Nel caso di specie era stato, infatti, proposto un...
Svolgimento del processo
C.B. propone, con ricorso notificato il 15/12/2020, regolamento di competenza, ex art. 42 e.pc., affidato ad unico motivo, nei confronti della A. Prontoprestito srl in liquidazione (che non svolge difese), avverso ordinanza del Tribunale di Foggia, depositata il 20/11/2020 e comunicata in pari data, con la quale, in controversia promossa, ex art.702 bis c.p.c., dalla C., qualificatasi consumatore, nei confronti della società Apulia, con sede in San Severo (FG), per sentirla condannare alla consegna della documentazione attinente il contratto di cessione del quinto dello stipendio, con decorrenza 1/5/2009, per un totale di € 29.760,00 e durata di 120 mesi, il giudice adito si è dichiarato incompetente territorialmente a favore del Tribunale di Taranto, foro del consumatore-ricorrente, ivi residente, essendo il foro suddetto esclusivo, inderogabile, salvo clausola in deroga oggetto di specifica trattativa, e rilevabile d'ufficio. Il PG ha reso parere di accoglimento del regolamento poiché la violazione del foro del consumatore non è deducibile laddove lo stesso consumatore abbia adito un giudice diverso da quello dinanzi al quale la controversia avrebbe dovuto essere promossa ex art.33, comma 2, d.lgs. 206/2005. La ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione, e art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.38 c.p.c., in relazione all'art.33, comma 2, lett.u), 66 bis del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), nonché dell'art.19 c.p.c..
2. Il ricorso va accolto. Questa Corte ha da tempo chiarito (Cass. 1875 e 5974 del 2012) che «il foro del consumatore, previsto dall'art. 63 del codice del consumo (d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206), è derogabile da parte del consumatore, anche unilateralmente, con l'introduzione della domanda innanzi al giudice territorialmente competente, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., oppure in forza di una clausola contrattuale, in quanto la competenza prevista dal codice del consumo è inderogabile unicamente ad opera del professionista, attesa la funzione della disposizione, volta alla tutela del consumatore medesimo, al quale quindi non può essere precluso di scegliere uno dei fori alternativi, se egli lo ritenga, nel caso concreto, più rispondente ai propri interessi». Si è poi ulteriormente precisato che la nullità della relativa clausola derogatoria rispetto al foro del consumatore «non è rilevante se l'iniziativa dell'azione giudiziale è presa dal consumatore, che si fa attore in giudizio e non si avvale del foro a lui riferibile nella detta qualità, cioè del foro della sua residenza o domicilio elettivo e, quindi, tale nullità non potrà essere rilevata dalla controparte, a cui vantaggio non opera, nè d'ufficio dal giudice, mentre, se il consumatore è convenuto di fronte ad un foro diverso da quello della sua residenza o del suo domicilio elettivo, il potere di eccepire la violazione della regola della competenza correlata a detto foro è esercitabile non solo da lui, se costituito, ma anche d'ufficio dal giudice nel caso in cui non lo sia» (Cass. 5933/2012; Cass. 12981/2020). Peraltro, il principio di diritto espresso da questa Corte nel precedente citato nell'ordinanza impugnata (Cass. 1951/2018), secondo cui, anche in mancanza di un contratto scritto e, quindi, di una clausola di deroga del foro del consumatore, quest'ultimo è derogabile solo alle condizioni sopra indicate, dovendosi escludere che il comportamento processuale del consumatore, un posterius rispetto all'introduzione del giudizio, possa assumere valore equipollente alla trattativa e giustificare la deroga al foro del consumatore, non è pertinente, essendo atto formulato in fattispecie di opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale il consumatore-opponente rivestiva la veste sostanziale di convenuto ed il giudice, in luogo diverso da quello di residenza o domicilio elettivo del consumatore, era quello adito dal creditore in sede monitoria. Nella specie, la C., qualificatasi consumatore, ha promosso ricorso ex art.702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Foggia, foro del convenuto, ex art.19 c.p.c., foro diverso da quello indicato dal Codice del Consumo, quindi non avvalendosi del foro del consumatore, e la nullità dell'eventuale clausola di deroga non poteva essere rilevata dalla controparte, a cui vantaggio non operava, né d'ufficio dal giudice.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la competenza del Tribunale di Foggia cui va rinviata la causa anche per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Foggia, cui rimette la causa anche per le spese del presente procedimento.