste in essere da (omissis)(omissis) erano complessivamente finalizzate ad una cessione di ramo di azienda, soggetta ad imposta proporzionale.
2. Avverso la sentenza della CTR (omissis) proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, illustrati da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
3. L'Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso (omissis) deduce la violazione dell'art. 12, comma 7, della I. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziando che l'avviso di liquidazione sarebbe stato emesso in violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dalla disposizione in esame, con conseguente nullità dello stesso.
2. Il motivo è fondato e assorbente degli ulteriori motivi.
2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito» (Cass. S.U. n. 24823 del 09/12/2015; conf. Cass. n. 11560 del 11/05/2018; Cass. n. 27421 del 29/10/2018).
2.2. Sotto quest'ultimo profilo, il contraddittorio endoprocedimentale è espressamente previsto dall'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000, con valutazione di necessarietà ex ante e conseguente nullità dell'accertamento in caso di omissione, nella specifica ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività (Cass. n. 701 del 15/01/2019; Cass. n. 22644 del 11/09/2019); e ciò vale anche per l'ipotesi di accessi cd. istantanei, ossia volti alla sola acquisizione della documentazione posta a fondamento dell'accertamento (Cass. n. 10388 del 12/04/2019).
2.3. Nel caso di specie, come evincibile dal ricorso e dal processo verbale di constatazione allegato, nonché presupposto dalla stessa sentenza della CTR, la verifica nei confronti di (omissis) è avvenuta con accesso in loco ed è sfociata in un primo processo verbale di constatazione dell'imposta asseritamente evasa, con emissione dell'avviso di accertamento senza il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000, applicabile anche in tema di imposta di registro giusta il richiamo di cui all'art. 53 bis TUR.
2.4. Ciò comporta la nullità dell'accertamento (ex multis, Cass. S.U. n. 24823 del 2015, cit.), diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, che ha erroneamente valutato come non sanzionabile la violazione del termine dilatorio previsto dalla sopraindicata norma.
2.5. Va, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: «Il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000, la cui violazione determina la nullità dell'accertamento, si applica anche nel caso di contestazione di violazioni in tema di imposta di registro, giusta il richiamo di cui all'art. 53 bis del d.P.R. n. 131 del 1986».
3. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va conseguentemente cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento dell'originario ricorso della società contribuente.
3.1. L'Agenzia delle entrate, rimasta soccombente, va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, avuto conto di un valore dichiarato della presente controversia di euro 175.337,00.
3.2. Sussistono giusti motivi, in ragione dell'intervento delle Sezioni Unite e del pregresso contrasto giurisprudenziale, per disporre la compensazione tra le parti delle spese relative ai giudizi di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso di (omissis) e condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 7.000,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del quindici per cento, agli esborsi per euro 200,00 e agli accessori di legge; compensa tra le parti le spese relative ai gradi di merito. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art 132, comma 3, cod. proc. civ.