Per circolazione su aree equiparate alle strade si intende quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.
L'attuale ricorrente si rivolgeva al Tribunale di Lamezia Terme per chiedere la condanna al risarcimento dei danni nei confronti dei convenuti per via del crollo di un solaio di una costruzione, il quale era stato provocato dall'urto di un autocarro condotto da uno dei convenuti. Il Tribunale accoglieva la domanda ma a seguito di gravame la Corte d'Appello ribaltava la...
Svolgimento del processo
(omissis) agì in giudizio per il risarcimento dei danni alla persona che aveva subito a seguito del crollo del solaio di (omissis) una costruzione provocato dall'urto di un autocarro condotto da (omissis), di proprietà di e assicurato presso (omissis) S.p.a.; il Tribunale di Lamezia Terme accolse la domanda riconoscendo un risarcimento di 255.777,00 euro (oltre accessori) per danni non patrimoniali e di 81.259,00 euro (oltre accessori) per danni correlati alla perdita della capacità lavorativa specifica; in parziale riforma della sentenza di primo grado (confermata per il resto), la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato la domanda nei confronti della (omissis), sul rilievo che il sinistro era avvenuto «su un fondo agricolo sito nei pressi del greto del fiume, e dunque non su di una strada», cosicché non potevano trovare applicazione né l'art. 2054 c.c. né l'azione diretta nei confronti dell'assicuratrice del veicolo; ha proposto ricorso per cassazione il (omissis) affidandosi a un unico motivo; ha resistito la (omissis) a mezzo di controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
l'unico motivo denuncia «violazione, falsa ed errata applicazione della I. n. 2248 del 1865 art. 22 all. F, dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 116 c.p.c., dell'art. 2 del Codice della Strada, dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 144 D. Lgs. 209/2005. Difetto assoluto di motivazione ex art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ.»; rilevato che il sinistro si era verificato in area demaniale, nel greto del fiume (omissis), che -in assenza di recinzioni o dispositivi di chiusura era aperto alla circolazione pubblica, il ricorrente richiama precedenti di legittimità concernenti la presunzione di demanialità delle aree adiacenti alla strada pubblica che, per l'immediata accessibilità, appaiono «integranti della funzione viaria della rete stradale, in guisa da costituire pertinenza della strada» (Cass., S.U. n. 5522/1996; conformi Cass. n. 4975/2007 e Cass. n. 8876/2011), concludendo che «la sicura circostanza che l'area dove si è verificato il sinistro [...] fosse demaniale doveva portare la Corte di Appello di Catanzaro, sulla scia delle richiamate decisioni della Suprema Corte di Cassazione, ad accertare e dichiarare che la predetta area fosse destinata ad uso pubblico, trattandosi di un'area che per l'immediata accessibilità era parte integrante della funzione viaria della rete stradale, così da costituire una pertinenza della strada stessa», giacché «la natura demaniale dell'area era [...] di per sé dimostrazione che la predetta area fosse asservita all'utilizzo della generalità dei cittadini e la collettività ne poteva fare autonomamente uso per la circolazione»; afferma pertanto il ricorrente che il danno doveva essere ricondotto alla circolazione stradale, «con conseguente applicabilità dell'art. 2054 c.c. e legittimazione del danneggiato all'azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, ai sensi dell'art. 144 D. Lgs. 209/2005»; aggiunge che in tal senso depone la sentenza C-514/16 del 28.11.2017 emessa dalla Corte di Giustizia UE che ha affermato che l'assicurazione obbligatoria r.c.a. copre i veicoli (nel caso, un trattore agricolo) solo se impiegati principalmente come mezzi di trasporto e che la nozione di circolazione dei veicoli non dipende dalle caratteristiche del terreno sul quale il mezzo è utilizzato; il motivo pone la questione della equiparabilità ad una strada pubblica dell'area demaniale in cui è avvenuto il sinistro e, più in generale, della riconducibilità del sinistro di cui trattasi alla circolazione stradale, ai fini della applicabilità della normativa di cui all'art. 2054 c.c. e della disciplina della r.c.a. e -specificamente- ai fini dell'ammissibilità dell'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile; la questione ha trovato recente soluzione nomofilattica con Cass., S.U. n. 21983 del 30/07/2021, che ha affermato il principio secondo cui, «ai fini dell'operatività della garanzia per R.C.A., l'art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C-334/2016; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale»; il ricorso va pertanto accolto per quanto di ragione, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte territoriale perché proceda a nuovo esame della controversia alla luce del principio di diritto sopra richiamato; la Corte di rinvio provvederà anche sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione.